giovedì 18 ottobre 2012

Storia - letteratura - dottrina giuridica

Dunque dovete resistere una settimana senza di me. Sono sicuro che ce la farete. Intanto vi propongo di riflettere sull'ultima lezione, nella quale il discorso ci ha portato sulle strutture materiali della nascita della scienza, di cui abbiamo parlato in teoria nelle lezioni precedenti. Opere, diffusione manoscritta, passaggio alla stampa, dinamiche dell'insegnamento: sono elementi di cui occorre tenere conto quando ci si confronta con le dottrine. Perché il diritto è immerso nella storia: le sue dottrine nascono da uomini (donne non ancora, purtroppo) in carne ed ossa, e si diffondono grazie a libri di pergamena prima, di carta poi. Lo studio "letterario" del diritto era la "storia esterna" che si praticava fino ad alcuni decenni fa. Trovate qualcosa sul tema nel primo capitolo del libro. Se volete seguite la pista e inserite commenti.

15 commenti:

  1. Vorrei porre una riflessione sullo storico personaggio Irnerio, Guarnerius o ancora Wernerius, personaggio dai molteplici nomi che ha ridato vita, grazie allo studio del Digesto ritrovato in Italia in un luogo sconosciuto, al diritto romano come viene conosciuto oggi in tutto il mondo, e ridando vita al diritto romano, Irnerio, come Lucerna iuris del diritto ha trasformato il diritto da “ancella” arti liberali a scienza propria.
    Irnerio è una figura avvolta nel mistero, non conosciamo ne il suo nome esatto né data di nascita e di morte, ma sappiamo che è a lui che dobbiamo la scuola di Bologna e la diffusione del diritto romano nel mondo: Il diritto che prima di allora “aveva fatto parte marginalmente delle scuole di arti liberali” diventa con Irnerio una scienza autonoma [Enciclopedia Treccani , voce Irnerio]
    Odofredo, nel 1265, parla di Irnerio in questi termini:
    “Irnerio fu tra noi la lucerna del diritto (lucerna iuris), fu il primo ad avere insegnato in questa città. Una volta, a Bologna, esisteva uno studio di arti liberali. Quando lo Studium di diritto fu distrutto a Roma, i libri legali furono portati a Ravenna e poi a Bologna. Così i libri legali finirono per essere studiati nella scuola di arti liberali. Pepo cominciò con la sua autorità ad insegnare diritto ma, qualunque fosse la sua scienza, non ebbe alcuna fama. Irnerio insegnava arti liberali a Bologna quando vi furono trasferiti i libri legali. Cominciò a studiare per conto suo nei nostri testi, conseguì una grandissima fama e fu la prima luce (primus illuminator) della scienza giuridica. Poiché fu il primo a fare glosse sui libri di Giustiniano, lo ricordiamo come lucerna del diritto (lucerna iuris)”
    Discutibile è il fatto che Irnerio abbia o non abbia insegnato, attualmente infatti si ritiene Odofredo, troppo lontano dai fatti che narra, sia poco affidabile (polemica affrontata da Winroth e da altri autori), ciò non toglie che a Irnerio dobbiamo il passaggio da un diritto fatto di frammenti (come nel periodo pre-irneriano, ad esempio il placito di marturi dove Pepo cita framenti del Digesto a fine di risolvere un caso pratico) a un diritto scienza autonoma dove viene studiato il digesto integralmente e non brani per fini pratici specifici.


    Io sono Di Cuba e ho dato l’esame di Storia del Diritto Romano presso l’Università dell Avana, anche lì il nome di Irnerio risuona: è infatti grazie al suo lavoro che oggi in tutte le università mondiali si conosce e si studia il diritto romano, è lui che , ritrasformando il diritto in una scienza autonoma ci ha permesso di conoscere il diritto base di buona parte dei diritti moderni...

    Jaquelin Sobrino

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    1. Jaquelin, dove ha letto della critica di Winroth? Chi sono gli altri autori? che dicono?

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    2. Buonasera professore, ho avuto un problema con internet quindi posso rispondere solo ora. Ho letto della critica http://www.giuri.unibo.it/NR/rdonlyres/E8A63069-10E5-4796-A714-6D866694BE1D/183338/ALLEORIGINI.pdf dove parlando della nascita dell'università di Bologna parla di irnerio e accenna alla critica mossa da winroth,Southern e Fried

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    3. [continuazione] Southern, Fried e Winroth criticano la tesi di Odofredo, che nel 1265 sostenne che Irnerio fu lucerna iuris, il primo ad insegnare (magister) a Bologna Diritto, rendendo il diritto una scienza autonoma dalle arti liberali e usando come fonte il Digesto, che era stato ritrovato dopo molti secoli.
      I tre autori infatti sostengono che Odofredo era troppo lontano dai fatti narrati e quindi si riferiva solo a un mito diffuso al suo tempo. Secondo questi autori, Irnerio non fu mai magister e ne i quattro dottori( Bulgaro, Martino, Ugo, Jacopo)furono mai suoi allievi. Winroth inoltre sostiene che l’insegnamento di Bologna fu avviato da Graziano (autore del Decretum) dopo il 1139.

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  2. Stando ad una pubblicazione di Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all’Università di Bologna, gli storici Johannes Fried, Richard W. Southern e Anders Winroth (“The making of Gratian’s Decretum”) sosterrebbero una teoria molto interessante secondo la quale Odofredo avrebbe tentato di alimentare un mito - quello del grande Irnerio - rivolto a rendere più eminenti le origini dello Studium di Bologna: “ein Kunstprodukt und selbst ein mythos” – insomma, un espediente artificioso. E ancora non mancano le sorprese. Bulgaro e Martino, Ugo e Iacopo non sarebbero stati allievi di Irnerio. Qui il Padovani, non senza arguzia, porta alla nostra attenzione il fatto che – per fare un esempio - Ralph Niger abbia attribuito ad Irnerio l’appellativo di “magister” . E non fu il solo.
    Winroth concentra poi la sua attenzione sul maestro Graziano: la scuola di Bologna avrebbe avuto origine proprio dall’insegnamento del canonista. Il discorso è molto interessante, tanto più se si considera il manuale di Ennio Cortese in cui è riportata la cronaca di Burcardo di Ursperg del 1125-1225 da cui un’efficace e suggestiva immagine dei due capiscuola, Graziano e Irnerio, intenti a lavorare gomito a gomito in quel di Bologna.
    Il “Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica d’Irnerio” di Spagnesi aumenterebbe le voci di coloro che sono critici nei confronti di Odofredo, dal momento che nelle pergamene edite non si parla mai di Irnerio come “magister” anche se si è risposto a questa argomentazione sostenendo che i documenti in cui compare la figura del giurista bolognese sono tutti placiti o giudizi: forse in questi documenti l’appellativo di “magister” era ritenuto superfluo. Sulle origini di Irnerio, Giusepper Mazzanti vorrebbe individuare il “bononiensis” nel “presbiter Warnerius” che compare in due pergamene fra il 1095 e il 1101: probabilmente il Guarnerius de Brigei, un territorio gemanico.
    Odofredo tramanda, inoltre, che Irnerio fu, maestro di arti liberali prima di dedicarsi al diritto. Forse non bisognerebbe rimanere sordi ai riferimenti di Odofredo e di Ralph Niger dal momento che le competenze di Irnerio, l’intenzione di fare una “renovatio librorum” come edizione critica della compilazione di Giustiniano e la stessa richiesta di Matilde di Canossa non potevano prescindere dalla posizione di “magister” del giurista bolognese.

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  3. Correggo l'intervento con un paio di annotazioni. L'autore che intendevo citare è Giuseppe Mazzanti. Nell'ultimo capoverso, invece, compare una virgola di troppo nella prima proposizione. Un paio di sviste che devono essere nate nel momento della trascrizione dell'intervento sul blog.

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  4. Gemma di Stefano
    (Parte prima)

    Il Medioevo, abbiamo detto a lezione, è l’epoca degli “universali”.
    Ben lo spiega Calasso in “Medio Evo del diritto” quando distingue la Romània, quel grande blocco culturale che era l’Europa, da tutto quel che romanicus non era, indicandolo generalmente col nome di barbaries.
    L’Europa cristiana rappresenta una imponente unità spirituale che fa da collante per la tenuta dell’imponente Impero d’Occidente e che fa sì che vengano compiute grandi imprese universali, come le crociate; non a caso Impero e Papato sono considerati “poteri universali”. E universale è il linguaggio dei colti, il latino, che esprime e accresce motivi universali nell’arte, nella letteratura e nella filosofia.
    Il singolo individuo, dice J. Burckhardt ne “La civiltà del Rinascimento in Italia”, non conta se non come membro della famiglia, della collettività, del popolo: l’uomo è una parte del tutto, deve essere inserito in un ordine più vasto, universale.
    Nel campo del diritto questa ricerca dell’universalità si traduce nella creazione dei grandi concetti e delle categorie astratte: abbiamo visto che questa tanto fortunata operazione di sussunzione, cioè il ricomprendere un dato dell'esperienza concreta o della prassi all'interno di una previsione generale teoretica, è nata da un piccolo ma non trascurabile errore di trascrizione del De regulis iuris.
    Lo scambio coniuctio/coniectio potrebbe essere dovuto a semplice distrazione e compiuto in buona fede, dopotutto coniectio è lectio difficilior (http://it.wikipedia.org/wiki/Lectio_difficilior_potior), ma non si può certo trascurare il clima in cui l’errore è stato compiuto, in pieno dibattito filosofico-teologico sull’id quod aptum est praedicari de pluribus (come diceva Lorenzo sia in aula che nel suo commento al post precedente).
    Assistiamo, così, in questo periodo ad un passaggio importantissimo per l’evoluzione della scienza giuridica, quello che per H. S. Maine segna l’inizio della modernità nel diritto, il passaggio dallo status al contratto:
    « ...vi è una costante nell'evoluzione delle organizzazioni sociali. In tutto il suo svolgimento tale evoluzione è stata caratterizzata dalla graduale dissoluzione della dipendenza dalla famiglia, alla quale si sostituisce progressivamente una serie di obblighi individuali. L'individuo prende il posto della famiglia, come unità sociale di cui si occupa il diritto civile.»


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  5. Gemma Di Stefano
    (Parte seconda)

    Ora, poiché lo studio del passato non è solo fine a se stesso, ma deve essere anche un utile strumento di lettura del presente mi chiedo: queste grandi categorie universali, questi grandi concetti omnicomprensivi sono ancora validi per noi giuristi post-moderni?
    A lezione di diritto amministrativo lo scorso semestre il Prof. Rossi ha affermato che ormai non siamo più nell’éra dei c.d. mega concetti, in nessun campo del sapere, ma che andiamo incontro a una sempre crescente deframmentazione: così in architettura si afferma il decostruttivismo, in musica la dodecafonia, in sociologia lo strutturalismo, etc…
    E la scienza giuridica non si sottrae a questa tendenza, poiché le fattispecie concrete e il c.d. diritto vivente erodono le nozioni tipiche fino a farne rimanere in piedi la sola valenza concettuale.
    In tal senso G. Gilmore ha teorizzato la “morte del contratto” sulla base della nota giurisprudenza statunitense «ciò che va bene per la General Motors non ha senso quando viene applicato […] alle convenzioni pre-matrimoniali»
    E allora, dato che il contratto è morto, verso dove si sta dirigendo il diritto?
    Due importanti civilisti contemporanei, P. Rescigno e G. Alpa, hanno notato un andamento à rebours rispetto a quello descritto da Maine, cioè un ritorno dal contratto allo status. Questa tesi riguarda soprattutto il diritto europeo, in particolare quello volto alla tutela dei consumatori. In tale campo di applicazione del diritto non ci ritroviamo più di fronte ad una piena libertà contrattuale, bensì ad una disciplina applicabile a priori in base allo status di consumatore di una delle parti.
    È davvero singolare come nel corso della Storia – questa guerra illustre contro il Tempo – si possa assistere ad inaspettati ritorni a soluzioni adottate in epoche così lontane, eppure ancora incredibilmente attuali.

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  6. Io invece cercando in internet notizie e informazioni relative al manoscritto medievale, mi sono imbattuta in alcuni scritti di Armando Petrucci studioso di paleografia e storia del libro che ha svolto l'attività di insegnamento in diverse università sia in Italia che all'esterno; tra tutti i suoi lavori ho scelto di concentrarmi sul libro "Scrivere e leggere nell'Italia medievale" che ho preso in biblioteca per analizzarne il contenuto e ho trovato spunti interessanti e moltissime notizie anche di carattere prettamente tecnico riguardo alla storia del libro nel medioevo: nella prima parte si analizza in modo generale la differenza tra il libro antico che definisce "unitario" e quello medievale, che invece non raccoglie un testo unico scritto da un autore, ma diversi scritti prodotti da persone differenti che spesso trattano anche materie eterogenee.Fu Cassiodoro ad elaborare nella biblioteca del monastero di Vinarium ad elaborare una teoria del libro miscellaneo nella raccolta dei testi che rimase un modello nell'Italia altomedievale. In alcuni capitoli successivi tratta invece del problema della scrittura dei testi e della formazione dello scriba facendo una differenza tra due tecniche con cui si imparava a scrivere: l'insegnamento e l'imitazione.Il primo ero quello che veniva impartito negli studi elementari e che conosciamo anche noi attraverso il quale poi si personalizzava la scrittura , la seconda invece consisteva nell'insegnare attraverso prove ed esercizi ripetuti imitando i modelli prodotti da un maestro calligrafo.Un altro argomento sviluppato è il problema della lettura strettamente connesso a quello della scrittura; nel primo medioevo non si leggeva molto fondamentalmente perchè nel momento in cui i testi venivano scritti non si teneva conto dell'eventuale lettura che qualcuno avrebbe potuto fare,la scrittua ra fine a se stessa,tant'è vero che non c'erano spazi e punteggiatura.Dal XII secolo però la situazione inizia a cambiare grazie a profondi mutamenti della società come la nscita dell'università che comportano un uso diffuso della lettura.Cambiano il modello di testo usato,le tecniche di scrittura,il libro divento grande,pesante,difficilmente trasportabile,con supporti fissi; sul foglio si scrivere su due colonne per facilitare la fruizione dal momento che spesso al testo si rifacevano i professionisti per le veloci consultazioni,si iniziano a considerare importanti le citazioni,viene lasciato un ampio margine nel testo per i commenti.Cambia anche la produzione,si usano i folgi di pergamone cuciti e ripiegati rilegati con delle macchine;la produzione avviene vicino ai luoghi di fruizione come l'università , si sviluppa il sistema della pecia e nascie la figura dello scriba-operio laico.Il libro inizia a divenire una merce e cambia anche il ruolo delle biblioteche: da semplici luoghi in cui i libri venivano trascritti esse si ampliano e acquistano quel ruolo che hanno ancora oggi di luoghi di lettura e consultazione anche per uso professionale.

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  7. Giorgia Gasbarri Parte seconda(avevo dimenticato di scrivere il nome nel commento precendente)
    Ho trovato in rete anche un interessante articolo del professore Marco Palma dell'università di Cassino intitolato "Manoscritti e nuove tecnologie".All'inizio pone l'accento sul tipo di testi che si producevano nel medioevo, dicendo che in quel periodo non si teneva in considerazione la genuinità di ciò che si aveva davanti ma i manoscritti erano visti come contenitori aperti in cui ciascuno avrebbe potuto aggiungere qualcosa,togliere e modificare a piacimento come avveniva appunto con le glosse: fin qui non c'è niente di nuovo per noi.Continua parlando di come cambi la situazione con l'introduzione della stampa,il testo diviene impresso,fisso sottoposto certo a commenti che però non vanno a modificare la struttura di ciò che si legge,il testo "ufficiale".Pensando bene a questo aspetto mi sono resa conto che questo atteggiamento nei confronti del testo è quello che noi abbiamo oggi e ci permette di sviluppare le nostre attività intellettuali e di analisi,basti pensare al testo di una legge. Nell'ultima parte dell'articolo prende il considerazione il fenomeno informatico e di diffusione della rete per dire che i testi che oggi si producono e circolono con le nuove tecnologie presentano dei carayteri simili a quelli dei testi medievali anche se ciò potrebbe sembrare impensabile.Nulla è sicuro,può essere cancellato con un clic,può essere modificato e corredato con i link che contengono altri testi oppure immagini,suoni ecc.Si forma un tipo di testo che non riesce più a cristallizzarsi come avviene con i classici mezzi di stampa,forse anche per questo si parla sempre di più del problema del diritto d'auotore.Concludendo nell'ultima parte vengono illustrati una serie di progetti messi in atto in rete rispetto ai quali si può partecipare; consistono nell'intervenire direttamente nei siti di alcune biblioteche per contribuire ad aggiornare bibliografie ed altri tipi di informazioni riguardi ai testi raccolti.Mi è sembrato interessante scriverlo qui considerando i temi che affrontiamo a lezione che hanno sempre a che fare con il lavoro di ricerca e consultazione in biblioteca; qualcosa di nuovo per abituarci a far coincidere il mondo della rete e quello tradizionale dei libri.

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  8. Prima Parte

    L'affermazione che il diritto è immerso nella storia sembrerebbe apparentemente
    incontrastabile, eppure non sempre è rimasta incontrastata.
    Non di questo avviso era, infatti, l'ultimo discendente della scuola dei romanisti tedeschi
    Erich Genzmer, il quale proponeva di fornire un quadro "esterno" delle opere che nel Medioevo
    si erano occupate di diritto romano, non preoccupandosi però di studiare l'effettivo uso che
    in quell'epoca si faceva dei testi giustinianei e della "vita" del diritto nel Medioevo.

    Orbene, notando come il termine "esterno" ritorni più volte nella trattazione, ho incentrato la mia ricerca
    sul significato che ad esso hanno attribuito, nel tempo, giuristi e filosofi, cercando - nei limiti - di approfondire
    l'argomento già trattato in maniera più che esaustiva dal professore.
    Genzmer adotta il termine "esterno" riproponendo la terminologia che aveva utilizzato il fondatore della scuola storica Gustav
    Hugo, il quale aveva distinto la storia giuridica in storia interna e storia esterna.
    A sua volta, Hugo si era rifatto alla divisione
    effettuata dal filosofo tedesco Leibniz, in particolare all'interno della sua "Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentia ex
    artis didacticae principiis".
    In quest'opera egli definisce l'"historia iuris interna" come quella che "variarum Rerumpublicarum iura recenset" mentre l'"historia iuris esterna"
    viene presentata come "necessaria" alla giurisprudenza. (precisando inoltre che la "historia Romana" serve "ad intellegendum ius civile",
    la "historia Ecclesiastica" ad "intelligendum ius Canonicum", la "historia Media ad intellegendum ius feudale" e "Nostrorum temporum ad
    intellegendum ius publicum").
    In altri termini con "storia giuridica esterna" il filosofo indicava lo sviluppo delle fonti del diritto, a partire dai cambiamenti
    storici e politici mentre "storia giuridica interna" definisce la progressiva elaborazione degli istituti e delle dottrine
    da parte della giurisprudenza e della scienza giuridica.
    Leibniz, però, non intendeva affatto separare la storia dello sviluppo delle fonti da quella degli istituti giuridici. Infatti sosteneva che fosse
    necessario conoscere i rapporti del diritto con la società.

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  9. Seconda Parte

    Le teorizzazioni di Leibniz verranno riprese e sviluppate dal filosofo e giurista Christian Wolff, ma nel tempo
    si manifesterà un processo di progressiva astrazione della prassi giuridica che snaturerà il pensiero del grande filosofo seicentesco.
    Hugo prima e Savigny dopo, infatti, riprendono questa divisione rivoluzionando, però, il concetto stesso di storia giuridica.
    Gustav Hugo esprime un concetto non fenomenico ma filosofico-giuridico della storia, intendendola
    come sviluppo degli istituti giuridici in rapporto con le esigenze della "natura delle cose". Il processo storico-giuridico deve quindi
    contenere in sé stesso il principio e le condizioni del suo sviluppo.
    Per Hugo la storia esterna è la tradizione letteraria delle leggi e delle opere di interpretazione, mentre la storia interna è lo sviluppo dei
    principi del diritto: concezioni distinte che devono restare ben separate tra loro.
    Obiettivo di Hugo è quello, in pratica, di studiare un "diritto romano puro", che si potesse prendere in considerazione anche prescindendo
    dal contesto concreto nel quale esso era stato applicato.
    Concezione che è, chiaramente, quantomai lontana da quella che aveva adottato Leibniz

    Tornando dunque a Genzmer, egli riprende l'idea di "storia esterna" di Hugo affermando che essa è compito dei medievisti; mentre la "storia
    interna" degli istituti giuridici romani doveva essere studiata dai romanisti senza che si preoccupassero di verificare il contesto
    storico in cui essi venivano utilizzati.
    Ed è a quest'affermazione che Calasso si oppone con veemenza sostenendo che il compito dello storico è proprio quello di studiare le relazioni
    tra diritto e società.

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  10. Valeria Fontanella
    (1.parte)

    Ho trovato molto interessante l’approfondimento fatto a lezione lo scorso mercoledì, sulle modalità materiali di diffusione della scienza giuridica e l’importanza centrale attribuita in questo sviluppo alla scuola di Bologna.
    Nel sistema bolognese vi era la volontà di tenere distinto il testo normativo dall’interpretazione dello stesso e ciò dimostra la netta tendenza alla stabilizzazione del testo che si sviluppò in quel periodo.
    I testi possedevano un’autorevolezza eccezionale, tanto che a partire da Irnerio si parla di un “mito della legislazione completa e perfetta”.
    I testi, a seguito del passaggio dalla diffusione dei manoscritti alla stampa, oltre ad essere maggiormente disponibili in termini quantitativi, erano, in linea di massima, uguali fra loro; questo fenomeno facilitò l’autorevolezza dei testi stessi e determinò l’attribuzione di un valore maggiore al contenuto del testo rispetto all’indicazione del suo autore (infatti le inscriptiones persero gradualmente la loro rilevanza).
    Un ulteriore aspetto da ricondurre a questo fenomeno di stabilità e di coerenza fu lo sviluppo di un sistema di citazione dei testi normativi che appare molto raffinato e preciso per l’epoca.

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  11. Valeria Fontanella
    (2.parte)

    Intorno alla scuola di Bologna nacque una vera e propria fiorente “industria” che si avvantaggiò del problema della scarsa diffusione dei libri. Per avere un’idea delle dimensioni del problema basta pensare che nella seconda metà del ‘200, il prezzo di un codice manoscritto corrispondeva mediamente alla retribuzione annua di un professore e a quanto uno studente forestiero spendeva per il vitto e l’alloggio di un anno. Nacquero quindi delle botteghe, dette stationes (stationarii erano gli artigiani che vi lavoravano), con lo scopo di depositare e riprodurre i libri. Queste botteghe erano ben organizzate e regolate dagli statuti: vi erano quelle che conservavano e gestivano gli exempla o exemplaria e quelle che commerciavano. Vi erano poi artigiani più affidabili che avevano giurato obbedienza ai rettori delle università e erano detti stationarii universitatis. I più importanti erano coloro che detenevano gli originali: erano gli stessi autori e professori ad affidarli a loro perché davano garanzia di autenticità. A loro si rivolgevano tutti coloro che volevano copiarli, tuttavia solo a seguito del pagamento di un prezzo molto elevato. Siccome fare un nuovo libro richiedeva un anno o più, il volume veniva suddiviso in vari fascicoli, detti pecia, in genere formati da quattro fogli, con 16 facciate.

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  12. Sempre a proposito della (presunta?) universalità della scienza, ho letto un interessante articolo su internet, dalla rivista Jura Gentium, di Alberto Artosi.
    L'autore dell'articolo parte dal concetto di "diritti umani" : sono sì universali e transculturali, ma al tempo stesso sono innegabilmente il prodotto storico della cultura occidentale. E come possono conciliare gli universalisti questi due aspetti? Essi ritengono che i diritti umani possono essere "esportati" dall'Occidente, quanto sono state "esportate" la fisica newtoniana e la fisica quantistica. Innanzitutto, sembra forzato il paragone tra teorie fisiche e diritto, ma soprattutto l'autore dell'articolo sposta il problema all'origine e si chiede: la scienza è realmente universale? Secondo lui, no; anzi, ritiene l'universalità della scienza una chimera. Per lui rimuovere il mondo della scienza dal mondo della storia vuol dire degradare quest'ultimo a mera apparenza irreale e ingannevole. La scienza ricerca continuamente una realtà oggettiva e passa sopra a questa incoerenza, ossia che noi scopriamo il mondo reale attraverso processi che avvengono in un mondo illusorio; gli scienziati tendono ad occultare i loro giudizi di valore dietro resoconti oggettivi, ma in realtà essi agiscono all'interno di una realtà sociale, sono inseriti in particolari contesti storici e ne subiscono i condizionamenti. Io mi trovo completamente d'accordo, fino a questo punto, con Artosi; nessuno vive in una campana di vetro, in cui esistono solo categorie e schemi preconfezionati; nè gli scienziati, nè i giuristi. Se si vivesse per categorie stabilite, la Corte Costituzionale non dovrebbe mai cambiare indirizzo nel mutare del tempo, e si troverebbe a prendere decisioni anacronistiche.
    Tornando all'articolo, l'autore arriva attraverso queste argomentazioni a ritenere che i diritti umani sono sì universali, ma ritiene che questa definizione vada mitigata. Nel senso che, se essi hanno fatto presa sulla realtà, non è per un qualche loro fondamento intrinseco, ma perchè hanno interagito con essa imprimendovi in parte la loro forma; egli parla addirittura di "un mondo in cui l'Occidente si avvolge nel mantello della scienza per giustificare la sua arroganza intellettuale". Forse un'analisi esagerata questa di Artosi, per lo meno nella chiave in cui l'ho interpretata io, quasi come se l'Occidente imponesse arbitrariamente dei valori, rendendoli universali materialmente e non ritenendoli universali ontologicamente. Chissà questo giornalista che ne pensa di Obama, che circa un anno fa in Cina affermò: "I diritti umani sono valori universali. Gli Usa non vogliono imporre i propri principi ad altri, ma ritengono che libertà religiosa, informazione e partecipazione politica siano valori universali".

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