giovedì 15 aprile 2010

Digesto, Codice, tempo e obbligazione

Mercoledì abbiamo fatto una lezione un po' tecnica. Abbiamo visto le fonti, provato a leggerle e visto cosa ci possono dire. Le osservazioni su quest'ultima lezione potete inserirle qui

29 commenti:

  1. Francesca Guaricci Virginia Lombardi15 aprile 2010 alle ore 19:53

    Sebbene non sia stato argomento di questa settimana, abbiamo ritenuto interessante la dicotomia tra hard law e soft law, in quanto, oltre che storicamente evidenziabile, ovviamente alla luce dei concetti così come formati negli anni Settanta, è emblematica anche dell' evoluzione normativa cui oggi assistiamo. Brevemente riportiamo la definizione essenziale dei due concetti. Con l' espressione hard law, di derivazione inglese, si fa riferimento ad un fenomeno di regolazione connotato dalla produzione di norme cogenti aventi efficacia diretta nei confronti dei destinatari. La fonte di produzione di queste norme sono sempre soggetti dotati di autorevolezza e appositamente investiti del potere normativo (re nel medioevo, parlamenti, governi, ad oggi). Tornando indietro nel tempo e analizzando alcuni testi alla luce di questi concetti moderni è possibile qualificare di sicuro il Corpus Iuris Civilis in questi termini. Infatti il Corpus giustinianeo era un testo autorevole, onnicomprensivo, unico parametro di riferimento legislativo e, soprattutto, emanato dal sovrano in veste di autorevole legislatore. A garanzia del testo venne emanata addirittura una specifica legge, la Legge delle citazioni, indirizzata proprio a tutelare la sua primazia e ad evitare contaminazioni esterne. Il diritto in questo modo viene ad essere cristallizzato. Il testo ha natura rigida.
    Per quanto riguardo il concetto di soft law esso fa riferimento ad una serie di fenomeni di produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. A garanzia del rispetto delle norme prodotte attraverso questo sistema è il fenomeno dell' autoregolamentazione (chi le ha prodotte è il medesimo soggetto che ne è destinatario). Tali norme non danno luogo a situazioni giuridico-soggettive, tuttavia ciò non toglie che il giudice ne possa tener conto.
    Come a lezione ha già evidenziato il professor Conte, ad oggi stiamo assistendo ad un fenomeno di passaggio da un sistema improntato all’ hard law ad un sistema che progredisce verso la soft law. La Costituzione italiana, caratterizzata da originaria rigidità, con l’ adesione all’ U.E., viene ridimensionata. Infatti, nonostante la rigida previsione espressa nell’ Art. 138 Cost., proprio in interpretazione forzata dell’ Art. 11 Cost., è stato possibile eludere tale procedimento, oltretutto receoccasione della nascita dell’ U.E. non si è proceduto ad una revisione costituzionale, ma, facendo perno pendo, in questo modo, un sistema che integra la legislazione italiana e che dà l’avvio alla proliferazione dei testi normativi non varati dal legislatore nazionale e alla recezione di principi fondamentali di matrice comunitaria e non più soltanto costituzionale. Ecco quindi che vengono a vacillare i caratteri che abbiamo visto essere propri dell’hard law: la rigidità, l’ autorevolezza e l’impermeabilità a influenze esterne.

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  2. Questa riflessione ci ha indotto a interrogarci se nella storia si potesse riscontrare un passaggio inverso , ovvero da un sistema di soft law a uno di hard law e siamo pervenute ad una considerazione forse troppo audace. Abbiamo riflettuto su come probabilmente un procedimento inverso fosse avvenuto per la normazione canonica . Il Corpus iuris canonici costiuisce infatti il punto d ‘approdo del diritto canonico.Emanato nel 1582 esso è composto dal Decreto di Graziano ,dal "Liber Extra" (o Decretales) emanato da Gregorio IX nel 1234; il "Liber Sextus" emanato da Bonifacio VIII nel 1298; le "Clementinae" disposte da Clemente V dopo il concilio di Vienna, e promulgate successivamente da papa Giovanni XXII nel 1317; le "Extravagantes Johannis XXII", raccolta di Decretali redatta verso il 1325; le "Extravagantes communes", raccolta privata realizzata da Giovanni di Chappuis. Il corpus iuris canonici costituisce l ‘evoluzione del Decretum Gratiani in quanto è un testo onnicomprensivo, che affronta tematiche composite e che si pone l’obiettivo di raccogliere le leggi canoniche diventando in questo modo unico parametro di riferimento normativo alla stregua di quanto secoli prima fu fatto col Corpus Iuris Civilis. Prima del Corpus iuris canonici il Decretum di Graziano a sua volta era un passo avanti rispetto al panorama normativo pluricomposto precedente. Ecco quindi un esempio di passaggio a nostro avviso da soft law ad hard law.

    FRANCESCA GUARICCI&VIRGINIA LOMBARDI

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  3. ci siamo accorte che purtroppo nel ricopiare il testo da microsft works al blog molte parole sono saltate o alcune lettere...ci scusiamo di questo....Francesca e Virginia

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  4. LORENA GRANATO

    Sulla scia degli argomenti che ci apprestiamo ad incontrare, ritengo opportuno approfondire lo studio delle tecniche utilizzate a partire dal 1100, in vista della riscoperta e dello studio dei testi giuridici, dapprima dai c.d Glossatori e in seguito dai c.d. Commentatori.
    L’introduzione del concetto di ratio legis determina importanti cambiamenti: all’interpretazione “ricettiva” della glossa (che si avvia al tramonto) si sostituisce quella “creativa”, tesa anche alla creazione di nuovi istituti, fondandosi sulla capacità della ratio di estendersi de similibus ad similia. I nuovi commentatori civilisti saranno chiamati “dialettici”, perché facenti uso della dialettica, la quale peraltro non era certo ignota ai glossatori.
    C’è un atteggiamento diverso di questi giuristi del 1300 rispetto a quello dei glossatori, poiché i Commentatori si sentono eredi di una tradizione che continua e le loro analisi partono dalle conclusioni dei glossatori (si fa riferimento soprattutto alla glossa di Accursio )ma ovviamente si cerca di superarle. L’oggetto di analisi non è cambiato, in prima istanza è sempre il Corpus Iuris Civilis al centro degli studi.
    Ci sono delle novità metodologiche e scientifiche, nate in primis nelle scuole di Orleans, che passano soprattutto attraverso la filosofia aristotelica. Con la dialettica viene elaborato uno schema rigido per lo studio dei testi, una serie di 8 passaggi tassativi da eseguire per una migliore comprensione del testo:
    1. premitto: premesse di inquadramento della norma (premesse giuridiche logiche);
    2. scindo: scomposizione del testo in tante parti, e ove sia possibile analisi separata delle varie componenti del principio;
    3. summo: dopo aver spezzettato la norma, revisione integrale, nella sua unitarietà;
    4. casum figuro: esempi pratici di come può essere applicata la norma in esame;
    5. perlego: rilettura accurata del testo;
    6. do causas: ricerca ed individuazione delle 4 cause di origine aristotelica (causa formale, causa materiale, causa efficiente, causa finale). La causa efficiente consiste in ciò che ha spinto il legislatore all’emissione di una determinata norma, la causa finale consiste nello scopo per il quale la norma è stata emanata;
    7. connoto: operazione di completamento, ricerca delle cose notevoli;
    8. obicio: esercizio puro della dialettica, ricerca dei pro e dei contro con le relative soluzioni.
    L’obiettivo è quello di far emergere la ratio della norma: i giuristi in questo momento sono più critici nei confronti dei testi giustinianei poichè hanno uno sguardo più distaccato evidenziandone i limiti. Questo accade perchè secondo i giuristi con questo nuovo metodo si può costruire un diritto generale e dare così una sistemazione più razionale del Corpus Iuris Civilis.
    I rapporti fra i vari diritti diventano più facili da risolvere: il diritto romano non è più visto come Sacro, ma ha funzione sussidiaria rispetto al diritto locale, che risulta il primo da applicare. C’è dunque una scoperta ed una esaltazione dei diritti volgari, eventualmente riempiti nelle loro lacune dal diritto Romano.
    ..continua..

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  5. ..continua..LORENA GRANATO

    Bartolo è uno dei più celebri commentatori, scrive diversi trattati, consilia, commenti, su tutto il Corpus Iuris Civilis. Un contributo decisivo di Bartolo è stato apportato per quanto riguarda la situazione giuridica dello straniero: i diritti dello straniero in quel tempo erano praticamente inesistenti.
    La teoria di Bartolo arriva a costituire la base del diritto internazionale processuale privato: secondo questa teoria, esiste un pacchetto di diritti personali che lo straniero porta con sé ovunque vada. Lo straniero è soggetto al diritto locale solo per quel che riguarda il suo statuto reale, vale a dire la situazione patrimoniale. C’è una distinzione dunque tra diritto della persona e gestione dei propri affari, tra statuto personale e statuto reale. Ci si ricollega in tal modo altresì a quella distinzione tra diritti reali ed obbligazioni, messa in evidenza anche da Baldo.
    Altro grande commentatore è Cino da Pistoia, poeta e letterato che si era andato a formare in Francia, a Orleans, grande ammiratore del De Revigny e del Belleperche, maestri proprio ad Orleans.
    Cino realizza nel 1312 la Lectura super codicem, un commentario del codice. Dopo Bartolo, in ordine di importanza c’è Baldo degli Ubaldi, autore anch’egli di numerosi consilia e di una lectura riguardante il diritto feudale.
    Dopo Bartolo e Baldo si assiste tuttavia ad un inaridimento del metodo, così l’intera corrente scientifica e l’intera dottrina giuridica prenderanno il nome di Bartolismo. Sono segnali inequivocabili che la metodologia del commento, con Bartolo, ha raggiunto la massima intensità. L’opinione di Bartolo diviene in tal modo così importante da divenire una sorta di “precedente vincolante” per la soluzione delle eventuali controversie; tanto rilevante da aver portato all’estremo atto di “far passare” per un’opera di Bartolo, al fine di profittarsi della credibilità ed autorevolezza proprie di un’opera dello stesso giurista, il manoscritto intitolato “Malleus Maleficarum”(ossia Il Martello delle Streghe). .
    Importante menzionare anche due importanti canonisti del tempo, Giovanni d’Andrea, vissuto alla metà del 1300, e Niccolò de’ Tedeschi, vissuto invece in pieno 1400.
    ..continua..

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  6. continua..LORENA GRANATO

    I commentari diventano in questi anni sempre più articolati e complessi, ma ne risente la qualità. I migliori giuristi dei secoli successivi percorrono più che la strada del commentario la strada del tractatus, tipologia apparsa per la prima volta nel corso del 1200. Se i primi trattati erano un insieme di questioni, quelli moderni formano uno studio accurato di una singola materia.
    Il metodo ormai ha fatto il suo tempo, ha ceduto ad altri generi letterali, soppiantato in primis dal trattato, ma anche dai consilia.

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  7. LORENA GRANATO

    per ulteriore chiarezza riguardo al manoscritto"malleus maleficarum":
    Quest’opera venne attribuita a Bartolo da Sassoferrato, fu ideato come libro guida per gli inquisitori per individuare ed incriminare le streghe, ma in realtà venne scritto dai due Frati Domenicani Heinrich Kramer e James Sprenger e pubblicato per la prima volta nel 1486.

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  8. La lezione di mercoledì, proprio perchè più tecnica rispetto alle altre, attraverso uno studio più vicino delle fonti, è stata utile, a mio avviso, per farci rendere conto come dal confronto delle diverse fonti, possa nascere la scienza giuridica.
    Io, che premetto non ho studiato alle scuole superiori il latino e confesso la mia ignoranza in tema, ho però, attraverso le vostre traduzioni e quelle del professore, trovato affascinante entrare nell'ottica di "quel mondo", comprendendo mentalità, ragionamenti, stili e forme.
    Pensandoci bene, poi altro non è che ciò che succede oggi, grazie alla generalità e all'astrattezza delle norme giuridiche.
    Il caso esaminato a lezione riguardava la possibilità di richiedere interessi su una certa somma negoziata da uno schiavo. La questione è: se si è tenuto un certo comportamento che riflette un obbligo (cioè il pagamento degli interessi), si può agire sostenendo di continuare a pagare questi interessi (anche dopo la morte del soggetto che li stava pagando)?
    Il Codice disciplina il caso specifico del pagamento degli alimenti; in questo caso se il comportamento è protratto per un periodo di 3 anni, allora diventa un obbligo giuridico. Ma nel nostro caso, si potrebbe eccepire che si parla specificatamente di alimenti e che quindi non ci può essere un'estensione della disciplina.
    Quindi, sembrerebbe che non siano da prestare necessariamente in futuro, solo perchè finora è accaduto così.
    Molto interessante notare il termine "vel" (oppure), che sta ad indicare la presenza di molte soluzioni per lo stesso caso, a seconda dell'elemento che si prende in considerazione. Nel Codice si prende in considerazione l'elemento "tempo", per cui se il comportamento è protratto per un periodo di 2 anni, allora diventa obbligazione giuridica. Nel Digesto, secondo alcuni sarebbe necessario un tempo superiore, secondo altri non sarebbe l'elemento tempo a giocare un ruolo fondamentale. Per esempio i "patti nudi" non sono obbligatori: nel nostro caso non si sa se c'è stato un contratto, ergo se c'è stato rimane l'obbligazione, viceversa no.
    Altro metodo assai interessante è la cosiddetta "distinzione", che funziona come i diagrammi a blocchi (strumenti della logica). O il creditore asserisce solo l'elemento tempo e allora non ci sarà obbligazione; oppure si considera l'elemento "ex pacto": se è un patto nudo e quindi non formalizzato con la forma del contratto non sorgerà l'obbligazione, se invece il patto è "vestito" allora il tempo diventerà un mezzo di prova dell'esistenza del contratto formale. Se esistente allora bisognerà continuare a pagare gli interessi.
    Continua...

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  9. Fiamma De Nardo;Romina Di Ruocco;Niccolò Falez;Carlotta Trucillo16 aprile 2010 alle ore 17:49

    Con riferimento alle ultime lezioni nel Medioevo il metodo sistematico non esisteva, e la struttura del sapere era dialettica. Nel ragionamento giuridico le distinzioni sistematiche che oggi conosciamo non avevano nessun valore, giacché quello che contava era trarre gli argomenta da far valere nei processi veri e propri o nelle quaestiones, e questi potevano essere tratti da qualsiasi parte del diritto comune civile, purché si adattassero al caso discusso. Nel libro del professor Conte si fa l'esempio della locazione-conduzione, considerato da Astuti come il "tipico contratto con efficacia soltanto obbligatoria", ma che in realtà svela una "propensione ad assumere efficacia reale", secondo Grossi, quando protratto per un tempo sufficientemente lungo. Questo perché la dialettica medioevale applicava le "rationes" ricavate dalle norme sui diritti reali su cosa altrui anche al soggetto conduttore, giustificando tale estensione con il rapporto stabile di godimento instaurato con la cosa.
    Purtroppo non siamo riuscite a trovare il manuale citato di Paolo Grossi, ma abbiamo approfondito la teoria di Astuti sui contratti agrari
    Il regime dei contratti agrari durante l’Alto Medioevo è molto complesso,nonostante la apparente semplicità e staticità delle sue forme fondamentali. La causa è il suo intimo legame con la proprietà terriera e la condizione giuridica dei contraenti che rispecchia le complesse strutture di una società suddivisa in classi di liberi, semiliberi, servi e in un secondo momento feudali e non feudali i quali solevano vivere su terre pubbliche, ecclesiastiche, private soggette a vincoli e privilegi di varia natura e origine e a diverse forme di godimento individuale e collettivo. Fin dal IX sec ,a questo sistema si sovrappone il complicato sistema delle concessioni beneficiarie, delle giurisdizioni e delle immunità feudali senza mai comportare la scomparsa della libera proprietà allodiale.

    La difficoltà di individuare gli elementi essenziali e i caratteri identificativi dei contratti agrari stipulati nelle varie regioni italiane ha causato incertezze e discussioni nella loro distinzione e classificazione. La situazione si rispecchia nelle fonti documentarie.

    I problemi che si presentano sono dunque tre:
    1. struttura dei contratti agrari
    2. fondamento giuridico della loro efficacia
    3. loro funzione (contenuto di questa efficacia che in alcune figure è puramente obbligatoria, in altre obbligatoria e reale)
    Due istituti di diritto romano costituirono le basi per lo sviluppo dei contratti agrari nel diritto medievale.

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  10. La lezione di mercoledì, proprio perchè più tecnica rispetto alle altre, attraverso uno studio più vicino delle fonti, è stata utile, a mio avviso, per farci rendere conto come dal confronto delle diverse fonti, possa nascere la scienza giuridica.
    Io, che premetto non ho studiato alle scuole superiori il latino e confesso la mia ignoranza in tema, ho però, attraverso le vostre traduzioni e quelle del professore, trovato affascinante entrare nell'ottica di "quel mondo", comprendendo mentalità, ragionamenti, stili e forme.
    Pensandoci bene, poi altro non è che ciò che succede oggi, grazie alla generalità e all'astrattezza delle norme giuridiche.
    Il caso esaminato a lezione riguardava la possibilità di richiedere interessi su una certa somma negoziata da uno schiavo. La questione è: se si è tenuto un certo comportamento che riflette un obbligo (cioè il pagamento degli interessi), si può agire sostenendo di continuare a pagare questi interessi (anche dopo la morte del soggetto che li stava pagando)?
    Il Codice disciplina il caso specifico del pagamento degli alimenti; in questo caso se il comportamento è protratto per un periodo di 3 anni, allora diventa un obbligo giuridico. Ma nel nostro caso, si potrebbe eccepire che si parla specificatamente di alimenti e che quindi non ci può essere un'estensione della disciplina.
    Quindi, sembrerebbe che non siano da prestare necessariamente in futuro, solo perchè finora è accaduto così.
    Molto interessante notare il termine "vel" (oppure), che sta ad indicare la presenza di molte soluzioni per lo stesso caso, a seconda dell'elemento che si prende in considerazione. Nel Codice si prende in considerazione l'elemento "tempo", per cui se il comportamento è protratto per un periodo di 2 anni, allora diventa obbligazione giuridica. Nel Digesto, secondo alcuni sarebbe necessario un tempo superiore, secondo altri non sarebbe l'elemento tempo a giocare un ruolo fondamentale. Per esempio i "patti nudi" non sono obbligatori: nel nostro caso non si sa se c'è stato un contratto, ergo se c'è stato rimane l'obbligazione, viceversa no.
    Altro metodo assai interessante è la cosiddetta "distinzione", che funziona come i diagrammi a blocchi (strumenti della logica). O il creditore asserisce solo l'elemento tempo e allora non ci sarà obbligazione; oppure si considera l'elemento "ex pacto": se è un patto nudo e quindi non formalizzato con la forma del contratto non sorgerà l'obbligazione, se invece il patto è "vestito" allora il tempo diventerà un mezzo di prova dell'esistenza del contratto formale. Se esistente allora bisognerà continuare a pagare gli interessi.

    ...Continua...

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  11. La locatio degli agri vectigales costituì il precedente romano della enfiteusi, insieme alle forme di concessione di terre incolte a lungo termine o in perpetuo per dissodarle, diffuse nel mondo greco e orientale. La concessione di terre imperiali o fiscali a privati coltivatori con l’obbligo di trasformarle e coltivarle dietro il corrispettivo di un canone annuo. Il problema risiede configurazione del diritto goduto dal concessionario, configurato in modo tale da impedire che all’utente fosse riconosciuto un diritto sul bene:diritto reale su cosa altrui o diritto di proprietà.
    La Costituzione di Zenone risolse la questione dichiarando che il ius emphyteuticarium non poteva essere ricondotto né al regime della conductio né a quello dell’alienatio e che il negozio costitutivo del diritto era un contratto valido ed efficace pur se stipulato per mezzo di una scrittura privata. La Costituzione fu il presupposto per la costruzione dell’enfiteusi come diritto reale autonomo, distinto dalla proprietà. Giustiniano perfezionò il regime dell’istituto fondendo ius perpetuum e ed emphyteusis, estrapolando dalla locatio degliu agri vectigales la disciplina della devoluzione al concedente se il canone non fosse stato pagato per tre anni consecutivi e imponendo all’enfiteuta che intendesse alienare le migliorie del bene di darne comunicazione al proprietario.

    Il precarium,la cui origine risale alla concessione di terre pubbliche alle genti patrizie e da questi ai loro clientes, si affianca alla locatio degli agri vectigales per l’influenza che diede nell’evoluzione dei contratti agrari nel diritto medievale. Il proprietario di un fondo concedeva ad altri l’uso e il godimento gratutio del bene,dietro domanda, con patto di restituzione ad arbitrio del concedente. Questa facoltà non impediva una alienazione di fatto. Di regola il precari sta conservava stabilmente il fondo, con la facoltà di trasmettere la concessione del fondo anche ai suoi eredi. Il precarium non era considerato come un contratto perché non ne nascevano vere e proprie obbligazioni civili, né azioni personali. Nel diritto postclassico l’istituto iniziò ad assumere carattere contrattuale ed obbligatorio. La pratica dei contrati agrari durante l’età romano-barbarica si formò sulla base degli schemi fondamentali del diritto romano dai quali tuttavia si formarono anche nuove forme autonome di locazione e di concessione enfiteutica, spontaneo adattamento alle nuove strutture economico-sociali e al connesso ordinamento della proprietà fondiaria. Questi istituti, che nel corso della loro evoluzione hanno assunto nomenclature diverse, hanno adempiuto a diverse funzioni nella vita agraria medievale attraverso un regime giuridico consuetudinario e convenzionale multiforme e mutevole, non riconducibile a schemi unitari di valore generale. Ne è derivata una varietà di forme particolari e strutture ibride da cui l’importanza nel diritto medievale di rifarsi alle convenzioni intercorse fra le parti per interpretare la loro volontà contrattuale.


    Fiamma De Nardo
    Romina Di Ruocco
    Niccolò Falez
    Carlotta Trucillo

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  12. ...Vedi sopra...

    Tutte queste diverse soluzioni cosa sono? Nient' altro che la nascita di un diritto giurisprudenziale! E la premessa di questo fenomeno è la stabilizzazione del testo. Ricordando Irnerio... l'obiettivo ultimo dell'operazione di ricostruzione non si arrestava al desiderio filologico di rinnovamento dell'antico, ma perseguiva il fine di procurare alla scuola un testo autorevole, onnicomprensivo. La glossa divenne elemento di corredo indispensabile per l'utilizzazione di un testo legislativo (vedi per esempio le promulgazioni delle collezioni canoniche dei papi Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, che furono messe in vigore tramite la spedizione alla scuola di Bologna, perchè le corredasse di glosse e le rendesse così utilizzabili. Le glosse erano state una rete di collegamenti che teneva insieme diversi brani del Corpus iuris civilis: una ragnatela di citazioni che concatenava pezzi, anche differenti, contenendo principi collegati. Successivamente, i legami costituiti dalle citazioni inserivano il ius proprium all'interno delle categorie del ius commune, creando le premesse per la costruzione del sistema di diritto comune: un sistema fatto di "argumenta" simili o contrastanti, funzionale a disciplinare la prassi rispettando il pluralismo delle fonti della norma.
    Il nuovo assetto dei libri giustinianei,la codificazione del diritto della Chiesa in compilazioni stabili e unitarie, la professionalizzazione delle liti giudiziarie furono le condizioni essenziali per il consolidarsi della cultura giuridica.
    Ed è stata proprio la stabilizzazione del testo a consentire l'astrazione del diritto. Il fenomeno dell'astrazione, che può apparire paradossale, in quanto molto distante dalla realtà, ha, invece, il potere di modificare quest'ultima. Un sistema troppo rigido avrebbe potuto disciplinare solo un numero chiuso di casi specifici; mentre è grazie all'astrazione che la norma può essere adattata al caso concreto e lo disciplina.

    Eleonora Cannatà

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  13. Fiamma De Nardo; Romina Di Ruocco; Niccolò Falez; Carlotta Trucillo16 aprile 2010 alle ore 18:27

    Nello stesso manuale di Astuti abbiamo trovato un'interessante ricostruzione critica delle teorie degli storici del diritto sulla evoluzione dell'emento volontario, in particolare la teoria di Calasso. Dal XII secolo in poi la società inizia a cambiare ed evolversi non solo dal punto di vista “giuridico”, ma anche culturale e sociale. Nella lezione di ieri abbiamo sottolineato una delle fondamentali differenze tra il basso e l’alto medioevo : Cambia il modo di concepire la ricchezza, che non è più “immobile” e statica, ma diventa dinamica, proprio come dinamica diventa la società del tempo. E la dinamicità sociale si riflette anche nel diritto, poiché è questo il momento fondamentale della fioritura dei contratti, della centralità della volontà di obbligarsi, del collegamento di effetti giuridici ad una manifestazione formale di tale volontà da parte dei soggetti.

    Questa centralità della volontà è stata oggetto di molti studi di storici del diritto italiani che hanno abbracciato la teoria comune del progressivo affermarsi del principio consensuale, come tema conduttore e fatto determinante dell’evoluzione storica del sistema dei contratti nel diritto romano e medioevale. In ogni caso le interpretazioni di questa evoluzione, soprattutto per il periodo prebolognese, sono state diverse e molto spesso anche opposte: di volta in volta questa è stata ricondotta o all’ influenza del diritto romano, o a quella del diritto germanico, o a quella del diritto canonico e a ciascuna di queste tesi si legava una interpretazione particolare dell’asserito processo di evoluzione: o come processo di graduale affermazione e applicazione del concetto romano della conventio, ovvero della idea germanica della fedeltà contrattuale, ovvero del “principio cristiano” della obbligatorietà di ogni promessa.
    L’idea germanica della “fedeltà nelle contrattazioni” fu ben presto abbandonata dagli storici del diritto italiano, i quali non ammettevano una influenza così forte dell’elemento germanico sul generale sviluppo del sistema dei contratti.

    Singolare è poi la tesi riportata da Guido Astuti nel suo manuale “i contratti obbligatori nella storia del diritto Italiano”, di alcuni sostenitori dell’influenza del diritto “cristiano”sullo sviluppo della pratica contrattuale romana e medioevale, latina e barbarica (Roberti in particolare, ma anche Leicht). Roberti distingue due periodi: uno più antico, tra il VII secolo e il primo rifiorire della cultura romanistica, durante il quale sarebbe stata riconosciuta l’obbligatorietà delle semplici convenzioni: la stipulatio giustinianea, o la forma parallela della convenientia longobarda; un secondo periodo, quello della risorgente dottrina giuridica, la quale si sarebbe schierata contro il precedente orientamento, “per malinteso ossequio ai principi del diritto romano classico”.
    Così, secondo Roberti, il nudo patto generalmente accolto, tramonta per effetto del rinato studio del diritto romano, combattuto dalla “corrente pagana” rappresentata dai glossatori e dalla giurisprudenza civilistica, cui avrebbe cercato di opporsi la “corrente cristiana” rappresentata dai canonisti.

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  14. Astuti smonta questa tesi punto per punto: in primis affermando che nelle fonti dell’alto medioevo non vi sono tracce di una pratica della stipulatio romana o della convenientia longobarda, e del riconoscimento degli effetti obbligatori di una semplice promessa, mentre sicure testimonianze mostrano un sistema contrattuale fondato sulle due categorie dei diritti formali e reali; in secondo luogo riconoscendo che da parte della patristica e degli scrittori ecclesiastici non vi fu mai quella “avversione al formalismo contrattuale romano” di cui scrive Roberti.
    Anche secondo Leicht l’affermazione del principio consensuale sarebbe stata più ostacolata che favorita dalla tradizione romanistica e dal rinascimento del diritto romano, mentre si sarebbe verificata naturalmente nella prassi longobardica.
    Astuti sottolinea l’antitesi tra queste interpretazioni, per cui il principio consensuale sarebbe stato applicato nell’alto medioevo barbarico e ostacolato dalla tradizione romana, o addirittura ripudiato da questa, e la interpretazione prevalente tra gli storici del diritto Italiani, per cui il medesimo principio si sarebbe potuto affermare soltanto sulla base della tradizione romanistica, nel generale rinnovamento della vita giuridica determinato dall’opera dei glossatori Bolognesi, dopo essere stato “travolto negletto o appena intravisto nell’alto medioevo”.

    Fiamma De Nardo
    Romina Di Ruocco
    Niccolò Falez
    Carlotta Trucillo

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  15. Per quanto riguarda la teoria dell’efficacia generale dell’elemento volontario nei contratti, Francesco Calasso accolse la tesi romanistica. Egli aveva identificato nella stantia o nella convenientia l’elemento intenzionale o volontario dei contratti e credeva di poter ricostruire, esaminando le fonti giuridiche dell’alto medioevo, una storia della “evoluzione del principio consensuale”, e della conseguente “trasformazione effettiva nell’intimo del sistema”, ricercandone “le premesse e le prime concrete manifestazioni”.
    Le conclusioni a cui giunse sembrarono confermare e precisare la comune interpretazione della evoluzione storica della teoria e del sistema dei contratti come frutto di un graduale e progressivo affermarsi dell’elemento interiore, rispetto agli elementi esteriori, rappresentati da una forma solenne, o una prestazione materiale.
    Calasso non credeva che le teorie elaborate nel XII secolo dalla giurisprudenza civilistica e canonistica intorno ai pacta e al valore centrale acquisito dall’elemento della volontà umana nei negozi, fossero una scoperta nuovissima, creata “per forza di logica giuridica”, senza alcun appiglio o fondamento nella concreta realtà, e avvertiva un distacco troppo netto tra l’età barbarica e quella del risorgimento del diritto romano.
    Sicuramente Calasso rifiuta la cosiddetta “tesi germanistica”. Secondo la quale l’idea dell’efficacia obbligatoria dei pacta avrebbe avuto il suo pieno svolgimento proprio per merito dei barbari, i quali avrebbero così compiuto d’un tratto e per intero quella evoluzione che il diritto romano non aveva saputo perfezionare per più di un millennio, nell’ambito di ordinamenti di alta cività.
    Gli sviluppi del sistema contrattuale nell’età romano-barbrica si ricollegano invece, nel pensiero di Calasso alla evoluzione della categoria romana dei contractus, e in special modo alla stipulatio, per effetto della teoria della conventio.
    Già il sistema contrattuale romano, pur conservando la quadripartizione dei contratti di Gaio, riuniva le diverse specie in una sola categoria sulla base della conventio, elemento che “è veramente fondamentale” e di cui “res, verba, litterae non sono che la manifestazione giuridica”.
    Per Calasso, la stipulatio offrirebbe con la sua storia la sintesi dell’evoluzione della teoria dei contractus.

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  16. Con le riforme di Leone e Giustiniano, il quale già aveva affermato il rilievo dell’elemento volontario, dell’antico contratto verbale non rimane nulla: “di forme era stato tutto spogliato, e vi restava un elemento solo: il consenso delle parti”.
    Nell’alto medioevo questo processo di “degenerazione/evoluzione” della stipulatio si completa.
    I documenti privati medioevali insistono essenzialmente “sull’elemento del consenso delle parti, il vero elemento per il quale ormai la coscienza giuridica poteva seriamente avere sensibilità” che quegli stessi documenti spesso indicavano con il termine conventio.
    Secondo le testuali parole di Calasso : “è la stipulatio spoglia di forme che noi comunque abbiamo davanti, trasformata nella sua essenza intima, da contratto verbale in contratto causale, dove la volontà è elemento fondamentale, come provano le stipulazioni dell’alto medioevo, nelle quali la causa è costantemente espressa”.
    Cade ogni formalismo, e dominano due elementi: la Causa e il “sensus et consonans intellectus ab utraque parte”, o in altre parole “l’incontro delle volontà”. L’astrattezza dei contratti formali scompare.
    Sotto l’influsso di questi concetti giuridici e dei principi etici che li ispirano, già sviluppati sia nelle fonti del diritto romano che in quelle del diritto canonico, la volontà (convenientia) acquista sempre maggior rilievo giuridico nel sistema contrattuale longobardo a scapito di altri elementi che, nella concezione barbarica, dovevano affiancarla affinchè divenisse perfetta.
    Contemporaneamente si sarebbe sviluppata , per logica connessione, nel superamento della tipicità delle tradizionali figure romane e germaniche, una nuova concezione unitaria del contratto, di cui ci sarebbero testimonianze tanto nella letteratura preirneriana, quanto in quella più antica, ereditandosi dall’alto medioevo una “insensibilità alle differenze teoriche tra contratto e contratto”.

    Fiamma De Nardo
    Romina Di Ruocco
    Niccolò Falez
    Carlotta Trucillo

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  17. CLAUDIA DI PASQUALE- EMILIA DE CUPIS: La lezione di mercoledì a diretto contatto col testo è stata molto interessante e ci ha permesso di intravedere il complesso lavoro dei giuristi dell’epoca. Fra l’ XI e il XII secolo i giuristi lavorano instancabilmente ogni giorno chini sulle pagine del corpus iuris giustinianeo con lo scopo di mettere a punto soluzioni nuove e ardite adatte alle esigenze di una società sempre più complessa e dinamica. I libri legales sono gli utensili dei maestri bolognesi. Alla ormai figura classico del notaio che interpreta a memoria le leggi subentra e si rafforza la nuova figura del giurista, come professionista che conosce il diritto giustinianeo quanto quello ecclesiastico e traccia con sicurezza le sue teorie.L’ intenso lavoro condotto dai giuristi glossatori sulle antiche fonti del diritto romano si configura dunque come un lavoro di esegesi testuale. I Glossatori riescono nel tempo a maturare una comprensione del testo giustinianeo che supera tutte le contraddizioni e le lacune di cui abbondava; essi sanno interpretare le leggi di Giustiniano, le sanno interpretare e le utilizzano per argomentare sia nella scuola che nel foro. Giorno dopo giorno i glossatori adeguano, adattano il vecchio diritto, dandogli un volto nuovo. Il giurista è quindi impegnato nella creazione di un diritto in grado di rispondere a qualunque esigenza posta dalla società, questo diritto “forgiato” dai glossatori, frutto come abbiamo visto di un quotidiano lavoro esegetico, è inteso come giurisprudenziale. Questa costruzione col tempo si farà sempre più imponente e maestosa fino ad assumere nel corso del ‘700 le sembianze delle rovine di un antico palazzo che dovrà essere abbattuto per far posto ai codici. La storiografia giuridica ha ben illustrato l’atteggiamento fideistico, la venerazione profonda che guida i giuristi bolognesi nella riscoperta del testo giustinianeo. I giuristi medievale verranno bollati dalla cultura umanistica del ‘400 come “barbari ignoranti” per aver letto ed operato sulle fonti dell’antico diritto romano senza senso storico, trasfigurandolo nella normativa del presente. Tuttavia è p proprio grazie alla loro opera che il diritto contenuto nella compilazione è divenuto accessibile anche “al più sprovveduto dei giudici”! CONTINUA..

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  18. ... Intorno alla seconda metà del ’200 vari centri di studio sulle fonti giustinianee si sviluppano anche in Europa. Tra questi spicca in particolare la piccola università di Orléans, una scuola di diritto romano destinata ai chierici ove i maestri, i due ecclesiastici Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche, insegnano con metodo nuovo rispetto a Bologna. Un metodo caratterizzato da un’analisi esegetica molto più esaustiva di quella dei Glossatori, orientata verso una sistematica ricerca della ratio, ossia del vero significato della norma e da un’ attenzione per la realtà pratica e il mondo delle consuetudini, particolarmente vitali nell’area orleanese. A ciò si aggiunge la singolare propensione di questi giuristi per le arti e la filosofia aristotelica e la dialettica. Ciò spiega perché Orléans rappresenti davvero «un fatto nuovo nella storia della scienza giuridica». L’uso del pensiero aristotelico intorno alla metà del ’200 grazie anche ai contatti tra gli orleanesi e i frati domenicani, interpreti in Francia del metodo aristotelico-tomistico, rendono le teorie dei maestri di questa scuola di Orléans particolarmente ricche di invenzioni e di «sottigliezze filosofeggianti».
    Si pensi ad esempio al concetto di persona giuridica che conduce gli orleanesi a configurare lo Stato come persona giuridica, come persona repraesentata. In questo modo l’impero è inteso come persona astratta e immortale. L’imperatore invece non si appropria delle prerogative dell’impero e si limita a gestirne gli affari in qualità di semplice administrator. Questo singolare approccio della scuola di Orléans è stato ripreso in Italia agli inizi del ’300 per il tramite di Cino da Pistoia al quale si lega la nascita della Scuola del Commento.
    Chini sui libri del Corpus iuris, i commentatori ne affrontano lo studio con un metodo attivo volto a costruire sulle fonti antiche. CONTINUA..

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  19. ...
    L’approfondita opera di esegesi svolta dai Glossatori aveva consentito di maturare una completa conoscenza delle leggi giustinianee pertanto ora lo scopo dei giuristi Commentatori del ’300 non è più quello di spiegare il contenuto ma, come già gli orleanesi, di concentrarsi sulla ratio della norma e di ricercarne il significato. Come sottolinea Cortese, col tempo questa tendenza a cavar rationes e a configurare il corpus iuris più in veste di ratio scripta che di complesso normativo, trasformerà il diritto romano stesso in una sorta di filosofia del diritto. Ed è in questa cornice che inquadriamo Baldo degli Ubaldi, il più importante della scuola del Commento, il più filosofo dei giuristi per la quantità delle citazioni aristoteliche e dei concetti filosofici che ricorrono nei suoi ragionamenti.

    CLAUDIA DI PASQUALE
    EMILIA DE CUPIS

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  20. Buonasera a tutti..
    Anche se relativo ad un tema trattato qualche lezione fa, ho trovato un approfondimento di Cortese sulla Sacramenta puberum, che potrebbe essere utile.
    Un rescritto di Alessandro Severo contenuto nel Codice (C.2.27[28].1) poneva il problema dell'efficacia da assegnare al giuramento confermatorio di contratti annullabili, un problema indubbiamente condizionato da istanze religiose e di coscienza, ma che lo stesso Alessandro Severo addomesticava dichiarandosi contrario allo spergiuro.
    Narra la leggenda (divulgata da Savigny) che Bulgaro e Martino si erano trovati in disaccordo, secondo le loro abitudini, sull'interpretazione della norma: il caso era quello di un minore di 25 anni il quale, avendo alienato un bene e giurato di non mai contravvenire al contratto, aveva poi deciso d'invalidarlo chiedendo la restitutio in integrum che, come minorenne, gli spettava; ma l'imperatore gliel'aveva negata dichiarando di non voler essere coinvolto in un caso di perfidia e di spergiuro. Il punto dolente era, per i glossatori, che il rescritto non specificava se il minorenne avesse o no compiuto il contratto con le forme dovute, in special modo con l'autorizzazione del giudice, perchè in mancanza del decretum iudicis l'atto sarebbe stato nullo per vizio di forma e il conflitto che ne sarebbe scaturito tra la situazione giuridica e quella etico - religiosa sarebbe diventato spinosissimo: si sarebbe trattato di decidere se un giuramento che impegnava solo la coscienza avesse convalidato o no un contratto nullo, comportandosi in questo modo da fonte anomala di obbligazioni giuridiche. Sempre secondo la leggenda, Bulgaro avrebbe tenuto conto della nullità formale, Martino dell'impegno morale; (per la verità talune fonti contraddicono la leggenda e assegnano la tesi Martino a Iacopo e quella di Bulgaro a Martino) anzi, proprio martino, per dirimere a proprio favore la fastidiosa controversia, avrebbe profittato di un soggiorno bolognese di Federico Barbarossa (secondo le fonti più accreditate l'imperatore avrebbe messo il campo su un'isoletta del fiume Reno, e l'episodio sarebbe allora da ricondurre al 1155, secondo altre fonti la vicenda si sarebbe svolta al tempo della Dieta di Roncaglia nel 1158) per impetrare da lui una costituzione che avesse tagliato corto alla contesa. E Federico, per accontentarlo e dargli ragione, avrebbe emanato allora la famosa Sacramenta puberum. (Quest'ultima venne introdotta nel Codice come authentica dopo la costituzione di Alessandro Severo; fu anche inserita nei Libri feudorum (LF 2.53.10) insieme con altri provvedimenti presi da Federico a Roncaglia).
    Si capisce che la Sacramenta puberum piacesse alla Chiesa, necessariamente più preoccupata di evitare spergiuri che dannassero le anime che non di salvaguardare regole giuridiche, (Innocenzo III ribadì il principio che il giuramento avesse forza vincolante nel caso del consenso prestato da donne all'alienazione sia di beni dotali, sia di donazioni propter nuptias (X 2.24.28); Bonifacio VIII sancì l'obbligatorietà della promessa contra legem di rinunciare all'eredità quando fosse stata giurata la donna che avesse ricevuto la dote al momento delle nozze (VI 1.18.2))ma se quì Martino sembra confermare la fedeltà al magistero religioso che la tradizione gli attribuisce, va tuttavia notato che non solo il rescritto di Alessandro Severo non escludeva affatto la sua tesi, ammesso che egli l'abbia effettivamente sostenuta, ma quasi la suggeriva, sicchè nemmeno in questo caso si può dire che egli abbia avuto l'audacia di preferire un'equità non scritta a una contraria legge scritta.

    Eleonora Cannatà

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  21. CLAUDIA DI PASQUALE: Ho trovato interessante e curioso fare una ricerca sullo “studium” di Bologna ed in particolare sulla condizione dello studente dell’epoca, accennata dal professor Conte a lezione. Tra l’altro l’ analisi della vita degli studenti aiuta a conoscere la mentalità della società e ci fornisce un significativo spaccato di vita cittadina. Le testimonianze ci arrivano soprattutto da “chartularia” (atti notarili), epistole, cronache, statuti, monumenti scultorei e spazi architettonici. Un importante documento di stampo letterario, relativo alla vita degli studenti, è costituito da una cronaca in versi di un anonimo poeta bergamasco che descrive l'incontro nel 1155 di Federico Barbarossa con i rappresentanti della città di Bologna. Tra questi vi erano anche dottori e studenti, nei cui confronti il sovrano mostrò un vivo interesse. Risulta infatti che domandò agli studenti come venivano trattati in città, per qual ragione questa piaceva più di qualsiasi altra e se i cittadini erano spiacevoli in qualche atteggiamento, se erano fedeli alla promessa data e se rispettavano i diritti di ospitalità. Rispondendo a ciò, un dotto maestro descrisse le abitudini e la vita felice degli studenti: “Noi - disse- abitiamo, o grande re, in questa terra ricca e molto idonea a chi studia. Da varie parti del mondo, confluisce qui una folla desiderosa d'apprendere; vi portiamo talenti d'oro e d'argento, monete, tessuti e vesti. Alloggiamo nel centro della città, in case, adatte alle nostre esigenze. Compriamo ciò che serve a tutti a giusto prezzo, eccetto l'acqua che è considerata bene comune. Notte e giorno manteniamo la mente intenta agli studi. E questa ci sembra una dolce fatica, per tutto il tempo in cui siamo qui”.
    L'unica lamentela riguarda la consuetudine della cosiddetta "rappresaglia”. Quest’ultima, come detto anche a lezione, consentiva a un cittadino bolognese, danneggiato da uno straniero, di rivalersi su un qualsiasi altro connazionale residente in città. Si trattava di una palese ingiustizia che il Barbarossa emendò tre anni più tardi mediante il provvedimento conosciuto come “Autentica Habita”: "Con questa legge generale e valevole per sempre, abbiamo stabilito che da adesso in poi non si ritrovi alcuno tanto audace da presumere di offendere in qualche modo gli scolari, e da imporre loro un debito per causa di qualcuno della medesima provincia, cosa accaduta, come sentimmo dire, a ragione di una perversa consuetudine". La presenza degli studenti a Bologna, non solo incise sulla società ma anche sull’ assetto urbanistico della città a partire dal XII secolo; questa dovette adattarsi e plasmarsi in funzione delle esigenze di residenza degli studenti che nel XIII secolo raggiunsero le duemila unità. L’ Archiginnasio era la sede accentrata dello Studium universitario. Le lezioni e le dispute cominciavano alla mattina, al suono della campana di S. Pietro, detta la "scolara" e si protraevano sino alle 19.00. L'anno scolastico iniziava il 10 ottobre e proseguiva fino al termine di agosto. Oltre al mese di settembre, gli studenti usufruivano di giorni di vacanza mensili, delle domeniche e delle sacre festività. Dobbiamo immaginare attività di studio, approfondimento e ricerca svolte secondo dinamiche di operatività collettiva. Pertanto le modalità di insegnamento/apprendimento erano improntate ad un modello fortemente discostato rispetto all’ immagine del ricercatore e dello studioso solitario. Uno spoglio degli atti della curia del podestà ha consentito di censire la presenza degli studenti a Bologna, tra il 1280 e il 1350, anche in rapporto alla loro provenienza:
    Citramontani (tot.663):
    Lazio 35, Marche 46, Italia Meridionale 16, Sicilia 22, Piemonte 50, Liguria 35, Lombardia 48, Emilia 68, Toscana 230, Sardegna 1, Umbria 53, Romagna 28, Veneto 24, Friuli 7.
    Ultramontani (tot.178):
    Francesi 11, Provenzali 13, Borgognoni 9, Normanni 4, Inglesi 13, Scozzesi 2, Catalani 12, Spagnoli 14, Polacchi 5, Ungheresi 16, Tedeschi 68, Boemi 11.

    CONTINUA..

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  22. (..)
    Gli studenti fuori sede dovevano affrontare notevoli spese per il proprio mantenimento agli studi, quelle per l'alloggio (frequentemente erano gli stessi professori a fornire, dietro compenso, l'ospitalità in base a contratti triennali a fitto bloccato) e il noleggio del banco nonché le tasse di immatricolazione e gli onorari, "collecta", dovuti agli insegnanti, i diritti e le imposte d'esame. Un esborso molto gravoso era rappresentato dall'acquisto o dalla consultazione a prestito dei testi; un manoscritto giuridico, ad esempio, poteva costare una cifra pari ad un quarto dello stipendio di un docente. I Memoriali del comune bolognese ci forniscono un interessantissimo repertorio di atti notarili che riguardano i contratti stipulati tra studenti e “scriptores” per la trascrizione dei testi didattici. Agli inizi del XIV sec., il Comune provvide a stipendiare i docenti ma non per questo l’ insegnamento divenne gratuito per gli scolari. Quest’ ultimi erano sempre costretti a ingraziarsi le simpatie dei maestri mediante le "regalie", ossia abiti di panno, berretti di vaio e guanti bianchi di capretto, specialmente in occasione degli esami e soprattutto della laurea che era conferita nella Cattedrale di S. Pietro. All'autorità ecclesiastica spettava il compito di controllare la preparazione dei laureandi e la loro condotta morale. CONTINUA..

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  23. (...)
    Nel caso di Bologna, lo studio della geografia studentesca ci consente di stabilire l'area di provenienza degli scolari nonché di valutare i rapporti sociali tra stranieri e cittadini. La permanenza di discenti, giovani uomini d'età compresa tra i venti e i trenta anni, favorì economicamente la città ma allo stesso tempo non mancò di originare gravi tensioni, ad esempio provocate dal risentimento di mariti gelosi o di padri in allarme. Pertanto, tra il 1244 e il 1248, per tutelare la sicurezza degli ospiti, le autorità civiche decretarono la messa al bando degli uccisori e dei feritori degli scolari. Nonostante la normativa, in molti casi la tensione determinata dalla presenza di giovani stranieri sfociò in episodi tragici. Oltre ad essere sede di studi, la città offriva anche diverse forme di divertimento, vediamo come numerosi sono i provvedimenti a tutela del decoro cittadino. Sono infatti pervenute sino a noi lettere di parenti che ci attestano l'enorme disappunto provato nei confronti di giovanotti troppo impegnati a frequentare “allegre compagnie” per avere il tempo necessario da dedicare allo studio. In Germania, tra il 1281 e il 1283, era stato addirittura edito un poemetto,” Occultus Erfordiensis”, che descriveva le dissipatezze di uno studente, divenuto esperto, proprio a Bologna, a proposito di ogni strategia truffaldina atta a risolvere brillantemente i processi. Nella maggior arte dei casi l'immagine della città assumeva però una valenza positiva, in relazione alla personalità e alla morale dello studente.
    Per ricostruire la vita degli studenti sono estremamente utili le testimonianze iconiche: miniature e sculture costituiscono infatti un materiale preziosissimo per immaginare il clima delle lezioni, soprattutto perché descrivono attentamente non solo le sembianze degli studenti ma anche la loro gestualità (La fonte più cospicua dell'enciclopedia visiva dedicata alle “universitates” è conservata presso il museo Civico Medievale di Bologna). Da alcune miniature si capiscono alcune problematiche dello studio e della lettura, dovute soprattutto alla mancanza di un’ adeguata illuminazione; i volti degli studenti sono infatti quasi appoggiati ai banchi per decifrare i testi. Da altre sculture emerge la dignità del docente, la sua raffinatezza nella scelta del vestiario e l’ intensa concentrazione con la quale gli studenti seguono gli insegnamenti del loro maestro, ma appaiono anche altre emozioni (altrettanto tipiche!) degli studenti come sonnolenza e pigrizia.
    A memoria dello “Studium” bolognese e della sua dignità ci restano “fonti” ben visibili persino sul piano urbanistico: si tratta delle tombe dei glossatori, in corrispondenza delle sedi destinate alle prime scuole, veri e propri mausolei innalzati non solo ai singoli maestri ma soprattutto a quell'ideale città degli studi che attirò studiosi da tutta Europa.

    CLAUDIA DI PASQUALE

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  24. EMILIA DE CUPIS

    Come accennato dal precedente commento ho voluto approfondire l’istituto della rappresaglia dato l’ interesse mostrato a lezione.
    Nel mondo greco per rappresaglia si intende l’uso del rivalersi sui beni e sulla persona del debitore straniero o dei suoi concittadini, salvo che intercorressero, tra la comunità cui apparteneva il debitore e quella cui apparteneva il creditore, accordi particolari in senso contrario, intesi a garantire l’asilia (dal greco diritto d’asilo) di luoghi o persone. Nel mondo romano la rappresaglia è piuttosto nota come momento dei rapporti internazionali, nella forma di azioni punitive rivolte contro comunità straniere, che vengano meno ai loro impegni verso Roma. Nel Medioevo la rappresaglia è un istituto giuridico per mezzo del quale il creditore, che non riusciva ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione da parte del suo debitore straniero, otteneva dal proprio comune, esperita ogni via pacifica, la concessione di lettere di rappresaglia, in forza delle quali egli poteva agire nei confronti del debitore, del comune cui esso apparteneva, o dei suoi concittadini fino al soddisfacimento delle pretese. Nel diritto internazionale contemporaneo il termine rappresaglia assume un significato che poco o niente ha in comune con quello specifico e tecnico assunto nel Medioevo e indica l’adozione da parte di uno Stato, nei cui confronti è stato violato un obbligo giuridico (ad opera di un altro Stato), di un comportamento illecito ma giustificato dalla lesione subìta.
    Per poter essere ammessa la rappresaglia, nel Medioevo, richiedeva l’esperimento di uno speciale procedimento e la sua attuazione poteva avvenire soltanto se fosse intervenuto un manifesto diniego di giustizia da parte dello Stato straniero. Normalmente, davano luogo alla rappresaglia le incarcerazioni indebite, i debiti, le rapine, i pedaggi abusivi, la mancata esecuzione all’estero di una sentenza oppure un omicidio per il quale non ci fosse stato risarcimento. Ad ogni modo, il danno doveva avere una certa entità e al danneggiato doveva essere stata espressamente negata soddisfazione all’estero.
    In talune città, come a Bologna, si istituirono particolari magistrati, chiamati ambasciatori delle rappresaglie, che dovevano recarsi a domandare i risarcimenti richiesti da un cittadino contro debitori d’altro luogo. Lo sviluppo dei commerci, che avevano trovato un serio impedimento nelle rappresaglie assieme al desiderio di attrarre nelle proprie città l’afflusso dei mercanti, dei pellegrini, di studenti, fecero si che, a mano a mano, le rappresaglie fossero contenute e represse. Già nel IX secolo alcuni trattati tra città avevano eccettuato i mercanti; la Habita (1158) di Federico Barbarossa ne esentò gli studenti di Bologna, privilegio che fu esteso a tutte le altre università; altri privilegi salvaguardarono i pellegrini che si recavano ai luoghi santi; e, da tempi più antichi, ne erano pure esclusi gli ambasciatori.

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  25. Nel XIII secolo gli statuti comunali disciplinarono compiutamente l’istituto della rappresaglia, concedendola esclusivamente al cittadino che pagava le imposte. Egli doveva presentare domanda al magistrato comunale o al consiglio supremo, che valutavano caso per caso e tentavano una prima composizione pacifica della controversia, attraverso azioni diplomatiche ed accordi politici. Qualora l’esito della trattativa fosse risultato negativo, l’organo pubblico concedeva al creditore la lettera di rappresaglia, con cui questi veniva autorizzato a rivalersi del danno sofferto.
    La lettera di rappresaglia veniva pubblicata ed annotata in un apposito registro e, dopo circa un mese (concesso agli stranieri interessati, in modo da potere attuare tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare i propri beni), la rappresaglia era eseguita sui beni degli stranieri che ancora era possibile rinvenire. Una volta sequestrati, i beni (o le persone che, tuttavia non potevano essere sottoposte a violenza o uccise) venivano affidati alla custodia comunale: attraverso l’aggiudicazione o la vendita, il creditore soddisfaceva il proprio interesse. Non potevano formare oggetto di rappresaglia gli strumenti utilizzati per l’esercizio della professione, i mezzi di trasporto, gli indumenti e la legna.
    Verso la fine del Trecento e nel Quattrocento si delineò una vera reazione contro l’uso delle rappresaglie, come prova il moltiplicarsi dei trattati fra Stati, che si impegnavano reciprocamente ad escluderle. Le rappresaglie scomparvero definitivamente nei secoli XVI e XVII, quando prevalse il principio che lo Stato rendesse giustizia agli stranieri come ai proprio cittadini.
    Particolarmente importante in tema di rappresaglia è il Tractatus represaliarum di Bartolo da Sassoferrato, giurista italiano. Fu uno dei più insigni giuristi dell'Europa continentale del XIV secolo ed il maggiore esponente di quella scuola giuridica che fu definita dei commentatori (o postglossatori). Il Tractatus represaliarum assume un particolarissimo rilievo in quanto testo fondante del moderno diritto internazionale privato. Sulla datazione dell'opera i filologi avanzano dubbi. In altri testi, Bartolo cita spesso il Tractatus represaliarum come opera già compiuta; il che lascia dubitare della data di compilazione definitiva (1354), se paragonata a quella della morte di Bartolo (1357). Nel testo bartoliano la disciplina del diritto di rappresaglia si delinea in dieci quæstiones: oltre alla liceità delle rappresaglie e alle cause di concessione, Bartolo affronta l’aspetto giurisdizionale, le modalità di concessione, la legittimazione attiva e passiva, l’estensione della rivalsa alle proprietà del reo, le modalità d’esecuzione ed infine i rimedi adottabili. Oltre alla precisa disciplina tecnico-giuridica del diritto di rappresaglia il trattato bartoliano ritorna su vicende centrali come il diritto di cittadinanza, il diritto allo studio, la tutela giuridica di figure come l’ambasciatore, il religioso, la donna.

    EMILIA DE CUPIS

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  26. La celebre leggenda del “caval donato” dei maestri Martino e Bulgaro e dell’imperatore Federico, è emblematica per il tema della sovranità e rivelatrice del profondo intreccio esistente tra politica e diritto. Stando al racconto, già peraltro riportato da Francesca, il Barbarossa, mentre cavalcava in compagnia dei due illustri giureconsulti, chiese loro di spiegargli se egli fosse davvero il “dominus mundi”. Kenneth Pennington in “The Prince and the Law, 1200-1600: sovereignty and rights in the western legal tradition” si domanda come andrebbe interpretata questa richiesta dell’imperatore e se dovremmo forse ritenere che il titolare di un potere già costituito, de facto, intenda procacciarsi delle giustificazioni teoriche a posteriori. Se così fosse, dovremmo concludere che ogni discorso sulla sovranità ha sempre e comunque il carattere della persuasione. Il diritto, per Pennington, sarebbe null’altro che il camuffamento suadente di un atto di forza, e certo, in questo caso, parlare di “limiti” avrebbe poco senso. La risposta del maestro Martino ricalca probabilmente quest’interpretazione della sovranità. Federico sarebbe, infatti, sovrano “quoad proprietatem”, cioè in quanto possessore materiale del mundus : esso, insomma, è cosa sua. Diversa è la risposta di Bulgaro. Egli motiva la dominatio mundi di Federico “quoad protectionem et iurisdictionem”. L’elemento giuridico (iurisdictio) è stavolta più marcato che nel riferimento privatistico alla proprietà. E non solo: esso si accompagna alla protectio, cioè ad un compito ben preciso, a una tutela che sottintende inevitabilmente un valore e finisce, quindi, per coniugare l’esercizio della sovranità ad una finalità di natura etica. Etica e diritto sarebbero strutturali alla politica, secondo il Bulgaro: essi non si limitano a "giustificare" un atto di forza. Sotto quest’aspetto, l’esercizio della dominatio non potrebbe che trovare dei “limiti” nella morale (protectio ) e nel diritto (iurisdictio ). Il nostro Professor Conte ha sottolineato invece in “Ego quidam mundi dominus. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustinianeo.” che la curiosa richiesta dell’Imperatore si giustifica, per la storiografia, con il riferimento ad un passaggio del Digesto in cui si rimanda ad una sentenza dell’Imperatore Antonino Pio, il quale si sarebbe definito per l’appunto “mundi dominus”. Per Conte però è assai improbabile che i tre protagonisti della storia abbiano conosciuto il frammento. Le parole “ego quidam mundi dominus” non si trovano nel Digesto, come fu promulgato da Giustiniano, né compaiono negli esemplari manoscritti che le prime generazioni di giuristi avevano a disposizione. Quest’espressione la troviamo invece in una traduzione latina di frammenti greci fatta da un certo Burgundio Pisano. Il frammento in questione, D. 14.2.9, è costituito da un brano attribuito al giureconsulto Volusio Meciano, ma tratto da un adattamento bizantino in lingua greca di una sua opera in latino sulla Lex Rhodia de iactu. E’ un po’ difficile però risalire con certezza alla datazione del lavoro di Burgundio e alla sua divulgazione, probabilmente sollecitata da Bernardo da Cremona (un giudice pisano per il Fitting), il che sarebbe necessario per valutare la discussione del 1158 sul “dominium mundi” dell’Imperatore. Al tempo di Roncaglia ci si poneva sì il problema del potere del principe sui beni dei sudditi, ma da parte dei glossatori civilisti il discorso era impostato in forma assai più tecnica di quanto riferisca la leggenda del “caval donato” ed era sempre funzionale all’interpretazione di una norma ben precisa: la nota costituzione “Bene a Zenone” ( C.7.37.3) con la quale Giustiniano conferma la disposizione di Zenone sull’efficacia della vendita della cosa altrui ad opera del fisco. La Costituzione equipara i beni fiscali a quelli del patrimonio imperiale facendo uso della famosa frase “omnia principis esse intelligantur” che, astratta dal suo contesto, aveva spinto qualcuno ad attribuire al sovrano la proprietà di tutti i beni del mondo.
    (...continua...)

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  27. Accursio invece, come ci dice Pennington, non aveva alcun interesse ad espandere il potere dell’imperatore. Egli infatti concludeva la sua glossa sulla Costituzione “Bene a Zenone” interpretando l’espressione “omnia principis esse intelligantur” in modo più restrittivo: - Vel verius omnia sua sunt, scilicet fiscalia et patrimonialia […]. Unde codex meus non est principis, sed mihi pro eo datur rei vindicatio directa, non principi.-
    Secondo Accursio il principe non può quindi intraprendere un’azione legale diretta a recuperare cose che non gli appartengono, come ad esempio il libro del glossatore. Ma aldilà delle singole posizioni dei glossatori sulla sovranità, il Professor Conte ritiene che la trattazione più esauriente del problema, orientata alla limitazione dei poteri del principe alla sola sfera pubblicistica, sia quella di Rolando da Lucca. Il giudice lucchese, autore della Summa Trium Librorum dedicata ad Enrico VI, si augura, come chiosa il Professore anche in “De iure fisci. Il modello statuale giustinianeo come programma dell’impero svevo nell’opera di Rolando da Lucca”, che la sua opera contribuisca ad ottenere dall’imperatore protezione per la sua città e per sé una rendita per affrontare le cause fra privati. Per Rolando il “dominium mundi” non può rappresentare un argomento per convalidare illegittime concessioni che, anche se compiute dal Principe stesso, non possono ledere i diritti dei privati. Questa interpretazione restrittiva del potere del sovrano poggia, da una parte su norme generali tratte dalla compilazione giustinianea che definiscono la funzione dell’imperatore impedendo di attribuirgli poteri lesivi della giustizia, e dall’altra, su una serie di casi in cui la sfera privata risulta tutelata di fronte al potere pubblico(es: procedura prevista per resistere alla richiesta ingiusta degli ufficiali del fisco.). Il nostro Professore infatti ci dice che il principe che si attribuisce il titolo di “mundi dominus”, si definisce anche pater subiectorum e il suo dovere è dunque quello di difendere i sudditi e non di permettere ai procuratores di opprimerli. In una sua altra operetta, “Tractatus De Imperatore” che si può considerare uno speculum Principis rivolto ad Enrico VI, Rolando ci offre un modello costituzionale di sovrano, legittimato dal diritto romano che, per usare le belle parole di Conte, si presenta “come assoluto, ma legittimo e legalitario, necessariamente legibus solutus, ma volontariamente legibus alligatus”. E per questa costruzione teorica del principe, conclude il Prof., era quanto mai necessaria la distinzione fra dominium e iurisdictio di Bulgaro, il quale, proprio per questa sua idea perse il cavallo del Barbarossa.

    Laura Infante

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  28. Salve a tutti!!!
    Ho visto che sono già stati fatti diversi interventi molto elaborati e interessanti sul metodo di studio del Corpus Iuris Civilis e in particolar modo sulla tecnica dei Glossatori con cui ci siamo confrontati nelle lezioni della settimana scorsa.
    Navigando su internet, ho trovato una pagina in cui in poche righe viene riassunta la tecnica della glossa e in cui vengono inoltre spiegate altre tecniche ad essa correlate usate dagli scienziati dell’XI secolo. Ho deciso quindi di pubblicarla perché potrebbe essere un buon riassunto di quanto detto e potrebbe servire da schema per lo studio in vista dell’esame.

    Ecco il testo:
    Il metodo della glossa consiste nell’annotare nella pagina stessa del testo commenti, annotazioni e appunti: le glosse sono appunto brevi annotazioni che vengono inserite tra una riga e l’altra del testo. C’è una distinzione formale tra: glosse interlineari, tra le righe; glosse marginali, scritte a lato del testo, di contenuto più dettagliato e tecnico; glosse grammaticali, con dettagliate spiegazioni per ogni singola parola; glosse interpretative, con annotazioni ricche e ampie. Anche Irnerio scrive questi commenti nei suoi manoscritti, firmandosi con una sigla. Il problema è che nel giro di pochi anni i manuali risultano zeppi di commenti; si prospettano allora due soluzioni: quella del palinsesto, cioè una raschiatura sullo strato superiore della pelle (una sorta di cancellatura), ma è un metodo usato raramente, o quella, ed è la soluzione preferita, di far ricopiare sì il testo di legge, ma anche buona parte dei commenti. È dunque necessario un lavoro di scelta di quali glosse salvare e quali no, e con la ricopiatura delle glosse assieme al testo di legge stesso si elabora un nuovo tipo di opera scientifica, l’apparatus.
    L’apparatus più importante che è stato fatto (siamo nella metà del XIII secolo) è quello di Accursio, un capolavoro nel quale sono state raccolte più di 96000 glosse dell’intero Corpus Iuris Civilis. L’opera contiene tutto il sapere di cento anni di lavoro dei glossatori (l’età della cosiddetta Magna Glossa).
    È urgente un intervento delle università, ormai strutture ben organizzate, che emettono propri statuti concernenti anche le modalità di insegnamento, per evitare che i professori si impigriscano data la presenza di spiegazioni al codice già sul testo (ad esempio in molte università è fatto divieto ai maestri di appiattirsi sulla glossa: bisogna decidere quali glosse considerare imprescindibili e quelle spiegare).
    La glossa non è comunque l’unico modo per studiare i testi giustinianei: esistono metodi alternativi, come la distinctio, serie di schemi per suddividere gli elementi della norma, evidenziandone caratteri principali ed eventuali antinomie; i brocarda, che focalizzano l’attenzione sulle contrapposizioni; le regulae iuris, che mirano a ricercare principi generali, i concetti; il casus, ossia esempi pratici inventati dal maestro al fine di dare concretezza alle lezioni teoriche; la semplice lectura, intesa in senso stretto; le dissensiones dominorum, opinioni discordanti dei maestri; la summa (ad esempio la Summa Teologica di Tommaso d’Aquino), opera che si traduce in una visione complessiva di sintesi. Con le summae codicis l’intero codice giustinianeo viene sintetizzato: di queste la Summa Trecensis, ritrovata in Francia e di cui forse autore è Accursio, è la più famosa.
    Per quanto riguarda la dialettica lo strumento usato più largamente è la quaestio, formulazione di un caso non previsto da alcun passo; venivano raccolte delle norme con le quali argomentare pro o contra per risolvere il caso e alla fine si perveniva alla solutio, accettando o respingendo le varie argomentazioni (esistono due tipi di quaestio, la quaestio facti, ossia il dubbio sull’esistenza di un fatto, e la quaestio iuris, ossia un fatto accertato ma di cui è dubbiosa l’interpretazione.


    Spero che lo possiate trovare utile.
    Elena Lauretti

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  29. Avendo sostenuto l'esame di diritto Romano, volevo approfondire l'accenno, fatto in classe, durante la lettura della glossa di Accursio al XXII libro del Digesto, al concetto di longum tempus.
    Tra la fine della Repubblica e gli inizi del principato, la grande proprietà romana era strutturata in partes, tutte dotate di una loro autonomia economico- aziendale. Alcune di queste si trovavano in una situazione di oggettivo asservimento rispetto ad altre, in particolare per la conformazione collinare del suolo e per lo scorrimento delle acque. La regolamentazione giuridica, che seguiva la vendita di un fondo tra due fondi contigui (prima appartenenti ad un unico proprietario), dava spesso luogo ad un contenzioso, di cui si è rinvenuta traccia in alcun passi di Paolo (giurista romano dell'età dei Severi). Questi casi evidenziavano una situazione caratterizzata da una struttura giuridica assai complessa e articolata, a cui seguivano turbamenti sociali che necessitavano consequenzialmente di processi di scomposizione e aggregazione della proprietà stessa. In questo clima, il trascorrere del tempo e la perdita della memoria sull'esistenza di una lex fundi, o di una lex agri sulle condizioni del suolo avrebbero reso impossibile rivendicare la titolarità di ogni asservimento, aggravata dall'impossibilità del ricorso all'usucapione per il divieto sancito dalla lex Scribonia (divieto relativo alle servitù). La giurisprudenza, tuttavia, era riuscita ad assicurare stabilità agli asservimenti per lungo tempo nell'ambito dello ius honorarium, attraverso il principio dell'usus pro traditione possessionis (ossia quell'esercizio del diritto, ottenuto mediante traditio, tollerato dal padrone del fondo dominante), il quale a sua volta trovava la sua ragion d'essere nella possibilità di ricorrere ad una tutela mediante actio Publiciana (un’actio utilis ficticia in rem concessa dal pretore Publicio nel 67 a.C. a tutela della posizione di quanti, possessori di buona fede e cum iusta causa, venissero spogliati del possesso da terzi prima che fossero decorsi i termini per l’usucapione; il giudice era invitato a giudicare come se i termini dell’usucapione fossero già scaduti e l’attore fosse già proprietario) e interdicta possessoria (azioni possessorie). Il banco di prova per l'applicazione di questo principio era costituito dall'ipotesi dell'actio acquae pluviae arcendae (un'actio in personam, con la quale il dominus veniva tutelato nei confronti delle modificazioni naturali del deflusso delle acque causate da un'opera eseguita sul suo fondo, che comportava un'ecceso di acqua piovana). In questo caso l'immemorabile tempo veniva utilizzato come presunzione dell'esistenza del titolo originario, a fondamento del deflusso delle acque, in funzione probatoria, ed inoltre rappresentava un autonomo modo d'acquisto delle facoltà inerenti alle servitù, anche a seguito dell'imposibilità di stabilire l'esistenza del titolo originario.

    Alessandro Serrani

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