lunedì 14 marzo 2016

Norma e interpretazione

Nelle ultime pagine dell'articolo sul Digesto ci sono alcuni spunti sul rapporto fra norma giuridica e interpretazione. Identificateli e proponete una riflessione.

4 commenti:

  1. Il tema del rapporto tra l’interpretazione e la norma giuridica ha acquisito una grande importanza nell’animo dei giuristi del XII secolo grazie ad un’opera fondamentale in tal senso : Il commento al titolo “de regulis iuris” del Digesto da parte di Bulrgaro. Il maestro bolognese infatti ha posto come assunto fondamentale di tale stesura il problema dell’interpretazione della norma desunta dall’attenta analisi dei “casi” particolari, intesi come cause logiche di una legge nel senso aristotelico dell’accezione. Se da una parte questa impostazione ha posto le fondamenta del “metodo giuridico” bolognese, dall’altra ha suscitato un problema teorico-filosofico molto interessante. Ci si è chiesti infatti se un principio generale estrapolato da una legge potesse essere applicato a diversi altri casi concreti, ponendo in questo modo la ratio della norma come vero e proprio criterio legislativo. La questione era importante, perché ammettere una tale circostanza significava dare alla scienza giuridica una caratteristica che prima non aveva, cioè la facoltà di legiferare attraverso l’estrapolazione di principi generali da applicare ai singoli casi concreti anche nel silenzio delle norme vigenti. Ennio Cortese analizza la questione nella sua “Norma giuridica” identificando la forza obbligatoria di una legge in due elementi: La voluntas del legislatore e la ratio sottesa alla legge stessa. La questione è, anche qui, cercare di capire come la ratio normativa possa travalicare la volontà contingente del legislatore, interessando di conseguenza realtà non ancora regolate dall’auctoritas legislativa vera e propria. Per compiere questo procedimento è necessaria un’astrazione generale del concetto che, posta a priori rispetto alla realtà concreta, permetta di regolarne ogni aspetto successivo anche se non previsto. Molto interessante a mio avviso è stato l’esempio che lei ha fatto riguardo al libro “Du droit de ne pas naître” di Yan Thomas. La questione posta in essere, insieme a molte altre di stretta attualità, ricade in un ambito nel quale il legislatore non ha fornito, in tutto o in parte, una soddisfacente regolazione normativa. Ed è proprio in questo ambito che l’astrazione di un concetto a priori può permettere di affrontare questioni inedite per il diritto attraverso quell’interpretazione tipica della scienza giuridica. Più infatti è astratta la regola, più ampio può essere il suo ambito applicativo e quindi la sua portata ed efficacia. Per identificare questo principio il giurista deve essere in grado di poter attingere alla totalità delle norme vigenti che toccano un determinato ambito della società, e non più da compendi o florilegi. La norma infatti deve essere standardizzata e completa, e questo sarà il motivo per il quale il centro di produzione di testi legislativi bolognese diventerà fulcro della riproduzione mondiale di libri in serie. Questo approccio aprioristico della scienza giuridica la differenzia da tutte le altre scienze che, invece, adottano un approccio empirico per analizzare i fenomeni naturali e desumerne le regole generali.

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  2. Dalla lettura del suo testo sul 'Digesto fuori dal Digesto' e da varie ricerche che però non hanno prodotto il risultato da me sperato, ho tratto tali conclusioni.
    La diffusione e la fortuna del De Regulis iuris di Bulgaro è dipesa dal problema teorico che ne è alla base ovverosia se la regula che nasce da un atto di interpretazione può assumenre la forza normativa tale da creare le linee generali di un ordinamento.
    su tale quesito si è soffermato in particolar modo il prof Ennio Cortese trattandolo nella suo libro La Norma Giuridica. Secondo il Professore la norma per i glossatori acquisisce la sua forza vincolante dall'incontro della volontà del legislatore e della ratio che ne è alla base , ma un ulteriore quesito che si poneva il giurista era se tale ratio potesse perdurare anche nel caso di assenza di una previsione legislativa specifica. A tal riguardo si porta ad osservanza il caso esemplare di Piacentino , il qual ultimo ha preteso estendere ad similia il disposto di una norma che regolava esplicitamente un caso particolare, si tratta del privilegio concesso da Giustiniano alla Chiesa di Roma la quale unica e sola aveva il diritto di estendere a cento anni il periodo di prescrizione delle azioni. Secondo Piacentino tal privilegio doveva essere esteso anche alla città di Roma a causa delle forza della ratio , tale da mobilitare l'aequitas della norma, ed ecco come la lettera della legge viene rovesciata dall'interpretazione . proprio a tal riguardo ho fatto una piccola ricerca sull'aequitas ed ho trovato una risposta proprio nel suo blog, se non sbaglio risalente all'anno 2007, in cui lei stesso ci insegna che per Bulgaro l'aequitas noe era un criterio esterno di giudizio per le leggi ma la forza interna che le ha fatte nascere, infatti le norme del Corpus Iuris erano nate per dare disciplina ad un'esigenza di equità , in questo senso l'aequitas è madre della ratio legis di Giovanni Bassiano che vi pervine tramite il processo logico della causa finale, per cui è il fine stesso della norma che le da quella forza di razionalità.
    Ritornando al nostro caso di Piacentino ricordimo come anche la definizione di Regula che sta alla base della variazione della parola coniectio romana con la parola coniunctio medievale nel D.50.17 , sostiene l'idea del Piacentino secondo cui la ratio potesse prevalere sulla lettera della legge sino al punto di consentirne l'estensione a casi non espressamente previsti.
    Analizzando anche la parola Causa come lei ci ha spiegato nella scorsa lezione, la possiamo intendere sia come sinonimo di res , indicando dunque la situazione di fatto prevista da norme per disciplinare casi particolari, sia la ratio che il legislatore aveva seguito per disciplinare quei casi particolari, portando così, dalla coniunctio delle rationes ossia dalla congiunzione di tutte le ratio, alla formazione del principio generale che disegna le linee guida dell'ordinamento.

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  3. Ritengo che l'interprete di una norma giuridica abbia svolto e svolga ancora oggi un ruolo fondamentale circa l'esatta comprensione del dettato legislativo e in secondo luogo circa l'applicazione restrittiva o estensiva di quello stesso dettato.
    Leggendo l'articolo "Il Digesto fuori dal Digesto" ho individuato due momenti in cui viene in rilievo l'importanza della tecnica interpretativa, e cioè:
    1) nella fase della formazione delle regulae iuris, in quanto l'interpretazione è stata la tecnica cardine che ha portato all'enunciazione di un principio generale;
    2)un'ulteriore fase in cui vediamo necessaria,o direi quasi decisiva, la presenza dell'interpretazione è rappresentata dal momento applicativo della regula iuris a determinati casi concreti.
    Partendo dalla formazione della regula, vediamo come Bulgaro e molti altri giuristi,avvalendosi del metodo interpretativo e della tecnica astrattiva, abbiano confrontato diverse norme giuridiche, ne abbiano carpito le cause finali (intese come forza motore delle norme stesse)e ne abbiano estrapolato un concetto generale.
    A questo punto ci si chiede se il principio generale ed astratto cosi formatosi, possa essere applicato anche a casi diversi e quindi al di là della portata strettamente legislativa della norma.Se rispondessimo positivamente a questo quesito, arriveremmo ad ammettere e a riconoscere alla regula(che ricordiamo è frutto di una tecnica interpretativa), una vera e propria forza legislativa. Tale problema è stato affrontato da Ennio Cortese in una delle sue opere di principale importanza, ossia nella " Norma giuridica" .
    Cortese parte dall'assunto che la forza obbligatoria di una norma giuridica trovi giustificazione e fondamento nell'incontro tra la voluntas del legislatore e la ratio della norma . A questo punto per spiegare come la ratio di una norma possa venire applicata a casi diversi rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla norma stessa , prende in esame il caso in cui Piacentino pretendeva di estendere il privilegio concesso da Giustiniano alla Chiesa di Roma anche alla stessa città romana. Si trattava di una norma che estendeva a cento anni il periodo di prescrizione delle azioni . In questo modo Placentino sostituiva l'interpretazione estensiva della norma alla portata strettamente letterale.
    Riflettendo sulla questione, a mio parere molto interessante, non ho ben capito se Cortese sia favorevole all'impostazione di Placentino, o magari propenda maggiormente verso chi, come Bassiano e Pillio siano rimasti ancorati al dato letterale.
    A questo punto, accogliendo l’impostazione di Placentino e quindi arrivando a giustificare la prevalenza dell'interpretazione estensiva sulla portata strettamente letterale della legge , mi chiedevo se alcuni giuristi e interpreti fossero arrivati ad interpretare le norme e ad applicare il principio dell’aequitas in maniera meramente arbitraria ;e di conseguenza abbiamo tentato di inquadrare un determinato caso concreto all’ interno di norme in cui tali casi non trovavano affatto alcun riscontro.
    Vi sono testimonianze in cui la ratio della norma sia stata fortemente forzata e sia stata utilizzata per regolare in maniera favorevole determinati rapporti giuridici che altrimenti avrebbero trovato altra disciplina ed altra soluzione? Per rispondere a questa domanda ho effettuato delle ricerche ma ancora non sono pervenuta ad una risposta

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