giovedì 24 marzo 2016

Argomentazione e categorie generali

A pagina 296 dell'articolo sul Digesto trovate l'inizio del trattato De regulis iuris di Bertrando di Metz, un ecclesiastico che lavora sul diritto romano nel quadro della scuola canonistica di Colonia. Provate a leggerlo e a comprenderlo alla luce dell'esempio che abbiamo seguito sulle concessioni feudali.

8 commenti:

  1. Buonasera Professore. Cercando di tradurre ed interpretare il testo di Bertrand Von Metz da lei proposto sono giunto a formulare diverse considerazioni. Anzitutto, risulta a mio avviso interessante notare come il principio dell’esportazione dei “generalia”, di cui abbiamo spesso parlato, sia stato un tema particolarmente trattato anche nella scuola di Colonia. L’Arcivescovo di Metz, infatti, considera il De regulis iuris come un “trattato concernente concetti universali che si appellano alla regola iuris o alle definizioni del diritto”:un’affermazione certamente conforme ai caratteri generali di quella branca “scientifica” dell’analisi giuridica affermatasi nel XII Secolo. L’ecclesiastico tedesco, pur rimanendo fedele alla sua impostazione canonico-gregoriana, riconosce l’importanza dell’universalità dei principi giuridici derivati da un’analitica lettura dei testi del diritto romano nella loro interezza. Lo sguardo di ammirazione a tale diritto sotteso a questa nuova scienza emerge a mio avviso dalle espressioni che utilizza l’arcivescovo: dalle “ leggi di antica saggezza contenute nelle Pandette” e dalla “scrupolosità” dell’Imperatore Giustiniano nel fare “emergere i significati delle parole per sciogliere i dubbi”. La cosa più interessante è che nonostante le sue caratteristiche, l’universalità del diritto giustinianeo “presentava tuttavia delle eccezioni”, casi cioè in cui determinate situazioni venivano regolate in modo difforme. Ed ecco il punto di congiunzione tra questo testo e la Glossa di Pillio circa il tema delle concessioni feudali, lampante esempio di utilizzo del principio dialettico per ricavare un concetto non presente nei testi analizzati. È dalle eccezioni, infatti, che nascono le contraddizioni, cioè gli strumenti di cui dispone l’interprete per la conoscenza e l’elaborazione dei dogmi che ne derivano. Da questo principio si comprende per quale motivo la formula di promulgazione inaugurata dal “diritto comune” si concretizza nell’invio della legge alla “scuola”, alla quale si richiedeva una metabolizzazione del testo attraverso la conciliazione della dialettica casistica. L’eccezionalità della legge che si presume essere universale è il presupposto dell’innovazione di Pillio, cioè la conciliazione di due fonti normative discordanti come una legge di Giustiniano e una Costituzione dell’imperatore Severo, per ricavare una regola atta a conciliare le discordanze.

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  2. buongiorno Professore , buongiorno cari colleghi ho provato a tradurre il testo con notevoli difficoltà data la mia scarsa memoria della grammatica latina, di seguito riporto la mia disastrosa traduzione: '' tutte le trattative di leggi di antica saggezza erano contenute nelle Pandette, e poiché vi era una sorta di scrupolo, l'imperatore Giustiniano fece fare luce sul buio dei significati delle parole. Allo stesso modo poiché le leggi delle Pandette erano universali, tuttavia vi erano delle eccezioni, pertanto alla fine il trattato delle Pandette istituiva questo tipo di proposizioni universali , che erano chiamate regole di diritto o definizioni di diritto. E non era chiamata tale definizione , che in dialettica, imperfetto discorso ; ma una proposta universale , quasi una definizione di diritto universale . La Regola è accettata come in Prisciano , cioè una raccolta universale o più brevi raccolte simili . Con il trattato pertanto si aggiunge la regola di diritto al significato delle parole del trattato , in cui tutti i volumi hanno usato le Pandette . '' A tal punto, consapevole comunque dei miei mille errori in questa traduzione, spero di averne colto almeno il significato per cui secondo Bertrando di Metz così come per Pillio era necessario il Metodo Dialettico per poter applicare la regola di diritto, in quanto la Dialettica andava a conciliare le contaddizioni con l'uso dei Generalia, principi di diritto.
    Un esempio lampante di questo metodo dialettico da parte di Pillio lo abbiamo analizzato insieme in classe riguardo l' alienazione del feudo.
    Pillio utilizza due testi , il primo che menziona è una legge del Codex di Giustiniano al passo C.4.51.7 ,che espressamente prevede il divieto di alienazione di qualsiasi diritto di godimento , e successivamente Pillio menziona anche la costituzione di Severo del 213 d.C. riprendendo il passo del codex C.5.23.1 ,secondo cui può essere alienata solo la proprietà. Allora Pillio arriva alla costruzione della regola della divisione del dominio per giustificare tali contraddizioni delle costituzioni di Giustiniano e di Severo.

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  3. Il dominio diretto, di cui era titolare il proprietario con il suo diritto a percepire il canone periodico da parte del concessionario e il dominio utile di cui era titolare il concessionario, obbligato a trasferire il canone periodico al proprietario, e titolare dell'actio utilis per rivendicare il suo diritto al godimento del feudo.

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  5. Buongiorno Professore,
    Durante le vacanze pasquali ho avuto modo di leggere il libro intitolato il diavolo in Paradiso della Professoressa Beatrice Pasciuta. Un testo oltremodo interessante che, a mio avviso, risulta essere molto attinente agli argomenti trattati dai miei colleghi e da me in queste riflessioni. L’autrice, infatti, conduce un’attenta analisi del Tractatus questionis ventilate inter Diabolum et Virginem Mariam coram Cristo iudice, contenuto nel corpus dei trattati di Bartolo da Sassoferrato, anche se quasi certamente da lui non redatto. Per sommi capi la questione riguarda un processo simulato, ambientato in paradiso nella sede del Tribunale Celeste, fra il Diavolo e la Madonna per il possesso del genere umano. Ciò che è risultato più evidente alla mia lettura è stata, come peraltro da lei anticipato a lezione, la spiccata contraddittorietà tra il Diavolo e la Vergine Maria, i due avvocati al cospetto del Giudice Divino. Questo dialogo antinomico è animato da un lato dal demonio che, utilizzando stretti argomenti procedurali di diritto, cerca di ottenere la tutela di quelli che oggi chiameremmo diritti soggettivi. Dall’altro lato, è la Madonna che, in quanto avvocatessa del genere umano, contraddice in tutti i modi possibili il diabolico attore. Il dialogo si basa sulle contraddizioni delle pretese del Diavolo operate dalla Vergine Maria, fondate in verità più su concetti teologici che di stretto diritto. Leggendo il testo originale proposto dalla professoressa Pasciuta sono stato colpito dal passo di pagina 203, che riporto di seguito: “…imo quod plus est effuso sermone loqui, ut l.fi.in fi.C.de dotis promis.(C.5.11.7,5); admodo enim cognovi omnia tua contraria, sicut etiam primiter cognoscebam; nam, cognito uno contrariorum, cognoscitur.” Mi è sembrato esplicativo ed attinente al concetto della dialettica, cioè dell’estrapolazione della regola dalla contrapposizione di più norme contrastanti. Il testo, redatto nella prima metà del XIV Secolo, è molto probabilmente nato nell’ambiente canonistico di stretta influenza gregoriana, cioè in quello della tecnicizzazione giustinianea del precetto canonico. Nonostante tale caratteristica, che lo pone a metà strada tra un trattato di diritto e uno di teologia, il testo, a fronte di uno straordinario successo conosciuto sino al XVII secolo, è oggi quasi sconosciuto. Nella sua disamina storica, infatti, l’autrice individua tale ragione in questo modo a pagina 41: ”Tale svalutazione è in gran parte dovuta al fatto che il panorama delle opere e dei giuristi medievali è ancora oggi fortemente condizionato dalle scelte operate, nella prima metà del XIX secolo, da F. C. von Savigny. La Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter è ,infatti, una sorta di storia letteraria del diritto medievale, creata allo scopo di supportare scientificamente il sistema del ‘diritto romano attuale’ al quale il grande giurista tedesco contemporaneamente lavorava: la selezione operata da Savigny, per ragioni di opportunità pratica e per evidenti influenze di tipo religioso, riguardava esclusivamente i giuristi civilisti, e fra essi, coloro che maggiormente si erano misurati con l’esegesi del diritto romano, con opere di commento-glosse e summae-ai testi giustinianei.” Leggendo queste frasi ho ripensato al “malinteso del Savigny” di cui ha parlato a lezione, cioè lo studio del dogma perfetto ed immutabile del diritto romano, traghettato intatto e quindi non contraddetto o comunque non in conflitto con altre norme.

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  6. Leggere e comprendere questo testo mi ha confermato l'importanza che ha avuto il trattato di Bulgaro "De regulis Iuris" e quanto esso sia stato necessario al fine dello sviluppo del diritto europeo-medievale.
    E' interessante partire dalla concezione che l'arcivescovo Bertrando di Metz aveva del diritto giustinianeo.
    Era una "elucidatio obscuritatis", grazie alla presenza di un infinitá di principi giuridici dettati dal diritto romano considerati, grazie al valore del CJC, universali.
    Ma per capire e comprendere il nesso logico che ci lega con il testo che abbiamo analizzato, ma in generale con quasi tutte le opere ermeneutiche di Pillio, bisogna soffermarsi sull'inciso "que tamen exceptionem habent".
    E' qui racchiusa l'essenza del metodo dialettico, che non ricerca norme fra loro concordi ed associabili, bensí ricerca opposti di norme contrastanti fra di loro al fine di ricavarne un principio generale.
    Non penso sia un caso che a parlare di questo sia ancora una volta un teologo ecclesiastico, avendoci fatto notare lei stesso come tale operazione era ancorata all'interno del ceto giuridico del clero, grazie soprattutto al Decretum Gratiani che non a caso nel titolo originale e' presentato come "Concordia Discordantium Canonum".
    Ed e' proprio l'operazione che compie Pillio nel testo che abbiamo analizzato.
    Egli infatti riprende due costituzioni fra loro sconnesse, diverse, lontane negli anni (basti pensare che una e' dell'etá severiana e l'altra dello stesso imperatore Giustiniano) per estrapolare un concetto che risultato dalla sintesi delle due norme offre una soluzione perfetta a problema, garantendo una definizione di dominio utile che e' rimasta ancorata nella nostra tradizione europea per oltre seicento anni.

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  7. Buongiorno a tutti. Spero abbiate passato delle serene e rilassanti vacanze pasquali.
    In questi giorni ho letto il passo del teologo-giurista Bertrando di Metz. A mio parere è un esempio chiave per capire l'importanza che aveva assunto la dialettica nel XII secolo. Per comprendere il significato del termine dialettica sono andata a ricercare la sua etimologia . La parola deriva dai termini della lingua greca dìa-legein+tèchne e significa "arte" del dialogare e del riunire insieme.
    Infatti la dialettica è quello strumento, o meglio quel metodo argomentativo, grazie al quale si mettono a confronto due tesi o principi contrapposti e se ne fa derivare un principio generale capace di conciliare le contraddizioni.
    Nel trattato De regulis iuris si legge chiaramente la forte importanza che Bertrando di Metz attribuiva alla dialettica, quale strumento per estrapolare principi generale e rendere il diritto “universaliter”. Solo dopo aver sciolto le varie contraddizioni che erano presenti all’interno delle proposizioni, il diritto poteva esser considerato generale e quindi universale.
    A questo punto sorge spontaneo fare un confronto tra questo passo e la Glossa di Pillio, in cui viene espressa la teoria del dominio diviso, da noi ampiamente discussa ed approfondita a lezione. Tale teoria nasce dall’esigenza di conciliare due norme contrastanti e quindi di risolvere il problema sulla costituzione di un feudo. In particolar modo la Glossa si pone il problema circa la possibilità di dare in feudo un bene gravato dal divieto di alienazione. Per rispondere correttamente al interrogativo bisogna a sua volta domandarsi se il feudo è o meno una forma di proprietà. Da un lato, in risposta a tali quesiti, vi è la norma giustinianea secondo cui l’alienazione comprenderebbe tutti gli atti di disposizione del patrimonio; e dall’altro lato vi è una costituzione severiana in ossequio alla quale l’alienazione ricomprenderebbe solo l’atto con cui si trasferisce il patrimonio.
    Pillio , quindi , proprio per risolvere tale manifesta contraddizione conia la teoria del dominio diviso, dividendo la proprietà in due fattispecie. Da un lato il dominio diretto che resta in capo al capo al proprietario originario , e dall’altro il c.d. dominio utile che viene trasferito in capo al concessionario. Il beneficiario ha acquistato con il tempo amplissimi poteri , tanto che Dumoulin( giurista francese del Cinquecento ) scrisse che il vero proprietario era il dominus utilis, mentre il dominus directus godeva di un mero potere di riscossione del canone. La teoria del dominio diviso ha avuto fortuna per tantissimi anni, è stata ripresa e avvalorata da molti giuristi del Cinquecento, sino alla rivoluzione francese, con cui la divisione della proprietà è stata definitivamente abolita.
    In conclusione , da questi due passi che abbiamo potuto esaminare ,vediamo come la dialettica abbia svolto e svolga ancora oggi uno ruolo fondamentale per esaminare e discutere norme tra loro discordanti , contraddittorie, e per estrapolarne un principio generale suscettibile di essere applicato a numerosi casi concreti . Maggiori saranno le contraddizioni presenti all’interno di un caso, tanto più sarà generale ed avvalorata la norma finale .

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