martedì 8 novembre 2011

Anders Winroth a Roma Tre

Per gli studenti di Diritto Comune la partecipazione è fortemente consigliata

17 commenti:

  1. Professore non ho trovato l'articolo di Gouron su Ulpiano e neppure l'articolo di Thomas sulla derivazione di cosa da causa.. Sa per caso dove poterli leggere?? grazie!

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  2. Lucio Maria Lanzetti8 novembre 2011 alle ore 22:41

    4)Molti dibattiti ha suscitato la collocazione temporale dell’opera, la datazione dell’Ulpianus, con molte tesi nel tempo (Gaudenzi, 1113, Liebermann, 1120, entrambi sulla base del manoscritto conservato alla English Library). Conrat in particolare ritiene che sia posteriore al Decretum Gratiani perché il titolo “de appellationibus” contiene una particolare sanctio decreto rum (10 giorni per l’appello), che invece Fowler-Mager ritiene un inserimento posteriore alla redazione iniziale del testo. Gouron ritiene che la citazione del decreto non è rilevante, perché si trova in tutti i manoscritti a noi pervenuti ed è comunque un ricorso comune (nel Brachylogus, nelle Quaestione de iuris subtilitatibus). Lo stesso Fowler-Mager propone la forbice di datazione 1140-1170, motivando la tesi con l’influenza del Liber Pauperum di Vacario sull’Ordo, e il suo legame con la Summa Parisiensis: Gouron ritiene però che il Liber Pauperum non abbia alcun legame con l’Ulpianus, come Conrat e Zulueta, e l’affinità con la Summa si limita alla definizione dell’appello, il resto della disciplina è completamente diverso. Peter Stein invece propone 1160-1170, ritenendo che “l’ordo Olim debeatur” del 1177 sia una sorta di prosecuzione dell’Ulpianus, mentre Gouron crede che le uniche analogie tra le opere siano quelle riconducibili all’identico genere letterario dell’ordo iudiciarius. Gouron allora rileva come nell’opera si avverta l’influenza velata del Piacentino e della sua Summa Codicis, nel vocabolario specialmente, mentre le teorie sono un po’ deformate (vari elementi: il titolo sulle Probationes è particolare, ignora le presunzioni ma inserisce gli Indicia, tramite un passo del Codice giustinianeo riportato anche nella Summa Trecensis, nella Summa Codicis di Rogerio e dal Brachylogus; anche l’istituto della contumacia è particolare, introduce il fatto che serve la prova perché un soggetto non sia dichiarato contumacia e ne subisca gli effetti, riprende Piacentino ma ne elimina la giusta causa dalla prova): in definitiva, l’autore dell’opera si inserirebbe nella corrente di pensiero che studiava e conosceva i testi di Piacentino e il diritto romano, ma in un certo senso gli si opponeva in alcun questioni, sviluppatasi soprattutto a Parigi (con il Brachylogus e la Summa Trecensis), quindi non si adagia supinamente sul Piacentino ma lo supera e lo critica anche (chiaro esempio: nei “vetements” dei “pacta”, all’elencazione in 5 membri di Piacentino, “rebus, verbis, litteris, consensu formato, leges in re sua tradenda”, sostituisce gli elementi: “causa, forma, scriptura, verbis, confirmatio, contitentia”. In particolare, spicca l’inserimento al primo posto della causa, che influenzerà poi molta letteratura civilistica e canonistica). Per una datazione precisa quindi, Gouron ritiene che il terminus non ante quem sia il 1168 (anno di redazione della Summa Parisiensis, influenzata dal Piacentino, anche perché Rogerio, autore della Summa Codicis, influenza l’autore dell’Ulpianus, e se ha una diffusione e un successo immediato è ragionevole immaginare un distacco temporale minimo), mentre il terminus non post quem è il 1185 (il brano viene inserito nella Summa Bellinensis, del 1182, ma viene utilizzato anche per l’Ordo quia iudiciorum, opera irlandese, del 1185). Per Gouron quindi la forbice temporale è tra 1168 e 1185, con preferenza per il primo periodo per le citazioni del Decretum Gratiani effettuate in modo impreciso, che rivelerebbero ancora una sua conoscenza superficiale.

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  3. Lucio Maria Lanzetti8 novembre 2011 alle ore 22:41

    5)Per il luogo di composizione, Gouron ritiene che non rilevi l’influenza del Piacentino perché aveva avuto una grandissima diffusione in tutta Europa Occidentale. L’opera rivela un indizio: nel titolo de plus petitionibus si fa riferimento ai Parisii: tuttavia, per Gouron è più un riferimento agli studi giuridici dell’autore dell’Ulpianus che un indizio per il luogo dell’opera. L’elemento decisivo è il fatto che il manoscritto herleian, il più antico, contenga al suo interno un piccolo formulario, non generale ed astratto, ma riferito ad un caso concreto, una controversia tra il potere ecclesiastico e quello temporale, in cui si menziona Re David: probabilmente il riferimento è a David I di Scozia, quindi probabilmente l’opera è scozzese.

    ps il saggio si trova su internet cercando Gouron, Ulpianus de edendo, è il primo risultato e ha il pdf gratuito scaricabile, se serve comunque io ce l'ho!

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  4. Grazie!!! L'ho cercato tanto forse avrò sbagliato a scrivere per questo non mi si era aperto il link!!

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  5. Ragazzi, questo e' il link per scaricare il saggio di Gouron:
    http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/mnp/00407585/v78n1/s1.pdf?expires=1320823541&id=65530778&titleid=4732&accname=Guest+User&checksum=D2BFAC7D3D041AE050177955E9F7989C

    Cercando su google books ho trovato anche il libro "Incerti auctoris ordo iudiciorum: (Ulpianus de edendo)" di von Gustav Friedrich Haenel. Posto il link per chiunque sia interessato a leggerlo
    http://books.google.de/books?id=R2hEAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

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  6. Riguardo al saggio in francese, Gouron ritiene che il trattato di
    procedura generalmente conosciuta come l’”Ulpianus de edendo” di Gustav
    Haenel, pubblicato nel 1838, attrae l'attenzione degli storici del diritto, dal momento che costituisce uno dei piu’ antichi trattati sugli ordines judiciarii. L’opera ha suscitato un enorme dibattito per la sua incerta datazione: Gaudenzi et Liebermann ritengono sia stata scritto tra 1113 e 1120, sulla base di un manoscritto conservato alla British Library; Conrat sostiene che sia posteriore al Decreto di Graziano; Fowler-Magerl afferma che sia stato redatto negli anni 1140 e 1170, argomentando la sua tesi sulla base dell’influenza del Liber pauperum di Vacario sull’Ulpianus e sullo stretto rapporto intercorrente tra l’ordo e la Summa Parisiensis. Gouron ritiene che nessuna delle due argomentazioni sostenute siano convincenti: egli condivide pienamente il punto di vista di Zulueta e Conrat, per i quali le due opere non hanno nulla in comune; infine Peter Stein sostiene di inserire l’Ulpianus de edendo tra gli anni 1160 e 1170. Lo storico inglese, tenendo conto dei lavori del Leonard Boyle sul Liber pauperum, crede addirittura che “l'Olim edebatur ordo” del 1177, sia una sorta di estensione dell’ Ulpianus.
    Gouroun al contrario sostiene che l’ Ulpianus sia stato velatamente influenzato dal Piacentino e dalla sua Summa Codicis. Il suo stile appare chiaro, preciso, logico e spesso assiomatico, lontano dalla tradizione bolognese. Le glosse ad esso apportate, come dimostrato da diversi manoscritti, supportano l'ipotesi dell’influenza dell’Ulpianus de edendo su alcuni scritti in lingua inglese, forse provenienti dalla scuola Lincoln. In conclusione per Gouron il trattato di Ulpiano e’ stato scritto tra il 1168 e 1185 da un uomo di chiesa di origine scozzese.

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  7. In riferimento alla "causa" ho trovato uno spunto interessante nel libro di Cortese " la norma giuridica". In una nota riguardante il concetto di aequitas, ratio e errore egli osserva come in realtà i primi approfondimenti della Causa (quindi del momento obiettivo) specificatamente della consuetudine siano nati dalla volontà dei giuristi dell'epoca di delimitare il potere, invalidante, dell'errore sul consenso. I giuristi pensarono di rendere invalidante solo l'errore che verta sulla causa finale: " l'errore che verta sulla causa impulsiva non impedisce il sorgere della norma, l'errore invece sulla causa finale lo preclude", utilizzando quindi la classificazione di causa di Aristotele sulla quale abbiamo discusso a lezione. I giuristi avevano implicitamente richiamato quella regola secondo la quale "cessante causa cessat effectus" che si applica alla finale e non all'impulsiva, citata nel Digesto. Come afferma Cortese, il Calasso ha visto in questa preferenza dei commentatori di analizzare la causa sotto l'aspetto di "binomio impulsiva- finale" una priorità dell'elemento soggettivo (della volontà del soggetto, una volontà dinamica) a discapito di quello obiettivo. Penso quindi che molto movimento ci fu all'epoca riguardo l'identificazione di quello che si rivela essere uno degli elementi fondamentali delle più importanti figure giuridiche del nostro tempo, Un movimento sempre dialettico con le altre figure giuridiche.

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  8. per quanto riguarda la lezione di martedi e il saggio di Gouron,io ho trovato lo stesso che ha trovato Laura,ma nn lo ho postato perchè non conosco affatto il francese(e,sono sincero,l'idea di leggerlo nn mi solleticava granchè)..invece riguardo al terzo dossier,quello di s.Maria Maddalena in Franckental,ho provato a spiegarmi la presenza del testo "ars Algorismi" tra brani di teologia,diritto canonico,glosse ecc.., e sono arrivato alla conclusione che in fondo l'algebra,materia che ricomprende gli algoritmi,era una delle arti liberali(del quadrivio se nn sbaglio,insieme di sicuro a geometria e musica e mi pare astronomia)e un "sapiente" che poteva definirsi tale non poteva non conoscerle già nell'alto medioevo;e dato che,come lei ha detto professore,i manoscritti che si diffondevano erano rivolti a studiosi di varie categorie ed età,nn è escludibile che la loro formazione nn si fermasse al diritto e alle materie umanistiche,ma si estendesse quantomeno alla conoscenza generale delle sette arti liberali.

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  9. Vorrei precisare quanto da me affermato lunedì a lezione in merito all'ambiguità di Giustiniano nelle costituzioni con le quali ha promulgato il Digesto.
    Ho infatti accennato ad una contraddizione riscontrata da tutti gli studiosi tra il testo latino -Costitizione Tanta- e il testo greco -Costitizione Dedochen-, contraddizione che secondo l'autorevole Filippo Gallo è riconducibile ad un volontario travisamento di Triboniano dei testi di Salvio Giuliano( uno dei giuristi piu rappresentativi dell'età classica, collaboratore di Adriano) ,travisamento volto a legittimare la politica imperiale giustinianea intenta a verticalizzare il potere imbrigliando e subordinando l'interpretatio dei giuristi in quanto ritenuta eccessivamente discrezionale.
    Infatti lo stesso Giustiniano,o sarebbe appunto meglio dire Triboniano, cade in contraddizione:
    Const.Tanta 18: sed quia diviniae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit,non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc laqueis non sunt innodata (la frase a cui alludeva il professore quando ha esclamato "situazioni non annodate dai vincoli della legge"). Si quid igitur tale contigerit,AUGUSTUM IMPLORETUR REMEDIUM, quia ideo imperialem fortuna rebus humanis deus proposuit,ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componete et modis et regulis competentibus tradere.
    Nella versione greca il rimedio a cui si fa cenno è l'interpretazione analogica,di cui invece troviamo sicuramente traccia in Salvio Giuliano, in quanto criterio logico argomentativo alla base del metodo casistico-empirico utilizzato dai giuristi dell'età classica,ossia coloro per i quali la regula iuris si poneva come una causae coniectio individuata dopo un'analisi del caso concreto (Paolo, libro XVI a Plauto) .

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  10. Volevo porre una domanda... Sulla base di quanto detto mercoledì sul concetto di "gewere, vestitura, spolium" facendo una mia riflessione sulla base di cose studiate in precedenza, ho pensato: visto che abbiamo collegato l'idea di "investitura dei solo attributi esteriori della titolarità" alla figura del beneficium, è possibile però andando ancor più indietro nel tempo collegarla all'Actio Publiciana?? Mi spiego meglio.
    Come sappiamo il Beneficium era l'elemento reale che in epoca feudale veniva dato in concessione dal dominus al vassus,e si trattava di un bene materiale (terre o beni mobili o uffici remunerati a vario titolo); mentre l' Immunitas era l'elemento giuridico, e cioè la concessione di esercitare il potere giudiziario nella zona interessata. Sappiamo che quindi questi poteri del concessionario erano limitati, non potendosi definire il reale "proprietario" della terra che ha ricevuto, e che quindi quest'ultimo non poteva esperire la rei vindicatio nel caso di difesa del suo diritto perchè questa era attribuita soltanto al proprietario cosiddetto "ex iure quiritium" (anche se Oberto dell'Orto aveva erroneamente affermato questo). Abbiamo quindi collegato a tutto ciò una specie di "investitura dei soli attributi esteriori della titolarità" ,una investitura che secondo Alberto Donati ( primo documento del foglio che ci ha dato il professore pag 156-157) "è una mera investitura formale che da sola non da diritto alla prestazione". A questo punto però ho pensato una cosa. Non si potrebbe, tornando indietro al tempo romano, considerare quell' actio concessa a quell'acquirente che non ha compiuto un trasferimento formale della proprietà, ma ha pagato il prezzo ed è in attesa che maturi il tempo dell'usucapione, quell'actio nella quale si finge che un soggetto sia già diventato proprietario per consentirgli di tutelare il suo diritto in tribunale, e cioè l' ACTIO PUBLICIANA, una investitura sì formale ma che da "diritto" alla prestazione?? In questo caso il titolo stabilisce una finzione indipendente dalla titolarità, o meglio la titolarità diventa finta ma capace di avere forza di azione. Quindi, dicendo questo potrei un pò contraddire o almeno porre un interrogativo (sulle basi di questo dato storico) su quanto affermato da Messineo e Donati nel terzo documento e che cioè "la gewere..non è più come il possesso romano la possibilità di fatto di esercitare un diritto, diventa la possibilità legale di tale esercizio", mentre invece nel diritto romani già in fondo questa possibilità di un parziale esercizio legale già c'era? (ovviamente tenendo in considerazione i due periodi storici profondamente diversi) o è un pensiero azzardato?

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  11. In riferimento all’apparenza del diritto ho approfondito leggendo il punto 1 della voce apparenza dell’enciclopedia del diritto Giuffrè.


    La parte introduttiva della voce, parlando dell’evoluzione del concetto di apparenza del diritto sostiene che in Italia e in Francia l’affermazione del concetto ha incontrato maggiori resistenze (rispetto agli altri Paesi) .

    Mentre in Francia si è seguita la via dell’errore comune, in Italia, inizialmente si sono sfruttate le teorie germanistiche come la tutela delle aspettative e del possesso dei diritti, dopo è stata accolta la teoria e il principio dell’apparenza come formale investitura di un diritto soggettivo che in realtà non esiste.



    Il punto 3 della voce tratta del possesso, che, almeno nell’ordinamento Italiano, non viene visto come una situazione di fatto che fa apparire una situazione giuridica reale anche se non lo è, (quindi non è considerato apparenza del diritto) ma viene tutelato “esclusivamente per la sua intrinseca realtà e non perché esso venga considerano normale manifestazione esterna del diritto di proprietà”, e questa visione viene confrontata con altri ordinamenti (come l‘ordinamento tedesco) dove è assegnato alla traditio un ufficio costitutivo nell’acquisto della proprietà.

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  12. “LE CATEGORIE DELLA CULTURA MEDIEVALE” di Aron Jakovlevic Gurevic

    “Un paese si costruisce sul diritto”
    pag 179ss : “Nel medioevo veniva riconosciuta l'esistenza solo di ciò che era dotato di uno statuto giuridico. La città nel costituirsi si affrettava ad acquisire determinati diritti; ogni arte, ogni università, qualsiasi corporazione esistevano ufficialmente dal momento dell'adozione di un proprio statuto. […] I maggiori conflitti sociali e politici del medioevo venivano avvertiti dagli uomini di quest'età non solo come lotte religiose, ma anche attraverso le categorie del diritto. Limitandoci a pochi esempi: la lotta per il predominio politico fra gli imperatori germanici e i papi di Roma si combatteva in primo luogo per l'investitura, cioè per il diritto di nominare i vescovi; il drammatico scontro fra il re d'Inghilterra Enrico II e l'arcivescovo Thomas Becket fu provocato dalla disputa sulla competenza giudiziaria del re; le violazioni del diritto e delle consuetudini feudali da parte di Giovanni senzaterra portarono alle situazione che originò la Magna charta libertatum [...] Gli uomini sono caratterizzati innanzitutto dal loro stato giuridico. Nel feudalesimo lo status è inscindibile dalla persona.”
    E ancora : “Il medioevo non conosce lo status di fatto di un individuo o di un gruppo di uomini non formalizzato giuridicamente. Il peso sociale di un uomo non dipende dalle sue sostanze patrimoniali, ma dal corredo di diritti di cui dispone”
    Mi è capitato fra le mani questo libro e mi è venuto in mente un collegamento con il nostro discorso di mercoledì. Mi sembra che ci siano molti punti di contatto fra l'idea che l'individuo senza status non conti nulla, la gewere e l'apparenza di diritto, tutto questo all'interno della cornice fluida e mutevole dell'alto medioevo. Infatti forse bisogna considerare la realtà storica in cui vivevano gli uomini del tempo. Provando a immedesimarmi immagino una realtà dura, faticosa, concretissima; e in questo frangente conta molto più un potere conferito (anche se non corrispondente all'effettivo titolo) piuttosto che un diritto astratto. L'uomo è lo status di cui è vestito, eventualmente spogliato e se mai vestito di nuovo. Questo potere è tangibile ed è facilmente utilizzabile nella realtà concreta. Questo diritto tutto mobile informa i rapporti fra uomo e uomo che senza queste “categorie”giuridiche non avrebbero valore. Tutto questo mi fa pensare a una DE-INDIVIDUALIZZAZIONE, la persona non esiste con una propria personalità, ma solo con il ruolo giuridico che riveste nella società.
    Superato l'anno mille si assiste al fermento culturale del XII sec, quel vento di novità che soffia su ogni aspetto della vita, dalla religione, all'agricoltura, al diritto: mi sembra che sia l'inizio della AFFERMAZIONE DELL'INDIVIDUALITà. Ognuno cerca di affermarsi come distinto dall'altro, penso ai comuni che si dotano di statuti, lo ius proprium appunto. Probabilmente è azzardato, ma credo che possa anticiparsi a questo periodo, invece che al XV sec, quel mutamento di prospettiva, che da Dio mette al centro l'uomo.

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  13. Il commento di Paola mi ha subito fatto pensare a quanto la dimensione umana acquisti rilevanza tanto politica quanto giuridica nel mondo comunale.Ricordo che Cortese, quando tratta dell'esperienza comunale, analizza una serie di letture storiografiche circa la nascita dei comuni. Ebbene tra le varie possibili spiegazioni quella che più mi ha colpita è stata quella di Francesco Calasso che vedeva nel comune il realizzarsi dello spirito associativo,fenomeno da non interpretare solamente come sociologico, ma al contrario soprattutto come evoluzione giuridica- non a caso porta gli esempi delle coniurationes, delle compagnie mercantili e della nascita delle arti e delle corporazioni.
    Il fatto più importante (secondo me ovviamente) è che che la nascita dell'universitas sia da ritenere a sua volta dimostrazione di questa teoria, non dobbiamo dimenticare infatti che alle origini l'universitas era SCHOLARIUM e non STUDIORUM(!).
    L'università (secondo me) può essere vista come generatrice di quel primo "vento di novità che soffia su ogni aspetto della vita, dalla religione, all'agricoltura, al diritto" e che porta"all'inizio della AFFERMAZIONE DELL'INDIVIDUALITà".

    Al riguardo volevo fare una domanda-provocazione: è possibile interpretare il fenomeno comunale come ripresentazione storico-sociale delle poleis greche? E'una forzatura storica, o è realmente possibile mettere in parallelo queste due (seppur lontane) esperienze?

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  14. Ho trovato su Internet qualche giorno fa un libro che fa questo ragionamento. Parla della democrazia diretta e fra i vari esempi compaiono sia l'Italia comunale, sia le poleis greche. Non mi ricordo bene come si chiama, se ti interessa te lo dico lunedì.
    Paola

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  15. La domanda posta da Marta alla fine del suo intervento mi ha molto incuriosita, quindi ho cercato qualcosa su Google books (forse è lo stesso libro a cui fa riferimento Paola?) ed è saltato fuori questo testo:
    http://books.google.it/books?id=1b5VCrUBdGoC&printsec=frontcover&dq=la+democrazia+diretta:+un+progetto+politico+per+la+societ%C3%A0+di+giustizia&hl=it&ei=-76-TqDZCO7Q4QTQuamaBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

    Penso che alcuni passaggi possano essere molto interessanti ai fini del confronto tra il modello ateniese e il fenomeno comunale.

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  16. ho letto la voce "apparenza" nell' enciclopedia Giuffrè.L'istituto dell'apparenza nasce dall'esigenza di speditezza delle forme di circolazione giuridica dei beni in relazione all'estendersi del commercio e l'intensificarsi dei rapporti economici.Di questa nuova situazione in cerca di disciplina si sono preoccupati nella seconda metà del secolo scorso i legislatori e la giurisprudenza dei vari Paesi,e contemporaneamente le dottrine cominciarono a presentare sistemazioni teorico-scientifiche. La Germania fu uno dei Paesi in maggior risalto in termini di risposte a questa esigenza.Determinanti in questo dialogo furuno i contributi dei pandettisti e specie degli autori del BGB che partendo dalla struttura degli istituti di origine germanica riuscirono a creare una coerente formulazione della teoria dell' apparenza tramite la mediazione dei principi sottesi a tali istituti.Interessante notare che tra la bibliografia richiamata nelle note della voce troviamo opere di Meyer,Naendrup,Gierke("Deutsches Privatrecht"),Fischer,Stintzing("Besitz,Gewere,Rechtsshein")ecc..In particolare Meyer critica Naendrup perchè ha allargato la nozione di apparenza fino a snaturarla ricomprendendovi concetti quali la prescrizione,l'annullabilità,la dichiarazione di morte presunta e la cosa giudicata.
    Questo e ciò che accadè in Germania.Da noi,sottolinea l'autore della voce,dapprima vi fu una accettazione acritica della teoria proveniente dalla Germania,poi una sua aprioristica negazione.Ma il vero punto utile per verificare la compatibilità o meno della teoria germanistica nel nostro ordinamento è il dato positivo del diritto nel quale si disciplinano fenomeni di apparenza.Da questa indagine emergono profonde differenze riguardo l'istituto in considerazione tra il nostro ordinamento e quello tedesco. La dottrina tedesca collega il concetto di apparenza al generale principio di pubblicità. Cosi l'atto compiuto dal terzo con un soggetto che non è titolare del diritto è ugualmente efficace,purchè un titolo di formale INVESTITURA del soggetto crei una situazione di affidamento nel terzo.Dunque ciò che rileva ai fini dell'apparenza è un dato formale(idea di formalismo),un investituta che fa affidamento della situazione giuridica cosi come si presenta e per questo da tutelare. Le cose nell'ordinamento italiano sono,almeno concettualmente,assai diverse;infatti ciò che rileva non è il formalismo giuridico,costituito di strutture rigide e tipizzate,ma proprio la macanza di un titolo formale che rende necessaria la tutela giuridica di una situazione di fatto che deve poggiarsi sulla buna fede.

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  17. Certo a mio avviso non capisco come non si possa aderire alla dottrina tedesca nel caso dell'esempio proposto a lezione del titolo al portatore,infatti qui il documento formale c'è e come,e non è un caso di apparenza?Ma l'autore della voce nel dare una definizione giuridica di questa figura e distinguendo ciò che non rientra in essa ci mette in guardia dal non confondersi proprio con altre figure(che restano escluse) quali il possesso,atti di pubblica fede e titoli formali.L'apparenza è un quid relazionale nel quale un fenomeno materialmente presente manifesta un fenomeno non materialmente presente.Questo schema può essere interpretato su un piano soggettivo e su uno oggettivo.Cosi su quest'ultimo piano il creditore apparente non è soltanto quel soggetto che erroneamente viene ritenuto creditore ma è solo quel soggetto che situazioni oggettive, socialmente rilevanti, inducono a credere che sia titolare del credito.Tuttavia i nessi col piano soggettivo,quindi l'errore(rappresentazione erronea del creditore),sono intimi.LO stesso ragionamento si può seguire per il caso della volontà nel negozio giuridico.Infatti sul piano soggettivo la volontà è intesa nel senso psichico del termine,sul piano oggettivo come manifestazione di essa.Ancora all'interno del piano oggettivo si può distinguere tra segno(oggetto materiale, ciò che rende manifesto)e significato(oggetto immateriale ,fenomeno manifestato). Quindi la definizione di apparenza oggettivamente intesa è" l'apparire dell'irreale come reale dentro un campo di comune esperienza,in virtù di rapporti socialmente riconosciuti di significazione non simbolici".Allora si distingue dall'apparenza il possesso perchè sprovvisto di forza di significazione e i documenti formali che hanno capacità significativa ma meramente simbolica.In particolare il possesso è una situazione opaca che il nostro ordinamento considera per la sua intriseca realtà e non perche è considerato manifestazione esterna di proprietà.Mentre per i titoli formali di legittimazione essi non hanno capacità di manifestare esistente una realtà giuridica ma hanno solo l'effetto di esonerare l'accertamento della realtà giuridica in forza della dichiarazione.
    Infine la titolarietà apparente giustifica una legittimazione ma anche questo è fenomeno apparente cioè si tratta di una legittimazione apparente(la nota richiama Messineo e Finzi).

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