martedì 15 novembre 2011

Alessio e Marco

Alessio e Marco hanno riportato l'attenzione sulla Gewere - vestitura - apparenza del diritto. Marco ha trovato l'articolo che ho scritto per riassumere le ricerche che ho fatto. Se volete lo posso distribuire. Il punto che ci interessa, per ora, è la costruzione di un istituto "germanico" che si sarebbe contrapposto ai principi romani. In realtà si contrappone ai principi che i pandettisti indicavano come romani, riferendosi a un diritto romano classico che non era quello giustinianeo ed era fondato su fonti in gran parte ricostruite in modo congetturale. Seguendo l'articolo di Köbler sull'origine della Gewere, invece, andiamo indietro a un'idea "dinamica" del revestire che si adatta meglio alla mentalità tardo antica e medievale: non importa definire i diritti soggettivi, ma piuttosto elaborare srumenti efficaci per la tutela degli equilibri economici e di potere.
Ne parliamo oggi.

41 commenti:

  1. Oggi a lezione abbiamo parlato a lungo di Grossi. Ho trovato l'intervista sul forum historiae iuris in cui spiega cosa l'ha spinto a diventare storico del diritto, ve la posto:
    http://fhi.rg.mpg.de/Gespraeche/0703meccarelli-solimano-grossi.htm

    Inoltre ho trovato questa relazione http://www.demaniocivico.it/public/libro/grossi.pdf su "I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statuale" in cui vengono ripresi i temi affrontati nel volume "un altro modo di possedere"; siccome abbiamo toccato proprio oggi l'argomento ho pensato che questa lettura potesse essere utile per comprendere come Grossi ritenga la proprietà collettiva l'unica "autentica" e non un'anomalia come invece hanno fatto in ogni tempo giuristi e legislatori (credo che sia qui evidente un richiamo e allo stesso tempo una critica al Codice Napoleonico e all'esaltazione della proprietà in esso contenuta).

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  2. In rete ho facilmente reperito sia degli stralci, sia l'intero e book dell'opera “Ancient Law” di Maine.
    Da queste pagine e dagli articoli dedicati all'autore si evince immediatamente la volontà di reagire al costume giuridico dell'epoca vittoriana, caratterizzata da una visione del diritto e della giurisprudenza legata all'immanenza di preconcetti ed aliena da innovazioni nel metodo e nello stile, piuttosto caratterizzati da una profonda stasi.
    E' a quest'autore che si deve forse per primo il concetto di “letteratura giuridica”; infatti abbandonando la visione chiusa e inaccessibile del mondo del diritto riservato unicamente agli studiosi e ai pratici, vengono eliminate le complesse e ridondanti barriere di comprensione dei testi giuridici per prediligere uno stile chiaro, essenziale, e lineare.
    Curiose sono le sue definizioni in risposta alle numerose critiche di cui fu oggetto: “uno storico autentico che fa qualche concessione verbale allo schematismo evoluzionistico imperante" oppure "franco tiratore che, pur accogliendo il linguaggio delle teorie dell'evoluzione, si tiene assai più vicino ai fatti dei suoi contemporanei e dei suoi critici".
    E' evidente il binomio perfetto che egli sostiene con fermezza tra scienze giuridiche e scienze storiche, antropologiche e sociologiche, dimostrandosi contrario a soluzioni che non siano la risultante di precisi studi che si riportino al contesto di ciascun evento o fatto trattato.
    «Quali che siano i mezzi impiegati, l'individuazione della forma primitiva delle idee giuridiche avrebbe un valore incalcolabile. Per lo studioso del diritto, queste idee rudimentali rappresentano quello che gli strati primari della crosta terrestre rappresentano per il geologo . Esse contengono, in potenza, tutte le forme assunte in seguito dal diritto. La superficialità e i pregiudizi che hanno generalmente impedito che esse fossero esaminate seriamente sono responsabili della condizione tutt'altro che soddisfacente in cui versa la scienza giuridica.»

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  3. A proposito di questo, potrebbe essere interessante per i nostri studi approfondire anche la sua critica nei confronti della scuola storica, accusata di non essere in grado di attualizzare il passato nella vita contemporanea.
    Avvicinandoci alla spiegazione del professore di oggi, la formula “dallo Status al contratto” presenta una visione molto ampia del contesto di genesi ed evoluzione storica e giuridica della società civile. Infatti, il passaggio dall'antico al moderno è evidenziato dalla transizione da rapporti di “status” basati su rapporti di subordinazione e dipendenza da uomo a uomo, dunque difficilmente modificabili poiché immanenti nell'ordine sociale, a rapporti stabiliti quasi in modo sinallagmatico,contrattuale, determinati nel tempo e subordinati alle garanzie di libertà individuali.
    Su diversi siti si può notare l'accostamento di questa visione sociologica a quella di Ferdinand Tonnies, professore di sociologia tedesco, il quale nella sua opera “Comunità e Società” (Gemeinschaft und Gesellschaft, del 1887) individua e contrappone due forme diverse di organizzazione sociale: la comunità (Gemeinschaft), fondata sul sentimento di unione, appartenenza sociale e partecipazione spontanea ai momenti di aggregazione, e la società (Gesellschaft) che secondo l'autore domina nell'epoca della moderna società industriale poiché basata sul razionalismo.
    Secondo voi tutto questo non ci riporta al nostro caro Gierke? Sarei curiosa di sentire le vostre opinioni.
    Tornando a Maine, punto cardine della sua visione è essenzialmente la riflessione sui caratteri della Famiglia e della società. La prima,a partire dalla preistoria si è distaccata dalla sua visione sociale, restringendosi via via percorrendo la linea del tempo e divenendo una mera sfera affettiva basata unicamente sulla riproduzione biologica, priva di ogni radice istituzionale. Da questa visione di famiglia si separa la società intesa come il nucleo primario dei rapporti civili ed istituzionali appunto.
    «...vi è una costante nell'evoluzione delle organizzazioni sociali. In tutto il suo svolgimento tale evoluzione è stata caratterizzata dalla graduale dissoluzione della dipendenza dalla famiglia, alla quale si sostituisce progressivamente una serie di obblighi individuali. L'individuo prende il posto della famiglia, come unità sociale di cui si occupa il diritto civile.»

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  4. Ecco forse la frase che più di tutte illustra al meglio la formula “dallo status al contratto”:
    «Il termine "status" può essere utilmente adoperato per indicare con una formula la legge del progresso qui delineata, la cui esistenza quale che ne possa essere la valutazione, mi pare sufficientemente accertata. Tutte le forme di status rinvenibili nel Diritto delle persone hanno la loro origine nei poteri e nei privilegi anticamente attribuiti alla famiglia, che ancora oggi spiegano una certa influenza. Se quindi adoperiamo il termine status nel senso che gli attribuiscono i migliori scrittori, senza riferirlo alle situazioni che direttamente o indirettamente traggono origine da un accordo, possiamo quindi sostenere che l'evoluzione delle organizzazioni sociali è stata finora caratterizzata dal passaggio dallo status al contratto.»
    Ciò che però mi ha molto colpito è l'obiettivo precipuo che l'autore vuole conseguire, a mio parere:
    sottolineare come alcuni dei principi fondamentali presenti sin dai tempi più remoti nella mente dell'uomo siano presenti, seppur nelle loro evoluzioni, in diverse epoche ma soprattutto in habitat totalmente opposti tra loro.
    L'autore, non a torto, esalta la perfetta struttura del diritto romano, capace di aver influenzato vaste zone distanti dall'Italia o comunque dal fulcro della romanità. Ma la sua attenzione è rivolta anche e soprattutto a sfere geografiche del tutto aliene dal diritto romano propriamente detto.
    E' assolutamente convinto del continuo mutamento delle necessità umane a seconda del variare del tenore della vita quotidiana, ma a questo punto, come poter mantenere conforme ad ogni tempo un corpus di norme senza che sia posto in balìa dei mutamenti del sentire sociale?
    L'autore utilizza due soluzioni:
    la fictio iuris, tanto osteggiata dal Bentham (del quale Maine però apprezzava l'analisi scientifica e non aprioristica dei concetti)
    l'equità: strumento con cui tenersi al passo con i tempi ed evitare la stasi della legge.
    Ci sarebbero moltissime cose da dire su quest'opera e su quest'autore che per quanto mi riguarda, forse anche per le esperienze di studi e formazione internazionale, appare molto affascinante.

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  5. Riguardo a quanto detto oggi a lezione su Paolo Grossi ho recuperato in biblioteca il testo “La scienza giuridica italiana” e leggendo qualche pagina ho trovato un’interessante analisi dell’autore su due saggi in tema di proprieta’ di Enrico Finzi, giurista italiano autore dell'articolo “Il possesso dei diritti” esaminato in classe per quel che concerne l’istituto della Gewere . Premesso che il tema della proprieta’ e del contratto costituiscano i punti cardini della civilta’ giuridica borghese, cardini su cui ha inciso l’analisi di numerosi civilisti, attenti osservatori della prassi economica e della evoluzione della legislazione speciale, Grossi sostiene che per la teorizzazione sulla proprieta’ siano due i momenti di spicco: nel 1935 il primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario e i suoi “atti”; nel 1939 il volume su “La concezione fascista della proprieta’ privata”. La proprieta’ privata non e’ isolata o tantomeno immedesimata nell’animus del soggetto, ma al contrario e’ immersa nella cosa, nella sua quotidiana contaminazione con i fatti economici. E’ proprio qui che si staglia la prima relazione di Enrico Finzi intitolata “Le moderne trasformazioni del diritto di proprieta’” del 1922: egli precisa che “la proprieta’ e’ , forse piu’ che un diritto, un centro onde si irraggiano infiniti doveri, ossia una tendenza atta a trasportare lo scopo sociale della proprieta’ nel contenuto del diritto stesso”. In altri termini in questo primo saggio si ha la perdita di quella astrattezza della proprieta’ che consegue al suo identificarsi con la liberta’ del soggetto.
    Diversa e’ l’impostazione e il tono della seconda relazione intitolata “Diritto di proprieta’ e disciplina della produzione” del 1935, anno di consolidamento del regime corporativo. Finzi, che non e’ un fascista e tantomeno un giureconsulto del regime, lo guarda positivamente come una risposta adeguata ai tempi e alle novita’. Egli sostiene che l’ordinamento corporativo in altri termini abbia dato vita ad una nuova nozione di proprieta’: “non piu’ i beni in funzione del soggetto, ma questo in funzione di quelli”, ossia non piu’ il soggetto come protagonista ma la cosa, il bene, la cosa produttiva. Due sono quindi le conseguenze: la proprieta’ abbandona la sua dimensione codicistica per acquistarne una squisitamente pubblicistica (dalla quale si generano molteplici doveri); l’esercizio del diritto da parte del proprietario non si considera piu’ libero ma discrezionale, nel senso che si tratta di una liberta’ condizionata al perseguimento di fini che trascendono la sfera privata del proprietario.
    In conclusione Grossi afferma che il contributo di Enrico Finzi sia di fondamentale importanza dal momento che segna l’avvio dei futuri ripensamenti civilistici sul tema della proprieta’.

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  6. Andrea Fellini

    In base a quanto detto a lezione ho voluto approfondire il concetto di Gewere,dall'antico gotico vasjan "vestitura",si tratta di un istituto tipico del diritto germanico che comprendeva i concetti di proprietà possesso e usufrutto,esso si sotanziava in un rapporto materiale ed esteriore tra il soggetto e la cosa ed indicava la volontà riconosciuta e tutelata dalla legge,di tenere la cosa in proprio potere;il rapporto materiale era esteriormente identico sia la cossa fosse in proprietà,sia che fosse in possesso naturalmente diverso era l'animus ma questo per il diritto germanico era irrilevante.Il concetto fondamentale è quello di tutela e di difesa della cosa e dello specifico rapporto con essa.La Gewere è un istituto dal contenuto vago,mutevole,duttile,incarnava sia la proprità che il possesso utilizzato per la difesa di qualsiasi situazione di fatto,di qualsiasi diritto da quelli reali a quelli personali.Nel corso del medioevo venne tradotta in Investitura e qui si adattava molto più alle esigenze della pratica molto più che il diritto romano che esigeva rigidi requisti normativi.Basti pensare al trascorrere del tempo per il diritto romano non bastava a far acquisire un diritto reale mentre per quello germanico Si. Per G.Diurni non corrisponde alla possessio romana e nè ricomprende i concetti di proprietà possesso e detenzione bensì costituisce una categoria generale unica.La corrispondenza tra Gewere e Possesso è sostenuta dal Besta,secondo cui sono molti i punti di vicinanza con il possesso romano per il fatto che anche nel diritto romano il possesso può prescindere dall'animus,questa tesi è anche seguita dal Ravioli.Nella concezione della Gewere è evidente la preoccupazione degli interpreti di trovare un valido istituto sostitutivo della proprietà sconosciuta al mondo barbarico.La spiegazione più plausibile risiede nel fatto che la civiltà germanica non conosceva l'istituto della proprietà poichè era un popolo per lo più seminomade per cui non occupavano stabilmente il territorio.

    Fonti:

    G.Diruni "Le situazioni possessorie nel medioevo" (trovato nella nostra biblioteca)

    E.Conte,Mannino,Vecchi: Uso,tempo,possesso dei diritti (il nostro prof)

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  7. Andrea Fellini

    Heusler invece??
    H. sostiene che la gewere continuò ad essere utilizzata anche durante l'epoca dei glossatori anche se con un nome diverso.Nella diffusa contrapposizione tra possessio civilis caraterizzato dall'animus e possessio naturalis caratterizzato dalla materialità egli rinviene l'eterna contrapposizione tra diritto romano e germanico.In realtà gli studiosi tra il XII e il XIII rinvenivano in questo rapporto la contrapposizione tra aequitas naturalis e ius civile.Ritornando alla gewere e possessio, mentre il Possessio riceve una tutela particolare ed efficace attraverso il procedimento interidittale non può dirsi altrettanto della gewere che rimane vincolata alle regole di qualsiasi situazone giuridica.Se esaminiamo il processo ordalico,l'ordalia "giudizio di Dio" è un antica pratica giudiziaria dove l'accusato veniva sottoposto ad un duello o ad una prova dolorosa per qualificarne la colpevolezza o l'innocenza,la determinazione dell'innocenza derivava dal completamento della prova senza subire danni oppure dalla vittoria nel duello.Nel processo ordalico chi aveva la Gewere poteva risolvere in modo positivo la lite con il semplice giuramento nel caso in cui l’attore non deduceva una prova concreta in suo favore e contraria al godimento della cosa da parte del convenuto. Il che significa che anche l’investito dovere fornire la prova del titolo che l’abilita a tenere la cosa, mentre nel diritto romano si presuppone l’esistenza di un rapporto legittimo dell’esercente con la cosa. Pertanto la tutela della gewere non può essere avvicinata a quella possessoria romana, essa è più semplicemente la tutela del potere di fatto, derivante sia per l’altrui tolleranza o inerzia nella difesa del proprio potere di fatto sia per il suo trasferimento mediante la formale vestitura da parte del precedente fruitore, che assurge a titolo di appartenenza, a gewere appunto.

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  8. In merito alla lezione di ieri,mi ha coinvolto particolarmente la discussione che si è tenuta in riferimento all'intervento nella nostra università del Professore Paolo Grossi.Ho pertanto fatto alcune ricerche su internet sul tema del pluralismo giuridico.Mi sono imbattuto nella figura di George Gurvitch,sociologo russo naturalizzato francese.Influenzato dal pensiero marxista e dalle teorie sociologiche di Emile Durkeim,Gurvitch elaborò tre idee fondamentali:pluralismo giuridico,teoria dei fatti normativi e idea del diritto sociale.Secondo Gurvitch:'L’Etat est comme un petit lac profond, perdu dans l’immense mer du droit qui l’entoure de tous còtes'.'Lo Stato non è che un piccolo lago nel grande mare del diritto che lo circonda da ogni parte'.Anche per Gurvitch,dunque,il potere giuridico non risiede solo nello Stato.La legge dello Stato non è l'unica principale fonte del diritto.Il potere giuridico per Gurvitch risiede anche in tutte quelle comunità che in un solo e medesimo atto generano il diritto e fondano la loro esistenza sul diritto.Il compito del sociologo del diritto è dunque proprio quello di scoprire il diritto esistente nella società.Ho trovato,dunque,nel pensiero di Gurvitch delle evidenti analogie con quanto sostiene Grossi.Sperò che il mio commento e in particolare il riferimento a Gurvitch sia attinente al tema affrontato.

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  9. Attento, Marco, Gurvitch è lo stesso citato nel post precedente e già prima da altri studenti!

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  10. Io ho scovato un altro interessante libro di Paolo Grossi intitolato "Nobiltà del diritto: profili dei giuristi". Nel capitolo dedicato ad Enrico Finzi Grossi elogia il suo amico sottolineando che è stato un giurista scomodo e sottovalutato soprattutto riguardo il suo "scandaloso" libro "Il possesso dei diritti"(1915)dunque il punto di vista di Grossi sul libro di Finzi! Alla pag.34 si parla proprio della gewere affermando che piu che un istituto è una figura generale è il segreto dell'ordinamento alto madioevale. Se la nozione di investitura era la cerniera tra fatto e diritto l'antica gewere è l'assetto sperimentale che spiega l'investitura per capire il meccanismo. Infatti la gewere era stata l'assetto concreto di una civiltà costruita sul possesso dei diritti. Per dare un contenuto a quei 1000 rapporti imperfetti di cui la civiltà moderna era straordinariamente folta...dunque l'aiuto di un antico istituto per risolvere i problemi della vita giuridica ...L'importanza della storia!

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  11. Ho trovato su internet l’articolo che Koebler ha scritto nel 1975 sull’origine della Gewere.
    La Gewere viene definita da Koebler come uno degli istituti giuridici più importanti del diritto tedesco.
    Nell’incipit dell’articolo egli ripercorre i principali studi che sono stati compiuti in merito: Savigny, con il suo “Diritto del possesso”, poi Albrecht, il quale si oppone a quanti sostengono che per ciò che riguarda i diritti reali il diritto tedesco coincida con quello romano.
    Andreas Heusler nel 1872 che prende in esame, a differenza di Albrecht, anche l’alto medio evo. Heusler ritiene equivalenti della parola Gewere i termini vestitura ed investitura e sostiene che il diritto tedesco più antico non abbia conosciuto la differenza tra traditio e investitura.
    A questo punto Koebler decide di concentrarsi sull’origine della Gewere e a tale proposito ricerca i termini Gewere/giwerida/vestitura/investitura nelle fonti.
    In un capitolare dell’818 troviamo che la vestitura e la traditio sono due concetti distinti (anche se in alcune fonti si legge che la vestitura è un atto che viene celebrato con gli stessi simboli della traditio). Colui il quale riceve una traditio, deve essere soggetto anche ad una vestitura.
    Le fonti più tarde per i termini vestitura e vestire risalgono al 700, revestire invece si trova anche nella lex visigothorum, a proposito della restituzione di beni, e nella lex salica.
    La fonte più antica per revestire però è quella del padre della Chiesa Tertulliano (160-220) relativa ad un passo nel quale sostiene che con la morte, inizialmente si venga spogliati (exuere) e derubati (spoliare) della vita, poi però si venga di nuovo vestiti (revestire) dell’immortalità.
    Anche Giovanni Cassiano intorno al 420 usa la parola rivestire in relazione all’ingresso nella vita monastica, riprendendo la metafora di Tertulliano.
    Da questa origine della parola si lasciano spiegare molti interrogativi: per esempio il rapporto e la distinzione piuttosto complessa tra Traditio e Vestitura e il motivo per cui nella vestitura vengono impiegati i simboli propri della traditio. Traditio e Vestitura, infatti, inizialmente non erano istituti distinti: vennero separati soltanto nell’alto medioevo dai Germani.
    La Gewere quindi non può essere considerato un istituto le cui origini sono esclusivamente germaniche ma, anzi, le sue radici vanno ricercate anche nel diritto romano e in quello canonico.

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  12. Per quanto riguarda la lezione di Grossi sul rapporto tra Stato, diritto e ruolo dei giuristi, volevo segnalare la contrapposizione tra le sue idee e quelle di un giurista dell’800, von Kirchmann, di cui abbiamo parlato a lezione qualche settimana fa.
    Grossi sostiene un riduzionismo dello Stato e una esaltazione del ruolo dei giuristi, ai quali è deputato il compito di “costruire” il diritto attraverso l’interpretazione, sulla base di ciò che emerge dal popolo e sulla base di fonti che si sono stratificate nel tempo.
    Kirchmann, invece, nella sua opera “Sull’irrilevanza del diritto come scienza” afferma che la giurisprudenza, a differenza delle altre scienze, non riesce ad avere un influsso sulla realtà e sulla vita dei popoli. La giurisprudenza è stazionaria, le sue regole e i suoi concetti non sono riusciti ad evolversi e svilupparsi e ciò è dimostrato dal fatto che le controversie non sono affatto diminuite, semmai aumentate, e che anche laddove si crede di aver raggiunto un punto fermo, è sufficiente il trascorrere di un decennio e il dibattito comincia nuovamente.
    Un popolo non può vivere senza diritto, ma sicuramente può fare a meno della giurisprudenza.
    Nella visione di Kirchmann, quindi, c’è maggiore considerazione del ruolo dello Stato. La sfiducia verso la giurisprudenza e la funzione da essa svolta nel raccordo tra diritto e popolo è nettissima. Mi ha colpito in particolare un inciso “ La Nazione è disgustata dagli esperti della scienza giuridica”.

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  13. A proposito dello spunto offerto dal professore a lezione riguardo alle leges romane che conferiscono le actiones a tutti i soggetti dell'ordinamento(cives,e perciò diritto civile);e anche a proposito del brano di Finzi,dove si vuole dimostrare l'autonomia dell'azione rispetto al diritto reale che gli è sotteso con l'asserzione,già discussa in aula,che la"genialata" sarebbe appartenuta ad Albrecht,quando il professore ci ha detto essere stata intuizione di Naindrupt,ho ripensato al discorso civilistico sulle prestazioni isolate e alle differenze tra il nostro sistema e quelo tedesco.Le prestazioni isolate,cioè atti di adempimento che girano nel nostro ordinamento "apparentemente"senza causa,quando invece la causa può al massimo essere neutra(ma non può non esistere a pena di nullità)sono atti in cui il dare ha effetto traslativo.In tal modo ,però,sembra di rinnegare il 1376 c.c. e negare il principio del consenso traslativo che è fondante il nostro ordinamento giuridico.
    Nelle prestazioni isolate gli atti sono slegati(sono cioè scissi tempo e modo dell'acquisto)ed infatti nell'ordinamento tedesco la prima azione ad essere usata se manca la causa di una emptiovenditio, è l azione di ripetizione, che , per definizione, è di tipo personale, e ciò è permesso perchè nell'ordinamento tedesco è previsto il negozio astratto (cioè senza causa solvendi).
    Nel nostro ordinamento, invece, vigendo il principio del consenso traslativo, le prestazioni isolate sono tipicamente previste (ripeto, ipotesi in cui il dare e non il consenso è effetto traslativo) come il contratto di mandato senza rappresentanza in cui gli atti sono compiuti in proprio dal mandatario per conto del mandante e la proprietà è in capo al mandatario che ha l'obbligo di ritrasferire il bene al mandante.
    In tal modo la proprietà si trasmette senza consenso ma tramite un adempimento che è DARE; la prestazione trova fonte in un contratto (di mandato appunto).
    Questi atti che contengono un dare con effetto traslativo avrebbero una causa esterna, cioè slegata rispetto al dare, per cui vi è scissione tra fondamento dell'obbligo (che è causa solvendi = esterna) e scopo di chi deve dare la prestazione (che è causa interna all'atto traslativo).
    Se viene meno il contratto (cioè il fondamento dell'obbligo = causa esterna) il mandatario non ha piu l'obbligo di trasferire il bene al mandante e questi con la ripetizione può ottenere la restituzione (di tipo PERSONALE).
    Se viene meno la causa interna, che dà validità all'atto traslativo, che è lo scopo del mandatario e che trova fonte nella causa esterna si deve usare l'azione di nullità.
    Vanno distinte le due cause per spiegare certi atti.
    Infatti ci sono due atti di cui il secondo (causa interna) trova fondamento nel primo (che è causa esterna cioè il contratto) ma che da solo dà l'effetto traslativo e la causa solvendi (esterna) non serve per l'effetto traslativo ma serve a conservare gli effetti prodotti.
    Da noi serve tale precisazione perchè le prestazione isolate sono poche ipotesi tipiche e non esiste negozio astrato. In Germania non è così, Perchè il negozio astratto esiste, e si può agire subito per ripetizione.
    Ho fatto questa riflessione perchè penso che sia proprio dalla Gewere che deriva il negozio astratto dei tedeschi; Gewere intesa come vestitura e apparenza di diritto; e mi sembra proprio quella contrapposizione tra Savigny (romanisti) e i germanisti riguardo al possesso, rispecchiato da Finzi parlando della differenza tra possibilità di fatto (dei romanisti e Savigny) e possibilità legale dell'esercizio dell'azione di possesso.
    Se viene meno

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  14. professore su becket ho trovato un libro di david knowles,che si intitola the episcopal colleagues of archibishop T.becket,e tratta intorno alle pagine 145 149 del dualismo tra i poterie , e in particolare si legge a a pagina 148 del suo pssibile rapporto con il piacentino Lombardo e lo studio dei canoni di graziano che viene anche citato a riguardo,purtroppo il libro e incompleto su googlebooks e provero a ottenerne una copia in biblioteca. devo ancora preovare a cercare in facolta su hein online. se ha qualche suggerimento le se sono grato
    luca Calabrese

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  15. Riporto un commento che avevo scritto il 15 novembre, dopo la prima lezione in cui si era parlato di Tertulliano.
    Avevo fatto un mio personale ragionamento sull’assimilazione del termine ‘rivestire’, così da lui usato, e il termine Gewere.
    Alla luce di quanto detto oggi a lezione, ho ancora più dubbi su quanto possa essere giusto il mio ragionamento.




    Rispetto agli argomenti trattati nell’ultima lezione ho fatto delle ricerche su Tertulliano e sul termine “revestire” da lui usato.
    Tertulliano nasce a Cartagine (160ca.-240ca d.C.). Impegnato contro ogni forma di compromesso con il potere imperiale e con la cultura pagana, egli si pone con forza contro la Chiesa di Cartagine. Infine aderirà alle posizioni del Montanismo ,una setta fondata in Frigia che annunciava l’imminente ritorno di Cristo ,predicando un rigoroso ascetismo e la comunanza dei beni; e fonderà una propria setta.
    Tertulliano vedrà nei filosofi ” i patriarchi degli eretici” e nella filosofia il lusso intellettuale di privilegiati.
    Contro questo lusso intellettuale, egli richiama “l’anima semplice, rude, incolta e primitiva, quale posseggono coloro che essa sola posseggono, l’anima che si incontra nei crocicchi e nei trivi”. Solo questa esprime la realtà del divino. Tale anima è, per Tertulliano, materiale come lo è l’intera realtà; è come un soffio corporeo che dà vita alla carne e si trasmette di padre in figlio insieme al corpo. La creazione si manifesta grazie alla realtà del corpo esprimendo il senso del divino. Di qui il valore della incarnazione di Cristo e della sua resurrezione.
    La ragione, per Tertulliano, non può tradurre la verità cristiana; questo può avvenire solo per fede, attraverso una rivelazione diretta di Dio che come tale è assurda e aliena dalla logica umana perché estranea alle argomentazioni dell’intelletto. Tertulliano diceva “credo quia absurdum est”.
    La sua più grande opera è L’Apologeticum.
    Ho letto qualche traduzione di alcuni passi di Tertulliano che parlano della resurrezione della carne (www.parodos.it).

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  16. “(…) Non è credibile, infatti, che la mente o la coscienza o la memoria dell’uomo che vive oggi vengano distrutte in quanto si rivestano di quell’elemento di immortalità e di incorruttibilità, apportatore di mutamento: in tal caso diventerebbero ovviamente inutili il guadagno e il frutto della resurrezione e la stabilità del giudizio divino, pronunciato in un senso o nell’altro. Se io non mi ricorderò di essere quella persona che si è meritata una certa ricompensa, come potrò cantare gloria a Dio? Come potrò cantargli quel cantico nuovo, non sapendo di essere io che debbo essergli grato? Perché, poi, si considera il mutamento della carne soltanto, e non anche dell'anima contemporaneamente , dato che l'anima ha comandato alla carne in tutto e per tutto? E come è possibile che la medesima anima, che in questa carne ha percorso la successione di tutti gli atti della vita, che in questa carne ha appreso l'esistenza di Dio e si è rivestita di Cristo e ha seminato la speranza della propria salvezza, ne mieta il frutto in non so quale altra carne? Certo, è davvero favorita quell'altra carne, se potrà avere gratis la vita! Se, poi, non si muterà anche l'anima, allora nemmeno l'anima avrà la resurrezione: nemmeno l'anima, infatti, noi crederemo che sia risorta, se non ne sarà risorta un'altra. (…) “
    Inizialmente mi sembrava un po’ forzato assimilare il termine “revestire” così come lo usa Tertulliano al termine Gewere. Poi ho pensato che il parallelismo può essere condotto dalla materialità. Cioè se la Gewere esprimeva il rapporto materiale tra un bene e chi ne godeva ,al quale si riconosceva il diritto anche se solo apparentemente titolare; e se per Tertulliano tutto è materiale, allora la rivestitura di quell’elemento di immortalità, così come lui la intende, esprime il rapporto materiale tra corpo e anima.
    Non so se questo ragionamento possa filare…

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  17. Professore, presso la Bibilioteca di Lettere ho trovato Homo Sacer di Agamben.

    Cito alcuni passi del libro di Agamben:

    Agamben inizia il suo libro parlando dell‘eccezione della sovranità: “Il sovrano è, nello stesso tempo, fuori e dentro l‘ordinamento giuridico”.
    “Sovrano è colui rispetto al quale tutti gli uomini sono potenzialmente homnies sacri e homo sacer è colui rispetto al quale tutti gli uomini agiscono come sovrani”.

    Homo Sacer, oltre ad essere l’uomo delineato dal diritto romano che, seppur condannato per un crimine non viene ucciso dallo Stato, che però, lascia liberi i cittadini di ucciderlo, liberandoli da una possibile pena derivante dall’omicidio, è anche l’ebreo del campo di sterminio che poteva essere ucciso liberamente di soldati nazisti,o verso il quale potevano essere compiuti esperimenti mortali, è il cittadino libero che il sovrano totalitario può uccidere senza subire condanne, poiché il sovrano è fuori e dentro l’ordinamento, in quanto eccezione.

    Ho cercato anche la rivista Micrologus del 1999, ma non sono riuscita a trovarla.

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