mercoledì 10 marzo 2010

Savigny e la storia

Ieri abbiamo parlato della "filosofia" della storia della scuola storica e oggi parleremo più ampiamente di Savigny. Come vi ho detto, molte sue opere sono consultabili su google books. Ad esempio, la prima edizione della Geschichte dovrebbe apparirvi incollando questo link nell'indirizzo del vostro browser:
http://books.google.it/books?id=_UYbAAAAYAAJ&dq=inauthor%3Afriedrich%20inauthor%3Akarl%20inauthor%3Asavigny&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=1&pg=PP1#v=onepage&q=&f=false

13 commenti:

  1. ho trovato anche sempre su google libri questa traduzione italiana del diritto del possesso del sig.dott.cav. Federigo Carlo di Savigny di cui riporto il collegamento web: http://books.google.it/books?id=GaBVYvOwFbcC&pg=PA301&dq=savigny+geshichte&as_brr=4&cd=5#v=onepage&q=&f=false

    Riguardo al fenomeno del neopandettismo ho trovato interessante qualche riga in L.Vacca "diritto romano, tradizione romanistica" che ritiene sostanzialmente, similmente a Schiavone e Bretone, che il diritto romano sia definitivamente consegnato alla storia, ma non siano sufficientemente messe a frutto le sue potezialità, all'interno della storia delle soluzione dei problemi, spesso occultata da una esagerata dommatica giuspositivista. Schiavone interpreta il diritto romano come "ausilio" per la comprensione del diritto positivo, trattando di quella che definisce corrente neoattualizzante di tipo evoluzionistico in cui il diritto attuale sarebbe una "continuazione" di quello romano. Se quindi il giurista moderno iniziasse a scandagliare autonomamente il diritto romano, secondo l'autore questo processo porterebbe alla fine del ruolo del romanista il quale non volentieri darebbe "in pasto" l'oggetto del suo studio al giurista positivo. prosegue poi con l'orientamento di Mannino che ritiene sproporzionata la polemica neoattualizzante vista come astratta e di poca entità. Mentre interessante sembra essere l'auspicio di un nuovo diritto comune europeo fondato sul diritto romano che rifugga da tutte quelle difformità che attualmente lo rendono di difficile applicazione.

    Questa è un brevissimo sunto di qualche riga, comunque si potrebbe tornare sull'argomento, magari riportando brevemente, ognuno di noi, qualche passo sul tema tratto dal manuale sul quale si sono studiate le istituzioni di diritto romano, così per avere un'idea diffusa sul fenomeno.

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  2. punti salienti della lezione di oggi:
    1)dualismo tra storia esterna e storia interna nel lavoro di Savigny rappresentate dalle sue due maggiori opere: la "Storia del diritto Romano nel Medioevo" (esterna) e il "Sistema del diritto Romano attuale" (interna)
    2)fonti di riferimento a cui Savigny attinge per la scrittura della Geshichte con grande attenzione a quelle opere maggiormente diffuse nei secoli precedenti per mezzo della stampa
    3)caratteristiche techinche e scientifiche della Geschichte come diritto letterario e diritto dei professori (in quanto prende in considerazione le biografie e le opere dei grandi giuristi del passato)
    4)concezione del diritto di Savigny in opposizione alle istanze codicistiche del Thibaut
    5)significato di "sistema del diritto"; prevalenza dell'aspetto sistematico su quello dialettico.
    6)ripresa di Genzmer nel convegno di Firenze
    7)l'idea dell'immutabilità del diritto romano nei secoli è negata da Francesco Calasso nel problema storico del diritto comune il quale è contrario a un insegnamento sistematico del diritto Romano.

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  3. Come da lei consigliato ho analizzato l'articolo di J.Q.Whitman "The disease of Roman Law", riguardante soprattutto le idee di Brunner in relazione alla concezione del diritto romano come "infezione distruttiva"; è stato interessante scoprire che tuttavia l'origine di questa ideologia ha provenienza popolare, e che il giurista non ha avuto la necessità di approfondire le motivazioni alla base di essa, poichè già ampiamente condivise.
    Partendo inoltre dall'idea di un diritto romano come distruttore delle tradizioni sociali, attraverso la razionalizzazione di esse, non potrebbe esserci un collegamento con il tentativo di esportare il Corpus Iuris in Cina, come da lei osservato a lezione?

    Alessandro Sonnino

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  4. Anch'io mi sono soffermata sull'articolo di Whitman,in particolar modo in relazione alle tre tematiche presenti nell'ideologia popolare tedesca ai tempi di Brunner. In particolar modo alla concezione del diritto romano come:
    1)forza aliena e straniera
    2)collegamento con i valori commerciali
    3)realtà razionalistica

    Sicuramente possiamo dire che l'unica tesi che ad oggi sopravvive è quella che considera il diritto romano come razionalistico e scientifico;proprio queste caratteristiche ne hanno favorito la diffusione, ma allo stesso tempo sono la causa della critica effettuata da Brunner,il quale ritiene il diritto romano (come gia detto dal nostro collega nel post precedente) come un'infezione distruttiva. che ne pensate?

    Desirèe Vivanti

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  5. Nell’articolo “The Disease of Roman Law”, di J.Q. Whitman ci si chiede se il diritto romano si è diffuso come una malattia attraverso l’Europa, distruggendo i valori della società tradizionale…
    Brunner, professore di Diritto all’Università di Berlino, fu uno dei più vivaci esponenti accademici del XIX secolo e definì la diffusione del diritto romano come “un’infezione distruttiva”. Egli non fu il solo studioso a pensare una cosa simile; anche Weber aveva quest’idea, soltanto che ne parlò con toni più misurati.
    Il diritto romano era visto come uno strumento perverso di un ordine mondiale materialistico, come una delle cause di decadenza della Germania; per questo si proponeva la sostituzione con un “deutsches Gemeinrecht”.
    L’idea di malattia del diritto romano è meno sentita oggi, la mente popolare ne è meno interessata rispetto al passato. Anche in relazione ai cambiamenti politici – economici.
    L’idea della malattia del diritto romano è qualcosa che va discussa, ma sicuramente, non con gli stessi termini utilizzati dai predecessori di quattro generazioni fa e dopo due terribili guerre. E’ necessario sottolineare che l’idea della malattia è stata, appunto, un’idea e non una teoria completamente formata; sarebbe quindi un errore pensare che fu un’ originale proposta scientifica sviluppata da Brunner o Weber.
    Brunner parla di “infezione distruttiva”, frase assai drammatica. Ma egli non ha giustificato la sua tesi, non ha dato prova delle sue convinzioni ed infatti si è tentato di supporre alcune argomentazioni, che possono essere così schematizzate: il diritto romano come diritto alieno, senz’anima, commerciale, materialista ed infine, razionalista.
    La prima di queste accuse sanciva la vergogna di essere sottoposti ad un ordinamento giuridico straniero; il diritto romano era sentito come una “disgrazia nazionale”. Tra tutte le accuse, questa è stata quella presa più sul serio.
    La seconda accusa, quella di essere materialista e commerciale era caldeggiata anche da Petrarca, il quale reputava gli avvocati romani , dei mercenari. Sono state rese sottili argomentazioni scientifiche, sottolineando l’assolutismo della proprietà nel diritto romano e la sua tendenza a ridurre le relazioni umane tra gli obblighi debitore – creditore. E queste caratteristiche contrastavano con l’enfasi sulla fiducia, l’onore sociale del diritto germanico. Tutto ciò rendeva l’uomo un distruttore di valori sociali (vedi Marx).

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  6. Eleonora Cannatà ha detto...
    Nell’articolo “The Disease of Roman Law”, di J.Q. Whitman ci si chiede se il diritto romano si è diffuso come una malattia attraverso l’Europa, distruggendo i valori della società tradizionale…
    Brunner, professore di Diritto all’Università di Berlino, fu uno dei più vivaci esponenti accademici del XIX secolo e definì la diffusione del diritto romano come “un’infezione distruttiva”. Egli non fu il solo studioso a pensare una cosa simile; anche Weber aveva quest’idea, soltanto che ne parlò con toni più misurati.
    Il diritto romano era visto come uno strumento perverso di un ordine mondiale materialistico, come una delle cause di decadenza della Germania; per questo si proponeva la sostituzione con un “deutsches Gemeinrecht”.
    L’idea di malattia del diritto romano è meno sentita oggi, la mente popolare ne è meno interessata rispetto al passato. Anche in relazione ai cambiamenti politici – economici.
    L’idea della malattia del diritto romano è qualcosa che va discussa, ma sicuramente, non con gli stessi termini utilizzati dai predecessori di quattro generazioni fa e dopo due terribili guerre. E’ necessario sottolineare che l’idea della malattia è stata, appunto, un’idea e non una teoria completamente formata; sarebbe quindi un errore pensare che fu un’ originale proposta scientifica sviluppata da Brunner o Weber.
    Brunner parla di “infezione distruttiva”, frase assai drammatica. Ma egli non ha giustificato la sua tesi, non ha dato prova delle sue convinzioni ed infatti si è tentato di supporre alcune argomentazioni, che possono essere così schematizzate: il diritto romano come diritto alieno, senz’anima, commerciale, materialista ed infine, razionalista.
    La prima di queste accuse sanciva la vergogna di essere sottoposti ad un ordinamento giuridico straniero; il diritto romano era sentito come una “disgrazia nazionale”. Tra tutte le accuse, questa è stata quella presa più sul serio.
    La seconda accusa, quella di essere materialista e commerciale era caldeggiata anche da Petrarca, il quale reputava gli avvocati romani , dei mercenari. Sono state rese sottili argomentazioni scientifiche, sottolineando l’assolutismo della proprietà nel diritto romano e la sua tendenza a ridurre le relazioni umane tra gli obblighi debitore – creditore. E queste caratteristiche contrastavano con l’enfasi sulla fiducia, l’onore sociale del diritto germanico. Tutto ciò rendeva l’uomo un distruttore di valori sociali (vedi Marx).
    Continua....

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  7. Eleonora Cannatà ha detto...
    ...Vedi sopra...
    Infine, l’accusa di essere eccessivamente razionalista . I primi filosofi romantici privilegiavano l’intuizione rispetto alla ragione e ciò fece affermare che il diritto romano era “Juristenrecht”, in contrasto con la “Volksrecht” della Germania.
    A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: se il diritto romano è stato così alieno, così materialista, come ha potuto diffondersi??? E’ una questione che tormenta.
    Si è detto che la causa della sua diffusione fosse la sua scientificità. E che, comunque, ci sono state terre che si sono salvate dalla diffusione del diritto romano. Parliamo di Inghilterra e Francia, che hanno resistito a quest’ “infezione”.
    C’è poi l’idea che il diritto romano abbia favorito il sorgere di società commerciali. Anche se esiste una dottrina oramai consolidata, che nega l’associazione della diffusione del diritto romano con l’aumento di società commerciali in Europa. Si sostiene, infatti, a prova di tale tesi, che un concetto basilare del diritto romano è proprio il concetto di proprietà assoluta, il quale è in realtà un ostacolo al commercio. I sistemi di proprietà sono, per loro natura, sistemi che richiedono un alto grado di formalità per un sicuro trasferimento del titolo. Eppure, il commercio richiede un trasferimento semplice e veloce. Ergo, un regime di proprietà assoluta, come quello del diritto romano, non si sarebbe mai potuto collegare con l’avvento della società commerciale.
    Però, si potrebbe obiettare, che i primi modelli di società commerciali nacquero in Olanda e le fonti olandesi dimostrano un uso molto frequente di diritto romano. E ciò sottolinea l’impatto della casistica romana, del suo ragionamento, sulla società.

    Sarebbe interessante continuare a discutere sulle questioni che animarono Brunner e Weber, fuori dalla storia del diritto interno e della sfera sociale in cui i giuristi delle epoche precedenti hanno lavorato.

    Voi che ne pensate?
    (Scusate per la confusione nei post, ma non riuscivo a pubblicarne uno solo, mi dava un errore)

    Eleonora Cannatà

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  8. Salve a tutti,
    leggendo la presentazione che Italo Birocchi fa al libro di Pio Caroni,"La solitudine dello storico del diritto",è stato interessate estrapolare concetti importanti relativi alla "neopandettistica" e,complessivamente,al ruolo dello storico del diritto.Innanzitutto Birocchi evidenzia come l'etichetta di "neopandettistica" sembra suonare quasi come un insulto,in quanto rappresenterebbe una sorta di rifugio in cui rinchiudersi,comportando però negazone della storicità del diritto.L'Autore sottolinea come il "neopandettismo" non sia tanto un'appiattita pandettistica di ricalco,quanto addirittura un indirizzo che promuove il romanista ad essere "portatore di radici",dunque un metodo destinato ad un uso attuale,e qui Birocchi ricorda infatti come Zimmermann parlasse di USUS HODERNIUS PANDECTARUM.Un altro aspetto importante che si ricollega alla necessità di guardare alla storia non in chiave evolutiva emerge da un'affermazione in cui Birocchi sottolinea di non cercare le "fantomatiche origini" e ricorda come Caroni sostenga che "la storia è la vita,la struttura del diritto",riportando cioè il diritto al tempo.Birocchi ricorda alcuni interventi definiti "palestre di discussione" tra cui il convegno tenutosi a Firenze nel 1992 da Paolo Grossi,dove si sono trattati problemi di didattica relativi alla formazione del futuro giurista europeo.
    Sembra da collocare in quest'ambito il testo della lezione introduttiva fatta dallo stesso Grossi ai corsi della Scuola Forense presso l'Università Federico II di Napoli nell'a.a.2005/06.Il titolo è "Storicità del diritto",in quanto è un'estrapolazione fatta proprio dalla "Storicità del diritto" di F.Calasso del 1966 di cui abbiamo parlato nell'ultima lezione.
    I punti salienti di quest'estrapolazione sono:
    -in primo luogo Grossi sottolinea la funzione primaria dello storico del diritto e afferma curiosamente come non debba limitarsi ad "imbalsamare cadaveri".
    -in secondo luogo evidenzia come la legge sia la fonte che ha assorbito tutta la varietà e multiformità del diritto,avendolo de-storicizzato;il cittadino dovrebbe fare i conti con un universo di leggi,la cui legge madre è il Codice.Grossi si pone qui un interrogativo:"E il giurista?".Abbiamo notato un collegamento con ciò di cui si parlava nelle prime lezioni,ovvero se il codice sia ancora così importante per noi studenti universitari. Grossi sostiene che "abbiamo il dovere di dubitare,fondatissimamente,di quel principio di gerarchia delle fonti che,ai tempi in cui ero studente di Giurisprudenza ci veniva insegnato come un dogma".
    Abbiamo fatto insieme questa piccola ricerca,Giovannina Damiani e Silvia Codispoti.

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  9. L’idea di infezione distruttiva del diritto romano di Brunner si può comprendere
    a pieno se la si catapulta al 24 febbraio del 1920. Infatti il Programma Nazionalsocialista,
    annunciato quel giorno, si presentò antigiudaico, anticristiano e, come ci dimostra il punto 19, anche antiromano dal momento che il diritto del C.I.C. venne considerato “ al servizio dell’ordinamento
    materialistico del mondo”. Il vero motivo ispiratore di questa teoria nazista era la lotta contro i principi civili ereditati dal diritto romano, i quali consistevano nella tutela della libera personalità.
    Infatti il diritto romano, come ci suggerisce De Martino, è il diritto della libertà contro il potere statale illimitato, cioè l’assolutismo. E ciò contrastava completamente con l’idea di libertà tedesca…sempre molto etnica e vicina a qualcosa di barbarico. La Germania poi, non avendo conosciuto una rivoluzione, non ha mai saputo conciliare l’idea di libertà con quella di nazione e con Hitler è infine sprofondata nella sistematica negazione di civiltà. Interessante è vedere come un’altra accusa al diritto romano, la ritroviamo nel 1951 da parte di Calasso, che imputava proprio al diritto giustinianeo la colpa di aver assorbito il diritto comune, lasciandolo così ai margini. A differenza di Riccobono, Calasso stentava a credere ad una derivazione del diritto moderno dal diritto romano, nel senso meccanicistico dell’interpretazione dei Glossatori e Commentatori e senza soluzione di continuità. Nella sua Introduzione al Diritto Comune ci dice che il diritto comune è appunto un sistema normativo, che non vige più e per conoscerlo solo la Storia può aiutarci, ma non la stessa che troviamo nel Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter di Savigny, che secondo Guizot è più un insieme di dati che vera e propria Storia. La Storia di Calasso era invece un complesso di relazioni che legano il diritto alla società. Tuttavia mi domando quale criterio Calasso scelse per ordinare queste relazioni. Mentre Savigny preferì un ordine sistematico e dogmatico dei concetti per la sua non-storia, quale fu quello di Calasso?!?

    Laura Infante

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  10. In relazione alla diatriba tra Thibaut e Savigny circa la necessità o meno di una codificazione tedesca sul modello del Code Civil francese del 1804 ho trovato due brevi estratti rispettivamente dal “Sulla necessità di un diritto civile per la Germania” e “Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica”, entrambi del 1814; Thibaut sostiene con convinzione la necessità di una riforma totale del diritto civile, attraverso la stesura di un codice civile emanato per tutta la Germania , sottratto all’arbitrio dei singoli governi e creato dallo sforzo congiunto di tutti gli stati tedeschi. Per realizzare tale risultato, egli ritiene necessario soddisfare due condizioni: la perfezione sia della forma che del contenuto di tale opera legislativa, pur evidenziando che la Germania dell’epoca non soddisfaceva nessuna delle due:
    “….Due sono le condizioni che ogni legislazione può e deve soddisfare: essa deve essere perfetta formalmente e materialmente; deve cioè esporre le sue disposizioni in modo chiaro, inequivocabile ed esauriente, e provvedere ad un ordinamento saggio e adeguato delle istituzioni civili, conforme alle esigenze dei sudditi…”.
    Nello stesso anno Savigny, in aperta dialettica con il giurista, rifiuta la sistemazione del diritto in un codice; nelle conclusioni del Beruf, facendo riferimento proprio a Thibaut, egli scrive:
    “Il nostro obiettivo è lo stesso: vogliamo il fondamento di un diritto sicuro, sicuro dall’ingerenza dell’arbitrio e delle idee ingiuste…Per raggiungere tale obiettivo, loro chiedono un codice…Io vedo il mezzo giusto in una scienza giuridica in progresso organico, che possa essere comune a tutta la nazione…”
    Tornando ad oggi, la polemica tra questi due giuristi è richiamata in un articolo di Carlo Castronovo che, in relazione alla possibilità della redazione di un codice civile europeo, e alle difficoltà ed obiezioni che essa incontra, vede il ripetersi di tale situazione, seppur con le dovute diversità; Castronovo tuttavia sottolinea come Savigny non fosse contrario all’idea della codificazione, ma ritenesse che il suo tempo non fosse la stagione migliore per codificare; egli auspica che, così come in passato i tempi siano poi maturati per accogliere i vari codici nazionali, anche oggi la storia possa ripetersi, e che la società possa essere pronta per una codificazione europea.

    Alessandro Sonnino

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  11. In relazione alla diatriba tra Thibaut e Savigny circa la necessità o meno di una codificazione tedesca sul modello del Code Civil francese del 1804 ho trovato due brevi estratti rispettivamente dal “Sulla necessità di un diritto civile per la Germania” e “Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica”, entrambi del 1814; Thibaut sostiene con convinzione la necessità di una riforma totale del diritto civile, attraverso la stesura di un codice civile emanato per tutta la Germania , sottratto all’arbitrio dei singoli governi e creato dallo sforzo congiunto di tutti gli stati tedeschi. Per realizzare tale risultato, egli ritiene necessario soddisfare due condizioni: la perfezione sia della forma che del contenuto di tale opera legislativa, pur evidenziando che la Germania dell’epoca non soddisfaceva nessuna delle due:
    “….Due sono le condizioni che ogni legislazione può e deve soddisfare: essa deve essere perfetta formalmente e materialmente; deve cioè esporre le sue disposizioni in modo chiaro, inequivocabile ed esauriente, e provvedere ad un ordinamento saggio e adeguato delle istituzioni civili, conforme alle esigenze dei sudditi…”.
    Nello stesso anno Savigny, in aperta dialettica con il giurista, rifiuta la sistemazione del diritto in un codice; nelle conclusioni del Beruf, facendo riferimento proprio a Thibaut, egli scrive:
    “Il nostro obiettivo è lo stesso: vogliamo il fondamento di un diritto sicuro, sicuro dall’ingerenza dell’arbitrio e delle idee ingiuste…Per raggiungere tale obiettivo, loro chiedono un codice…Io vedo il mezzo giusto in una scienza giuridica in progresso organico, che possa essere comune a tutta la nazione…”
    Tornando ad oggi, la polemica tra questi due giuristi è richiamata in un articolo di Carlo Castronovo che, in relazione alla possibilità della redazione di un codice civile europeo, e alle difficoltà ed obiezioni che essa incontra, vede il ripetersi di tale situazione, seppur con le dovute diversità; Castronovo tuttavia sottolinea come Savigny non fosse contrario all’idea della codificazione, ma ritenesse che il suo tempo non fosse la stagione migliore per codificare; egli auspica che, così come in passato i tempi siano poi maturati per accogliere i vari codici nazionali, anche oggi la storia possa ripetersi, e che la società possa essere pronta per una codificazione europea.

    Alesandro Sonnino

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  12. Ripensando alle prime lezioni del corso e a quanto spiegato sulla scuola storica tedesca e soprattutto sul suo più illustre esponente, Carl von Savigny, trovo interessante riportare alcune riflessioni fatte da Francesco Calasso al riguardo.
    Il testo in cui ho letto l’articolo, “Savigny e l’Italia” si trova nella biblioteca della Facoltà e si chiama “Scritti di Francesco Calasso” pubblicato dalla Giuffré nel 1965.
    L’articolo è stato scritto da Calasso in occasione dell’invito di un Professore e amico dell’autore nella Facoltà giuridica di Magonza. Interessante come Calasso definisca questa città l’incontro di tre civiltà: romana, germanica e cristiana; sembra la definizione del diritto comune tanto cara all’autore.
    L’articolo è interessante sotto vari punti di vista, pare un excursus storico sugli autori giuridici dal 700 ad oggi in Italia. Calasso, infatti, prima di arrivare a esaltare la figura del Savigny, descrive seppur brevemente il pensiero italiano e europeo (soprattutto francese) riguardo alla storia e in particolar modo al Medioevo. Questa epoca era vista dai più grandi intellettuali settecenteschi (Voltaire e Condorcet soprattutto) come una parentesi buia della storia dell’umanità dominata dalla confusione tra il diritto, la morale, la religione. La critica illuminista va, però oltre, si estende addirittura all’antichità dominata dai romani e dalle loro leggi, rigide e formalistiche; vengono definite espressione di tirannia, sono un inganno per il popolo che le rispetta per la soggezione che nutre nei confronti dei loro autori, le istituzioni.
    Queste ideologie cominciarono a essere superate con l’opera sulla storia civile di uno studioso modenese, Ludovico Antonio Muratori. La critica del Muratori agli illuministi è quella di non prestare attenzione alla verità dei fatti riguardanti il Medioevo, come dire di peccare di astoricità non curandosi invece delle varie fonti e leggi che comunque questa epoca storica ha lasciato dietro di sé. La riscoperta della storia italiana è stata poi ripresa da vari autori italiani, soprattutto meridionali, ricordiamo fra tutti Gian Vincenzo Gravina che si batté per lo studio in università giuridiche della storia considerata importante come la lingua latina e l’ars ratiocinandi e Pietro Giannone che con la sua “Storia Civile” pose le basi per una storia del diritto pubblico.
    Col diffondersi anche della filosofia vichiana dello storicismo (Calasso parla di identità del vero con il fatto) in tutte le regioni italiane si assiste progressivamente al diffondersi di opere sulla storia locale che unite fanno pensare a una prima versione di una “storia del diritto italiano”.
    ...segue...

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  13. ...segue...
    In questo contesto durante i primi anni del 1800 comincia a inserirsi Savigny con le sue opere che vengono anche tradotte e studiate in Italia, si parla soprattutto del “vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” e della “Geschichte”. Queste due opere fanno capire anche ali studiosi italiani, l’importanza della storia nella cultura, anche giuridica di un popolo seppur diviso politicamente (come del resto era la stessa Germania). Si comincia a intuire l’esistenza di un Leitmotiv (per usare le parole del Calasso) della storia giuridica italiana che viene identificata con Roma e la sua immensa storia.
    L’idea di questa grandiosa e eterna storia, per il Savigny ancora esiste in Italia e la si può respirare girando per le varie città, ma si è “assopita” e compito delle Nazioni civili è quello di riportarla alla luce. Questo pensiero lo elaborò durante un soggiorno nel nostro Paese per motivi di salute e lo scrisse anche nell’opera che poi vi seguì: “Uber den juristischen Unterricht in Italien”.
    Calasso conclude l’intervento ricordando come questo auspicio di Savigny si sia realizzato con l’unificazione politica del 1861 e con la riscoperta e lo studio di tutto questo immenso patrimonio che accomuna l’Italia intera che smette quindi di concepire “diritti regionali”. Il merito di questo, è anche di Savigny ovviamente, che con la sua scuola storica e la sua riscoperta della centralità che essa nutre per l’ordinamento ha trasmesso questi ideali anche nel nostro Paese.

    Elena Lauretti

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