mercoledì 24 marzo 2010

Il Decretum di Graziano

Uno dei manoscritti della versione primitiva:
http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0673

Un manoscritto della versione definitiva:

38 commenti:

  1. lunedì prossimo gli studenti migliori ti portano un paio di glosse trascritte?
    bellissimo corso bellissimo blog
    cristina

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  2. Provo a tradurre i testi consegnati oggi a lezione dal professore. si tratta del colloquio di Gerstungen. Su internet non sono riuscito a trovare molte informazioni a riguardo. Si tratterebbe di un "colloquium" in cui i sostenitori di Gregorio VII e quelli di Enrico IV si confrontarono per tentare di trovare una composizione del conflitto.

    Ma poiché tali erano stati i vescovi di Sassonia e i difensori di Ildebrando, di Soana, naturalmente, cioè il Papa, si arrogavano per questo il compito di giustificarlo insieme ai suoi seguaci e di condannare re Enrico che loro stessi avevano cacciato dal regno di Sassonia.
    E perciò finalmente, a un certo punto, decisero all'unanimità di affrontare la questione affinché non degenerasse in guerra. Si fissò il convegno in un luogo denominato Gerstungen il 20 gennaio 1085.
    In primis, Corrado, vescovo della Chiesa: - Ecco - disse - veniamo per dimostrare dalle dichiarazione dei santi canoni, di non essere, il nostro re Enrico, nè condannato nè scomunicato, al quale, se non giovarono presso voi tutte le cose legittimamente ordinate da Dio circa l'onore regale, almeno concedetegli questo diritto, affinché egli possa godere di quanto concesso dalle regole ecclesiastiche, che si rivolgono anche alle più infime persone della Chiesa". E disse a Vezelino di Magonza, vescovo della Chiesa, di alzarsi e leggere ad alta voce qualche capitolo dei Pontefici Romani. Così egli si alzò e lesse in che modo colui che fosse spogliato delle sue cose o della propria sede o con la forza o minacce ne fosse stato cacciato, non potesse essere nè accusato, nè giudicato nè tantomeno condannato, senza che prima le cose a lui sottratte non gli fossero state restituite integralmente, insieme a ogni suo privilegio che fosse stato trasformato, e godere pacificamente e a lungo del proprio onore e della propria sede regolarmente restituita.

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  3. Risposero loro a questo modo: "tutto quello che diceste, lo riconosciamo vero, e per questo va osservato riguardo agli scomunicati, ma il nostro signore non fu scomunicato, poiché non poté essere scomunicato, cosa che noi vogliamo provare nei libri". Quindi, aperto il libro, lessero certe cose che diremo in seguito, ora invece diremo chè nè dei libri, nè delle cose che ne furono lette, essi citarono un qualche autore. E non c'è da meravigliarsi perché in nessun modo poterono rinvenire gli autori delle sentenze tirate fuori, che non fossero loro stessi. Ciò che fu mostrato, come poi fu svelato, proveniva da una certa sentenza di Isidoro, che giocava a vantaggio della propria parte. Noi invece esponiamo queste due cose col proprio ordine: sia il modo in cui quella sentenza fu scritta, sia il modo in cui essi la falsificarono, a danno di tutti gli uditori

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  4. tentarono di persuadere almeno per mezzo di qusti stratagemmi e inganni l'imperizia degli astanti al punto che ciò che fu detto dai vescovi potesse esser detto generalmente da ognuno, che i laici che fossero privati di qualche cosa, non siano da convocarsi al sinodo e per questo fu chiaro che il loro signore, essendo un laico, non poteva essere convocato al sinodo e accusato. Infatti i rozzi e gli illetterati, allo smarrimento dei quali questa macchinazione fu ordita, considerarono quelle parole giudiziali, "essere convocato, accusato, giudicato e condannato" appartenenti al solo diritto del sinodo, sebbene tuttavia si trovino sotto la stessa denominazione nelle leggi degli uomini.

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  5. Salve a tutti, ho voluto approfondire meglio il concetto di continuità unito al ruolo del Corpus iuris civilis. Ho trovato spunti interessanti nel testo di Schiavone, “L’invenzione del diritto in Occidente”.

    Il diritto è una forma che ha invaso la modernità, diventandone presto un carattere insostituibile: è una forma inventata dai Romani. Un’attribuzione così radicale può sorprendere. Evidentemente, ogni società, per quanto elementare, non può fare a meno di darsi un insieme di regole, che possiamo anche chiamare “diritto”. In questo modo però ci serviamo solo di una specie di assimilazione analogica, che proietta su esperienze assai distanti una nozione ben nota, ogni volta che ci sembra di distinguere in quelle lontane realtà aspetti che si lasciano associare all’idea per noi altrimenti familiare. Parliamo allora di “diritto” mesopotamico, o egiziano, o greco, o anche hawaiano o azteco, ma è solo il diritto romano che ci ha fornito il paradigma che consente di riconoscere come “giuridiche” quelle pratiche prescrittive, originariamente integrate all’interno di contesti e sistemi ben diversi: apparati teologici più o meno connessi alla regalità, rapporti di parentela, istituzioni politiche. Mentre fu soltanto a Roma che l’inevitabile disciplinamento presente in ogni aggregazione comunitaria venne riservato in modo precoce a un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in una tecnologia sociale con uno statuto forte, che avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i “giuristi” (una parola sconosciuta a qualunque lingua antica, tranne il latino), staccandoli da ogni altra produzione culturale o centro istituzionale – dalla religione, dalla morale, dalla stessa politica – permettendone un’identificazione autonoma, netta e definitiva. Da allora in poi il diritto si sarebbe presentato in ogni sua immagine, anche la più semplice e povera, come un oggetto a parte e si sarebbe sempre riconosciuto attraverso il dispiegarsi di dispositivi dotati di una razionalità speciale e potente. La sua separazione sarebbe apparsa come una peculiarità dell’Occidente: intorno a essa sarebbe presto incominciato uno straordinario discorso ideologico, volto a rielaborarla come “indipendenza” e “neutralità” – delle norme, delle procedure, dei giudici – e a farne uno dei valori fondanti della nostra civiltà. Ebbene, da mille e cinquecento anni quanto si conosce di questo lascito decisivo si trova riunito in larga misura in un’unica raccolta, che durante il Rinascimento si prese a chiamare Corpus iuris civilis: nome che è rimasto ancora oggi.
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  6. ...Vedi sopra...
    In principio, dunque, c’è il testo: solitario, multiforme, austero – ed è un testo che viene da Oriente. Esso fu confezionato poco più tardi degli inizi del sesto secolo d.C. da un piccolo gruppo di esperti, su incarico di Giustiniano I – una personalità di poliedrico talento, al centro di ritratti memorabili, da Procopio a Gibbon – imperatore della parte bizantina dell’Impero romano, la sola allora sopravvissuta, dopo la catastrofe dell’Italia e delle altre regioni dell’Ovest. Le sue dimensioni sono imponenti, ma non sterminate: occupano, con gli apparati filologici d’accompagnamento, tre volumi, per poco più di 2000 fitte pagine, di una classica edizione berlinese, apparsa nel secondo Ottocento. Lo compongono 4 sezioni distinte: il Codex, i Digesta, le Institutiones, le Novellae: i titoli che sarebbero diventati universalmente famosi. Al momento della sua redazione negli uffici della corte imperiale, già da tempo in Oriente – probabilmente sin dagli inizi del quinto secolo d.C. – gli studi giuridici stavano vivendo un periodo di ripresa e di fortuna, dopo la crisi che nel cuore del III secolo aveva posto fine alla grande stagione del diritto romano. Se non teniamo presente la rinnovata vivacità di questo sfondo, anche il solo progetto fulmineamente realizzato da Giustiniano risulterebbe inspiegabile. Il programma di Giustiniano sviluppava quella tendenza codicistica che va considerata la novità più importante dell’esperienza giuridica tardo antica, e che aveva già prodotto, agli inizi del quinto secolo, la compilazione teodosiana. L’impresa si andò costruendo per passi successivi, e non possiamo dire se fin dall’inizio i protagonisti ne avessero chiara l’intera portata. Di sicuro non potevano prevederne lo strepitoso destino: un esempio forse eguali di assoluta eterogenesi dei fini. Giustiniano aveva cominciato con l’ordinare, nel 528, una nuova raccolta di “costituzioni” (cioè di provvedimenti normativi emanati dagli imperatori in forme diverse) dall’età di Adriano fino ai propri giorni : un ampio Codex che avrebbe dovuto sostituire tre precedenti opere – il Gregoriano, l’Ermogeniano, i Teodosiano – e mettere ordine nell’accumulo di una legislazione ormai plurisecolare. Ma ben presto, l’imperatore affidò al proprio ministro Triboniano l’incarico di presiedere una commissione con un compito ben più ambizioso: quello di redigere, con valore di diritto vigente, un’ampia collezione di testi estratti in maniera capillare dagli scritti più importanti degli antichi giuristi – da Quinto Mucio Scevola, vissuto agli inizi del I secolo a.C., fino a Ermogeniano e Arcadio Carisio, alla fine del III secolo d.C. – disponendoli per argomenti entro una vasta cornice sistematica. Nulla di simile era stato mai fatto prima. E l’obiettivo era alto: rimodellare il pensiero degli antichi maestri nella forma di un diritto codificato, in modo da integrare organicamente, in un unico quadro solido e applicabile, vecchi iura ( come venivano chiamate le opere dei giuristi del passato) e nuove leges (vale a dire le costituzioni degli imperatori) nel rigenerato ordine giuridico che Giustiniano voleva ricostruire intorno alla sua consolidata autocrazia.
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  7. ...Vedi sopra...
    E’ l’imperatore in persona che descriveva e spiegava: siamo nel dicembre del 530, e stavano prendendo forma i Digesta, la parte più importante del Corpus iuris. Essi sono insieme sia un codice, sia un’antologia. A imporsi è innanzitutto l’aspetto del codice, in cui si esprimeva la vocazione assolutistica e centralistica dell’apparato di governo imperiale, almeno dall’età di Diocleziano. L’opera si annunciava infatti con i caratteri di un autentico testo normativo, concepito per assicurare certezza giuridica alla società e alla macchina burocratica bizantine dopo il marasma delle epoche precedenti. Attraverso l’esaltazione del suo progetto affiorava l’idea di una maestosa totalizzazione dell’esperienza giuridica romana, senza lacune né smagliature, che aspirava a presentarsi come raggiunta pienezza dei tempi. “Tutto il diritto… fuori della raccolta non si lascerà nulla… Tutto il diritto antico… non avrà niente fuori di sé…”: dove la saggezza e la lungimiranza del sovrano potevano diventare strumento privilegiato della provvidenza divina per completare un disegno di perfezione e di salvezza. Questa prospettiva era proponibile perché i Digesta non erano solo un codice. Con essi erano gli antichi giuristi a tornare in piena luce. Era la loro produzione letteraria a dominare la scena. Il risultato sarebbe stato una specie di eccezionale mosaico letterario giuridico. Più che una cultura “classicista”, affiorava una sorta di fiducia provvidenzialistica, tendenzialmente antistorica e metafisica, che congiungeva passato e presente al di sopra del tempo, nel segno di una razionalità superiore e rivelatrice: quella dell’intero, della totalità, che il favore di Dio avevano consentito finalmente di conquistare.
    Il modello dell’antologia non serviva soltanto a ravvivare il ricordo del passato e a tenerne desta la memoria: serviva in primo luogo a salvarlo. La letteratura giuridica romana era infatti andata incontro, dagli anni centrali del III secolo d.C., a una difficoltà grave nella propria trasmissione: un ennesimo segno della catastrofe che si preparava a travolgere il mondo antico e la sua cultura. Nel giro di pochi decenni si era aperta una frattura irrimediabile: la profondità del disastro in cui era bruscamente precipitato il sapere giuridico romano dopo l’età severiana emergeva in primo luogo come crisi radicale nella conservazione dei testi. Le versioni originali delle opere dei giuristi più importanti stavano rischiando di sparire per mancanza di nuove copie, che non v’era interesse a confezionare e a far circolare, poiché quegli scritti erano usciti dai circuiti vitali in un mondo del diritto dominato sempre di più dalla legislazione imperiale. Erano diventati d’improvviso incomprensibili e ben difficilmente utilizzabili nei tribunali e negli uffici, sia per l’intrinseca difficoltà di padroneggiare un universo letterario così complesso, sia perché il livello dei giudici, degli avvocati e dei burocrati non lo consentiva più. La sopravvivenza di un patrimonio intellettuale che aveva visto impegnate per secoli le èlite culturali dell’impero era esposta così a un rischio forte e imminente.
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  8. ...Vedi sopra...
    Il salvataggio giustinianeo era avvenuto però al prezzo di una duplice e pesante condizione. Esso aveva implicato innanzitutto una drastica selezione. Gli scritti dei giuristi antichi non erano stati recuperati nella loro interezza. I frammenti che noi leggiamo attraverso i Digesta sono il risultato di una scelta arbitraria. Nella nostra conoscenza del pensiero giuridico antico, siamo inchiodati a un’unica veduta (quella giustinianea): sappiamo dell’esistenza di un grande giardino, ma dobbiamo accontentarci dello scorcio che intravediamo da una sola finestra. Inoltre i redattori bizantini si riservarono anche il diritto di introdurre modifiche nei frammenti che conservavano tutte le volte che il pensiero dell’autore riprodotto non fosse sembrato adeguato alle esigenze dei tempi. Il secondo scotto fu l’aver impresso, sui resti conservati, un’impronta a loro estranea: il modello del codice. Esso fu scelto per consentire l’utilizzazione pratica, normativa, dei Digesta, e ha senza dubbio facilitato fortemente il percorso moderno del diritto romano, preservandolo entro un involucro che ne avrebbe consentito una maneggevolezza in contesti anche molto diversi. Ma era però quanto di più lontano si potesse immaginare rispetto ai caratteri originari dell’esperienza giuridica romana. Pur conoscendo bene questa possibilità, fu accettata solo dopo la grande crisi del III secolo, in piena età tardo antica. All’interno del codice, lo svolgimento reale del pensiero giuridico antico era, insieme, distrutto e custodito. Mentre se ne conservavano documenti essenziali, si cancellavano le connessioni e i contesti nei quali ciascuno di essi si era effettivamente sviluppato, avvolgendolo invece in una trama di relazioni e di rapporti che non era più quella, originale, in cui aveva visto la luce.
    L’intero Corpus iuris avrebbe partecipato al costituirsi dell’idea stessa di Occidente, o almeno integrando al proprio interno due grandi dispositivi: il paradigma di ascendenza greca della politica come sovranità popolare e della legge eguale per tutti, e quello di derivazione romana del diritto come conformità a un sistema auto centrato di regole razionalmente definite. Un sapere senza incanti, duro e difficile, in ogni epoca direttamente accessibile soltanto a una cerchia ristretta di specialisti, è riuscito a segnare il nostro senso comune, si è depositato in strati profondi di mentalità estese e condivise, dall’ultimo universo medievale sino all’epoca della Rivoluzione americana e di quella francese, al trionfo capitalistico e borghese, per arrivare poi almeno a lambire gli anni centrali del Novecento. Nella geografia dei sistemi giuridici moderni i sottili meccanismi e gli austeri principi di quell’ordine venuto da un remoto passato sarebbero stati chiamati a svolgere un ruolo decisivo, fin quasi ai nostri giorni: uno strato tenacissimo di concetti e di pratiche che avrebbero raggiunto quei laboratori politici e istituzionali dei cui prodotti noi siamo i diretti eredi.
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  9. ...Vedi sopra...
    Dei Digesta, che rappresentavano la parte più preziosa e importante dell’intera Compilazione, si persero le tracce in Europa per tutto l’alto Medioevo. A riscoprirli furono i maestri bolognesi che, verso la fine dell’XI secolo, cominciarono a lavorare su una copia dell’opera detta Vulgata. Il loro esempio costituì la prima aggregazione che avrebbe portato alla nascita delle Università. Il testo utilizzato derivava indirettamente da un manoscritto più antico, la Littera Florentina, non si sa bene come arrivato in Italia, e custodito prima a Pisa e poi a Firenze presso la biblioteca Laurenziana, dove si trova tuttora. E sempre l’interesse per il diritto romano non fu soltanto di tipo teorico, intellettuale. Esso ebbe anche un orientamento pratico – che coinvolgeva giudici, avvocati, notai – volto all’utilizzazione del Corpus iuris nella prassi concreta dei tribunali e delle burocrazie: dopotutto si trattava di diritto, non di filosofia. I Digesta si collocarono subito sin dal Medioevo in quel punto cruciale di intersezione fra norme e vita, fra regole e comportamenti, dove si giocava una partita essenziale per la nuova civiltà che stava nascendo: la consacrazione definitiva dell’ordine giuridico come tecnica separata e specialistica di disciplina dei rapporti sociali, costituita in uno spazio autonomo, sebbene a ridosso di quello occupato dal potere politico, in una contiguità ininterrotta, carica di complicità e di tensione. E’ ben possibile che la ragione del successo in Francia, Italia e Germania vada anche in qualche modo collegata alla peculiarità del rapporto stabilitosi in questi paesi tra sopravvivenze d’ancien regime e radicarsi d’un uso del diritto romano come antidoto contro le forze residue ma tenaci degli antichi ordinamenti particolaristici. Non dobbiamo però farci ipnotizzare da questa CONTINUITA’. La ripresa romanistica avrebbe assunto un carattere peculiare: quasi sempre le sue stagioni più significative avrebbero coinciso con l’affermarsi di innovazioni giuridiche cruciali, apparse però ogni volta sotto l’ambigua forma di semplici rielaborazioni dei modelli antichi, secondo uno stile di disgiunzione tipico della storia dell’Occidente, che quando recuperava elementi culturali greco – romani, tendeva inevitabilmente a piegarli alla propria essenziale DISCONTINUITA’, e li utilizzava immancabilmente come veicoli di contenuti in larga parte nuovi. La storia d’Europa è segnata da tre diverse maniere di realizzarsi della rinascita neoromana. La prima, dai glossatori, ai giuristi – teologi costruttori del diritto canonico, ai teorici trecenteschi della sovranità dei comuni italiani, coincide con la grande stagione dell’esegesi: una riappropriazione del significato letterale dei testi del Corpus iuris. La seconda, dagli umanisti agli studiosi della nuova scienza politica, ai giuristi inglesi che discutevano di civil liberty, sino all’Illuminismo francese e tedesco, passa attraverso la dissoluzione dell’ordine medievale e la costruzione degli Stati nazionali: un’epoca segnata dall’irradiarsi del paradigma romanistico e del giusnaturalismo moderno precocemente diviso in una molteplicità di orientamenti, tutti costruiti però intorno alla convinzione che il diritto del Corpus iuris rappresentasse un modello insuperabile di razionalità naturale e civile, quando non l’espressione di un’autentica e immutabile metafisica giuridica. La terza, infine, tocca l’età delle rivoluzioni e delle codificazioni romanistico – borghesi in Francia, Italia, Germania, sino alla civilistica tedesca (che si chiamò “Pandettistica” in onore del diritto romano) e agli anni intorno alla prima Guerra mondiale.
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  10. ...Vedi sopra...
    L’esperienza giuridica romana non era più descritta come razionalità rivelata di un diritto naturale fissato per l’eternità, ma come l’esito storico di un metodo di lavoro senza eguali, che conteneva dentro di sé il segreto del diritto, e che la scienza moderna non avrebbe potuto se non imitare. Questo primato faceva apparire i giuristi romani protagonisti assoluti della “classicità” giuridica dell’Occidente, in una stagione in cui il concetto di “classico”, dalla storia dell’arte a quella delle letterature, viveva il suo maggior successo; e la scienza giuridica, prima romantica poi positivista, avrebbe contribuito anch’essa alla diffusione di quel modello: la cultura antica come misura del progresso dei moderni.
    La convinzione che il pensiero giuridico romano attirasse magneticamente il confronto con i canoni di quella che tra Sei e Ottocento era apparsa come la scienza oggettiva e rigorosa per antonomasia: quando Savigny scriveva, il calcolo infinitesimale era stato inventato da meno d’un secolo, e Kant ne aveva appena studiato a fondo le implicazioni gnoseologiche. Attraverso il disvelamento del segreto contenuto nella somiglianza si pensava passasse la strada per la costruzione di una vera e propria “matematica sociale”, indispensabile per adempiere al compito primario della ragione giuridica moderna: la costruzione di un sistema di “massime” e di “principi fondamentali” non “arbitrari”, ma connessi in modo “reale” a un insieme di misure e di proporzioni prestabilite. Quest’immagine – dei giuristi come matematici – ha accompagnato il culmine della presenza moderna del diritto romano: l’età della sua connessione con l’individualismo borghese, nello sforzo di costruire su basi romane una forma universalmente accettabile di sintassi giuridica, in grado di orientare l’intera modernità. Nella Berlino che si preparava a guidare l’unificazione nazionale, ancora Savigny poteva così intitolare la sua opera della maturità – un grande trattato di diritto privato che avrebbe influenzato molte generazioni – Sistema del diritto romano attuale, dove il brusco accostamento delle due diverse determinazioni cronologiche tradiva immediatamente il suo intento programmatico: suggerire l’esistenza, nel campo del diritto, di un autentico corto circuito fra passato e presente, fra soggettività degli antichi e individualismo dei moderni, attraverso cui il tempo storico del pensiero giuridico romano (“il tempo classico”, appunto) veniva definitivamente sottratto a un contesto particolare, per farlo coincidere con quello del cammino stesso dell’incivilimento umano. Quasi negli stessi anni del resto, in una Londra già vittoriana, Henry Sumner Maine, apriva il suo libro più famoso, Ancient Law, con un giudizio sul diritto romano come “l’elemento principale di quelle civili istituzioni dalle quali le moderne società sono state rette finora”; e ancora in pieno Novecento, un attento giurista americano poteva dedicare due volumi a esaltare la capillare presenza del Corpus iuris “nel mondo moderno”.
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  11. ...Vedi sopra...

    Questa lunghissima parabola – circa un millennio – è progressivamente scaduta nel secolo appena concluso: il declino, già in qualche modo percepibile nell’Europa dei tardi anni Venti – diciamo dopo Weber e dopo il Kelsen degli scritti viennesi, o, se si preferisce, con l’imporsi dei regimi totalitari – è diventato sempre più evidente nel secondo dopoguerra, manifestandosi dagli anni Sessanta, e ancor più nell’epoca del “diritto globale”, con i tratti di una vera rottura. E’ presto per giudizi categorici, ma l’uscita di scena ha l’aria di essere definitiva. Vi sono forti indizi che collegano questo svanire all’esaurirsi di una funzione e di un ruolo: l’elaborazione di un ordine giuridico formale costruito intorno alle figure della proprietà e del contratto, interpretate come concetti così forti da irradiare la loro forma sulle stesse categorie di sovranità e di libertà. E sta di fatto che siamo ormai di fronte alle prime generazioni di operatori del diritto – francesi, inglesi, tedeschi, olandesi (non parliamo di quelli americani) – anche con responsabilità di primo piano, per le quali non esiste più un modello unitario di educazione giuridica, e il Corpus iuris non è altro che un nome perduto nel vuoto, al quale non si è in grado di associare se non nozioni vaghe e nebulose. In Italia e in Spagna le cose vanno in modo leggermente diverso, ma, a guardar bene, non poi di molto, e forse la differenza è solo dovuta a un certo ritardo. E’ una situazione dalle conseguenze imprevedibili, mentre gli scenari economici e politici che si stanno aprendo innanzi a noi pongono in termini mai prima conosciuti il problema dei rapporti tra organizzazioni statali, socialità mondiale e ordine normativo, e sembrano aprirsi enormi spazi di vita che il diritto non riesce più ad afferrare e disciplinare. Essa però consente almeno di acquisire un punto di vista storiograficamente vantaggioso: quello di poter osservare finalmente dall’esterno e da lontano un’eredità che ci ha condizionato tanto a lungo. E che con tanta tenacia ha continuato a far parte del nostro orizzonte. Non sembra che finora gli studiosi di diritto romano abbiano saputo approfittare di questa nuova possibilità, presi come sono dalla nostalgia e dal rimpianto per le posizioni perdute.

    Eleonora Cannatà

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  12. Se è vero che in precedenza le cose che furono dette furono contraffatte nel senso e nelle parole, di quello che segue guastarono erroneamente il senso nell'esposizione su quanto previsto per le donne e gli uomini laici, per cui se essi fossero stati privati dei propri beni in qualche modo, per nessuna ragione avrebbero dovuto subire ulteriormente i giudizi per i propri crimini sacerdotali. Se quella teoria corrotta nella chiesa (quanto mai distante) prendesse piede, qualsiasi laico, spogliato di una certa parte della sua proprietà o del suo beneficio, o se qualcuno tra i suoi cavalli più gagliardi, o buoi o asini gli fosse portato via per adulterio o per connubio incestuoso o per qualsiasi altro motivo similare, dovrebbe essergli restituito

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  13. Sul tema della “continuità” del diritto romano lungo il medioevo, ho trovato alcuni punti di approfondimento nello scritto di F.Calasso “Pensieri sul problema della «continuità» con particolare riguardo alla storiografia italiana” (1955) in Storicità del Diritto, 1966.
    Secondo l’Autore il primo tentativo di una ricostruzione storica del diritto romano dopo il crollo del mondo antico fu concepito in termini di “sopravvivenza”: che, a rigore di termine, vuol dire resto di vita dopo che la vita vera e piena è finita. Sopravvivere, dunque, in condizioni e modi di esistenza diversi da quelli della vita anteriore, nello stesso mondo dove si era vissuto, o addirittura in un altro mondo: è questo il concetto della “seconda vita” del diritto romano nel medioevo, cosi come intuito da Savigny. Al fondatore della scuola storica, infatti, va riconosciuto il merito di aver spazzato via l’opinione che dominava la cultura del suo tempo, ossia quella della scomparsa del diritto romano con la fine dell’Impero, dimostrando una continuità di vita laddove si era immaginata per secoli la distruzione e la morte. Questa visione storica, secondo Calasso, nella secolare tradizione storiografica che ha alimentato, non ha mancato di ispiare pensieri d’oltretomba: nel 1929 Paul Vinograndoff definiva questa “seconda vita del diritto romano dopo la scoparsa del corpo nel quale esso per la prima volta vide la luce” come la storia, quasi, “di un fantasma”. Per l’Autore lo schema savignyano è rimasto intatto per oltre un secolo e, ha rivelato in pieno la propria incomunicabilità con le storie giuridiche nazionali che erano ai loro primi passi con un duplice risultato negativo. Primo, che la storia della “seconda vita” del diritto romano si è venuta progressivamente estraniando dagli svolgimenti e dai motivi delle storie dei popoli che, in definitiva, hanno vissuto questa seconda vita, congiungendola alle proprie esperienze e ai propri ideali, inserendola nelle proprie strutture politiche e sociali. Secondo risultato negativo, la deformazione delle storie giuridiche nazionali, impoverite della linfa vitale che avevano succhiato profusamente dal vecchio tronco del diritto romano. Calasso comunque specifica come lo schema savignyano non debba andare disperso proprio perchè punto di partenza di una idea di continuità, che poteva essere storicamente pensata come vita piena, e cioè come perpetuo processo di assimilazione e ricreazione, e non come sopravvivenza, con gli inevitabili rischi delle immagini d’oltretomba che l’hanno turbata.
    Giuliano Monaco

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  14. Il diritto Comune e noi.

    Salve a tutti!
    Curiosando su internet ho trovato le "Note a margine" di un convegno tenutosi a Pisa nel '95 che ha ad oggetto il "Diritto Comune vigente".
    Infatti il Diritto Comune è tutt'oggi vigente nella Repubblica di San Marino e nel Principato d'Andorra.
    San Marino (realtà decisamente più vicina a noi italiani) infatti non ha una costituzione scritta. L'ordinamento fa tuttora riferimento alle "Antiche Consuetudini" e agli Statuti della Repubblica risalenti al XVII secolo; ciò che si avvicina di più alla legge fondamentale dello Stato è la Dichiarazione dei diritti del 1974.
    La particolarità di questo convegno è che non solo vi hanno preso parte molti studiosi di storia del diritto ma anche avvocati e giudici che quotidianamente si trovano ad applicare il diritto comune per la risoluzione delle controversie.
    L'interrogativo che emerge nel dibattito è : in che misura si può realmente parlare di diritto comune vigente? ovvero quanto del diritto comune appartenente al vecchio sistema resta ancora oggi?
    Per chi non avesse voglia di andare a leggere gli atti di cui al link qui sotto riporto il passo conclusivo:
    "La risposta al quesito - per quanto possa apparire lapalissiana - richiede di dover considerare come ogni ordinamento sia in funzione di una certa società e pertanto come non v'è mai stato né possa esservi un ordinamento cristallizzato nel tempo: per gli attuali ordinamenti di San Marino ed Andorra aveva colto nel segno il Redenti, quando notava l'evoluzione continua dell'ordinamento di ius commune nelle sue varie componenti dai Glossatori fino ai nostri giorni ed individuava il diritto comune vigente da applicare nel grado di svolgimento che ha raggiunto all'atto dell'applicazione.

    Nell'individuazione di questo diritto vigente (ma si potrebbe forse dire vivente, come sottolineato da Eugenio Ripepe nel convegno pisano) consiste proprio l'alta funzione del giurista. Si può in definitiva continuare a parlare di diritto comune, purché sia chiaro - una volta di più - che non si è in presenza d'una riedizione del diritto romano ammodernato18, né d'un diritto comune preservato intatto dall'Ancien Régime fino ai nostri giorni, quanto piuttosto d'un'esperienza giuridica che, mercé la continua interpretazione giurisprudenziale, con la propria sensibilità e con quella coscienza comune di cui parlava Jemolo, utilizza ancora con profitto il venerando prodotto normativo di un ordinamento carico di secoli."

    La cosa interessante da sottolineare, che in in realtà sottolinea anche l'autore di queste note, è che in ogni caso gli operatori del diritto di San Marino e Andorra sono stati formati nelle università italiane e spagnole sui codici civili di quegli Stati; "cosicché è inevitabile l'acquisizione - più o meno consapevole - di una certa forma mentis codicistica".

    Questo è il link: http://www.idr.unipi.it/iura-communia/landi.html

    * Rosa Pastena

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  15. L’idea della “continuità” ha provocato nella storiografia giuridica italiana suggestioni diverse da quelle che documenta la storiografia giuridica d’oltr’Alpe. Calasso, nella sua “Storicità del diritto”, ci dice che il problema di continuità (e non di sopravvivenza) delle istituzioni giuridiche romane, non può esser posto negli identici termini e nello stesso linguaggio per i Paesi d’oltr’Alpe e per l’Italia dove quelle istituzioni sono nate e la continuità dunque è sentita come “pienezza di vita”. A differenza di altri diritti storici, come per esempio il romano e il germanico, i quali vissero per lunghi secoli nel loro territorio delle loro forze esclusive e solo più tardi risentirono dell’influenza degli altri diritti con cui vennero a contatto, diverse si presentarono le vicende del diritto in Italia dopo il crollo del mondo antico. Divenuta l’Italia preda dei barbari, nella vita giuridica italiana, accanto al diritto romano, si dispose il diritto germanico, importato dagli invasori e più tardi un terzo diritto si fece avanti e guadagnò rapidamente terreno: il diritto canonico. Quello che noi chiamiamo diritto italiano non sarebbe altro se non il frutto dell’ “amagalma”, secondo il Solmi, di questi tre diritti diversi, venuti a contatto e in contrasto: esso dunque sarebbe, per usare sempre le parole di Solmi, un “diritto derivato e composito”, a differenza dei diritti romano e germanico, definiti invece come “diritti di stirpe”. Vennero così gettate le basi della teoria dei “ fattori storici” o “ elementi costituvi” che ha dominato la storiografia giuridica italiana e che ha dunque aiutato gli storici del diritto ad avvicinarsi al problema della continuità. Ad esempio lo storico Nino Tamassia pose per la prima volta in Italia il problema della continuità nella forma scientificamente più corretta. Nella sua opera “L’elemento latino nella vita del diritto italiano”, il Tamassia considera la tradizione latina non come sopravvivenza, ma come processo di assimilazione e di ricreazione. Egli scrisse infatti: “ Perché il popolo latino non può aver continuato la sua vita, seguendo, modificando, trasformando, come ha fatto della lingua, il suo vecchio diritto?”.
    Enrico Besta invece sperimentò una strada nuova che, come ci suggerisce Calasso, doveva portare “ a cogliere il riversarsi del mondo antico nel mondo nuovo”. Questa strada fu quella del diritto volgare, intesa da Besta come “ complesso di sopravvivenze di regimi giuridici che non erano stati completamente sopraffatti dal romano, e, come un complesso di pratiche sgorgate, da tradizioni e da necessità delle vita, più che imposte dal rigore di una logica giuridica, avente, a sua premessa, il verbo legislativo”. In questo diritto volgare il Besta, respinta la tesi di Schupfer(che vedeva in perenne lotta il diritto romano e il diritto germanico), vide il mezzo in cui i due diritti antagonisti potessero incontrarsi permettendo una “fusione”, che non sarebbe stata possibile in nessun altro modo. Queste erano dunque le posizioni della storiografia giuridica italiana agli inizi del Novecento circa il problema della continuità che sono state ben argomentate da Calasso, il quale conclude il suo capitolo “Pensieri sul problema della continuità” con un bellissimo consiglio a quanti volessero affrontare lo stesso argomento. E’ necessario, per Calasso, purificare il linguaggio di storici, liberandolo dai relitti di concezioni, che hanno, ormai, esaurito la loro funzione scientifica e soprattutto da quel concetto di sopravvivenza, che rischierebbe di trasformare la strada maestra della Storia, in una sorta di via Appia Antica fatta di pezzi archeologici, sì suggestivi, ma estranei alla vita.

    Laura Infante

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  16. Salve a tutti,
    mercoledì ci siamo recate alla Biblioteca della Facoltà di Giurisprdenza della Sapienza per approfondire l'argomento riguardo al problema della "continuità"; mentre cercavamo la "Storicità del diritto" di Calasso,abbiamo visto un'etichetta sopra ad uno scaffale di libri con su scritto "Prof. Conte" e ci siamo incuriosite.I libri sullo scaffale erano "Servi medioevali.Dinamiche di diritto comune"; titolo a noi non nuovo in quanto richiamato nella nota 59 del capitolo I del nostro libro,ovvero nel paragrafo che tratta della stabilizzazione del testo normativo.Il riferimento viene fatto alla disciplina della c.d. "servitù della gleba": la regola consuetudinaria ovunque accettata era quella secondo cui al contadino,rimasto in stato di semilibertà per oltre tren'anni,si negava la possibilità di lasciare il fondo e quindi il servizio del signore.I glossatori interpretavano la regola come acquisizione di uno STATUS subordnato in virtù del trascorrere del tempo.Tuttavia la regola contrastava con un principio generale del Codice Giustinianeo; questo portò i giuristi a ritenere non sufficiente il trascorrere del tempo,bensì necessaria la dichiarazione di volontà del contandino cui il trascorrere del tempo si aggiungeva come conferma.In seguito alcuni processi si conclusero in favore dei rustici proprio perchè i loro signori non riuscivano a provare la dichiarazione di volontà.A questo proposito abbiamo letto le pagine del libro indicate nella nota: il Prof. sottolinea che le relative dottrine dei giuristi formulate in favore dei rustici asserviti potevano essere viste addirittura come movimenti di liberzione.A Bologna,l'ordinaento si modificò lentamente in tal senso.Intorno al 1220 per i rustici vigevano norme fortemente oppressive; in esse erano definiti MANENTES "coloro che si erano legati alla terra altrui vincolando se stessi e i propri figli a non abbandonarla senza il conseno del padrone".Il contenuto d queste norme è certamente opposto alla dottrina dei glossatori riguardo la doppia causa dell'asservimento: 1) il trascorrere del tempo 2) la dichiarazione di volontà.Lo statuto prevedeva invece di applicare alla libertà delle persone "un meccanismo di tipo prescrittivo".I glossatori non potevano avallare una così forte deviazione dai principi romanisti espressi in via generale da una norma del Codice,la quale escludeva l'estensione di un regime tipico delle cose anche alle persone.Il Prof. ricorda come a partire da Azzone viene rivolta contro lo statu la dottrina che richiedeva anche la dichiarazione di volontà di assumere la condizione coloniaria.Esiste infatti una "generalis ratio",scrive Azzone,secondo cui "è ingiusto legare per sempre al fondo la famiglia di colui che senza mai esprimere la propria volontà di asservirsi si sia comportato come MANENS".La "ratio" è molto incisiva,evidenzia il Prof.,ed echeggia motivi di carattere etico ai quali la società medioevale era molto sensibile.
    ...Continua...

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  17. ...Continua...
    Come detto all'inizio,il nostro intento era quello di approfondire quanto esposto dal Prof. nelle ultime lezioni riguardo al problema della "continuità".Nella "Storicità del diritto",raccolta fatta dagli allievi di F.Calasso nel 1966 dopo la sua morte (1965),abbiamo fermato la nostra attenzione sul capitolo intitolato "Pensieri sul problema della "continuità" con particolare riguardo alla storiografia giuridica italiana" (richiamato nella nota 1 del capitolo II che stiamo trattando; ovviamente abbiamo letto gli interventi fatti da Giuliano e Laura a questo proposito,non vogliamo essere ripetitive,ma,nonostante avessimo a disposizione i testi mercoledì,abbiamo potuto pubblicare il nostro intervento oggi).
    Innanzitutto Calasso affronta il problema della "formulazione" del tema che definisce "sopravvivenza delle istituzione giuridiche romane": sopravvivenza come resto di vita dopo che la vita vera e piena è finita.Si sopravvive ad una sciagura,ad una catastrofe,nota l'Autore,chiedendosi curiosamente se non sia una visione d'oltretomba.Ebbene,il primo tentativo di una ricostruzione storica del diritto romano dopo il crollo del mondo antico fu concepito proprio così; a partire da Savigny si parla di una "seconda vita" del diritto romano nel Medioevo,dopo il disfacimento dell'Impero d'Occidente.Calasso evidenzia che questa visione storica è ancora viva ai nostri giorni ed ha alimentato,come si temeva,pensieri d'oltretomba: Paul Vinogradoff ha definito questa "seconda vita del Diritto Romano dopo la scomparsa del corpo nel quale esso per la prima volta vide la luce" come la storia,quasi,di un fantasma.Questa impostazione però ha portato due risultati negativi.In primo luogo la storia della "seconda vita" del diritto romano,sottolinea Calasso,si è piano piano estraniata dagli svolgimenti delle storie dei popoli che hanno vissuto questa seconda vita inserendola nelle proprie strutture politiche e sociali e ciò avrebbe testimoniato una continuità delle istituzioni giuridiche romane,senonchè si è preferito,"per un malinteso omaggio a Savigny",parlare di "storia di un fantasma".In secondo luogo questa impostazione ha portato la deformazione delle storie giuridiche nazionali "impoverite della linfa vitale che avevano sicchiata profusamente dal vecchio tronco del diritto romano".L'Autore suggerisce una più consapevole impostazione del problema storico della "continuità",che aiuterà a vedere sotto una nuova luce l'unità di questa grande storia,come storie di popoli,e non una seconda storia del diritto romano.Queste storie di popoli hanno rivelato i motivi comuni di una fondamentale unità che appare come la prima realizzazione storica dell'unità europea.
    ...Continua...

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  18. ...Continua...
    Ma che cos'è che "continua",si chiede l'Autore,che ricorda come H.Mitteis abbia ritenuto la scienza del diritto come il terreno più fecondo per sperimentare il problema della continuità.Calasso ricorda che stiamo ragionando sul terreno delle istituzione giuridiche che costituiscono il tessuto connettivo di un ordinamento giuridico,pertanto la lacerazione di questo segna la loro fine.Proprio questo assunto potrebbe nuovamente giustificare quel concetto di sopravvivenza precedentemente evidenziato come visione d'oltretomba.Poichè il problema della continuità delle istituzioni giuridiche si pone di fronte alle grandi crisi dei popoli provocate dal crollo dell'ordine giuridico,c'è un punto fermo che Calasso ritiene doversi tenere a mente: nei momenti di crisi "i popoli possono far smarrire il senso della legalità,non perdono il senso della giustizia".Come senso di giustizia s'intende "il deposito di un'eperienza vissuta di secoli o di millenni,che nei grandi sconvolgimenti della storia ritorna alla luce come le fondamenta di un edificio crollato".Si tratta quindi di esperienza storica,ma lo studioso delle istituzioni è incline a dimenticarsene "per l'ansia di ricostruire i pezzi di un edificio distrutto".Calasso ritiene che a questo punto,al posto della storia nasca una "sorta di mineralogia del diritto" dove le istituzioni sono relitti diun mondo scomparso.Deriva direttamente da questa concezione la c.d. "storia dei dogmi",definita MONSTRUM,contraddizione in termini che nasce dall'errore che è alla base della suddetta concezione.Secondo Calasso il problema della "continuità" è stato posto per la prima volta in Italia nella forma più scientificamente corretta da Nino Tamassia (senatore e storico del diritto),la cui opera è volta alla ricerca della tradizione latina intesa non come sopravvivenza,ma come processo di assimilazione e di ricreazione.Dunque Calasso raccomanda di lasciare per sempre da parte il termine antistorico di sopravvivenza,l'idea di continuità è intesa come processo costante di assimilazione e di ricreazione "e non come alchimistica combinazione di elementi o fattori" e,così intesa,avrebbe potuto scoprire "le grandi arterie" attraverso cui potesse fluire un processo vitale.
    L'Autore conclude mettendo in luce che,se non si abbandona questo conetto di sopravvivenza,si rischia di traformare "la strada maestra della storia in una sequenza di pezzi archeologici,ricchissimi di suggestioni ma estranei alla vita".Si parli pure di continuità,ma come processo vitale di assimilazione e di crescita che tutti i popoli d'Europa designano con il nome di CIVILITAS.

    Silvia Codispoti e Giovannina Damiani.

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  19. Leggendo la dispensa inviata per posta eletronica è un po' più chiara la questione di Gerstungen soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte di cui certi termini non si reperivano sul dizionario. Per quanto riguarda la Gewere ho trovato una antica trattazione su "Enciclopedia giuridica ovvero esposizione organica della scienza del diritto e dello Stato" di H. Ahrens, Milano 1857 : "fin dagli antichi tempi conoscevano i tedeschi la proprietà limitata ai beni mobili, al cortile ed agli edifizii, ma non sulla campagna, la quale non poteva tenersi solo in temporaneo possesso. Dopo la trasmigrazione dei popoli e compiuta la conquista si formò dalla parte di terra assegnata a ciascun libero Germano, una proprietà veramente libera ed ereditabile che si chiamò allodio, quantunque con questo stesso nome si designasse anche la sostanza lasciata da un defunto, nonché il complesso dei beni costituiti in proprietà. Da siffatto uguagliarsi dei concetti di sostanza e di proprietà si spiega come il diritto tedesco ammettesse anco una proprietà dei diritti (proprium) che si incarna nel diritto del commercio e passò nei moderni codici. Come nozione distinta dalla proprietà si formò ben presto il concetto del possesso, la guarentigia (Gewere), e si sviluppò in una direzione staccantesi dal diritto romano. Divenendo familiare il diritto romano, fece parte del diritto comune la fine teorica sul possesso propria a quel sistema, ma la veduta giuridica tedesca non si perse già con la parola in cui si manifestava, ma imase salda nella vita del traffico e fu accolta in importanti applicazioni nei nuovi codici. Noi non segneremo qui se non le essenziali differenze della germanica guarentigia (Gewere) sulla cui natura corrono ancora di molte discrepanze tra i fautori del sistema germanico.

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  20. ...le divergenze dal diritto romano si manifestarono nel rapporto della guarentigia tedesca con quel sistema giuridico, nonché nella mancanza ad essa inerente dei mezzi giuridici possessorii e della vera usucapione, come pure nell'estendere il concetto di quella, fino a renderlo analogo alla nozione di proprietà. La guarentigia (Gewere da wern, wehren, difendere, da non confondersi con Gewahr, Geware, malleveria p.e. per difetti) esprime nella sua origine soltanto la tutela o difesa d'una proprietà, tutela a questa sempre inerente secondo il diritto dei popoli, ed accenna anche alla difesa o tutela di se stessi. Non occorrendo nei remoti temi la guarentigia se non per i fondi, ne seguiva che venisse concessa per assegnamento o investitura, vestitura, ed il rapporto che ne derivò verso la cosa fu detta Gewere, nome che in seguito indicava lo stesso fondo. Ma ben presto si capì che la sola investitura non garantiva il diritto ma si potesse anche supporre un possesso acquistato per illegittima investitura, in maniera che una cosa appartenesse ad un altro come proprietà senza che ne avesse l'investitura o viceversa. Quindi originò nel medio evo il concetto della guarentigia come rapporto garantito dal diritto, cioè quale relazione garantita di una persona verso una cosa, in breve, il rapporto giuridico di tutela. Da questo si può intendere, scostandosi dal concetto romano del possesso, come la nozione della guarentigia la si applicasse ad ogni rapporto verso una cosa, quando questo rapporto esigesse unta tutela e specialmente al possesso corporale che si chiamava la guarentigia esigibile; come pure a tutte quelle relazioni nelle quali convenisse guardare un rapporto giuridico qualunque verso una cosa, in modo che il conduttore il mutuatario, il depositario, fino al possessore di un oggetto rubato in quanto egli si ritrovasse difeso da ogni arbitrario attacco, avevano una guarentigia. E da ciò pure si spiega come un simile concetto lo si applicasse anche alla proprietà, per quanto questa era un diritto da tutelarsi sulla cosa, o si chiamava la guarentigia propriamente detta.

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  21. Inoltre, potendo avvenire che un oggetto fosse in rapporto giuridico con varie persone, ne discendeva che vi fossero parecchie guarentigie circa una sola cosa, come la guarentigia della proprietà con quella dell'enfiteusi, e così via. Da ciò si scorge applicarsi la guarentigia non meno del concetto di proprietà, anche ai diritti, alle pretese richiedenti replicate prestazioni, come nei livelli e nelle rendite. Pertanto il concetto della guarentigia si appose dapprima soltanto ai fondi, poi ai beni mobili e infine anche ai diritti. Una conseguenza del concetto tedesco di guarentigia la quale non si contrappone come nudo fatto al diritto era che, in origine, il diritto germanico non conoscesse rimedi giuridici prettamente possessori, quantunque come fosse il caso di spossessamento o spoliazioni violente, si usasse una rapida procedura; per la qual cosa solo dopo la pace territoriale del 1821 e sotto l'influsso del diritto romano e canonico si distinse l'azione possessoria da quella pretoria. Un altro corollario lo si riscontra in ciò che il possesso di una anno e un giorno non fondasse per nulla una vera prescrizione, dovendo essere il possesso convalidato dal giuramento, il quale rappresentava il diritto; più tardi si formò la prescrizione quando smesso il giuramento andava innanzi la cessione giudiziaria. Poiché fu adottato il diritto romano, ebbe vigore universalmente la sua dottrina del possesso, ma la giuridica teorica tedesca non venne dimenticata sì che ebbe per quanto concerne l'estensione del concetto ad essere accolta nei tre codici più recenti.

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  22. Nella nostra ricerca abbiamo preso in considerazione il fenomeno della documentazione nel passaggio fra tarda antichità ed Alto Medioevo, analizzando il punto di vista della storica Giovanna Nicolaj. Il diritto e l’ordinamento sociale promanano dalla legge scritta, nelle sue varie forme, e dalla consuetudine. La documentazione ha operato molte volte essa stessa come consuetudine; in età di leggi forti e sistematiche, come nel tardo antico, la documentazione di atti privati spinse sulla norma tanto da modificarla in seguito a mutamenti di mentalità. In età di poche e povere leggi, come nell’alto medioevo, la documentazione, privata e pubblica, produsse diritto in ambito sia privatistico che pubblicistico, colmando i vuoti. Se si osserva il passaggio tra questi due periodi, Nicolaj afferma che si passò da una società popolosa, sviluppata e complessa ad insediamenti dispersi e arcaici; da un ordinamento giuridico articolato in una cornice statale ad ordinamenti lacerati, un misto di romano e di barbarico, in gran parte prodotti da consuetudini e da diritti volgari. Il fenomeno della documentazione accompagnava questo cambio d’epoca. Si passava da un’immensa quantità di scritture, di varie funzioni e generi a ridotte scritture altomedievali, di pochi generi e di forme scarne. Per esempio, per il venir meno della forza delle istituzioni pubbliche e dei confini fra pubblico e privato, i documenti dei re assumevano nel testo e nel formulario i caratteri modesti di un documento privato. Un problema interessante che si pone è quello dei “tramiti” della documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Innanzitutto erede del patrimonio di Roma, almeno di quello non andato perso, era la Chiesa, questa conservava proprio a Roma un insieme di scritture. Un secondo tramite era costituito in Italia da un laicato di scrittori, detti notarii , che riprendevano tracce e modelli antichi. Chiesa e notai posero quindi in Italia sui resti del mondo antico le fondamenta della gran parte della documentazione altomedievale. Da questi scrittori dell’ VIII secolo si andò sviluppando il notariato italiano e da questo i giudici. L’ Italia e la Chiesa fornirono alla cancelleria dei Carolingi quell’ insieme di forme imperiali e bizantine che formeranno il documento sovrano carolingio, considerato “la madre di tutti i documenti sovrani occidentali”. Per Nicolaj la storia della documentazione muoveva quindi i suoi primi passi nel segno della continuità, non solo riferita a singoli elementi e caratteri di documenti ma intesa come uno sforzo di ripresa, un nuovo impegno di definizione di regole ed ordinamenti per la società.

    Claudia Di Pasquale, Emilia De Cupis, Serena Pecci

    Fonti: G. Nicolaj, “Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo”, in “Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda Antichità e alto Medioevo”, Spoleto, 1998.

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  23. Salve a tutti!!dopo la lezione odierna dove abbiamo parlato dell'episodio di Canossa ho pensato fosse interessante ricordarlo qui sul blog. La ricerca che ho fatto è molto semplice, i dati che fornisco sono infatti tratti da Wikipedia.

    Innanzitutto bisogna ricordare che il regno di Enrico IV si basò sul tentativo di rafforzare il potere imperiale e la sua autorità trovando l'appoggio della nobiltà ma anche mantenendosi l'appoggio del papato e della Chiesa.
    Il suo obiettivo venne messo in crisi quando nel 1072 Enrico IV decise di assegnare a Tedaldo la Diocesi di Milano divenuta vacante.
    Questo fatto scatenò una vera e propria diatriba con il pntefice Gregorio VII che si concluse con la scomunica dell'Imperatore. Questo era un fatto molto grave in quanto permetteva ai sudditi di non seguire le direttive dell'Imperatore.
    Questo fatto diede inizio alla cosiddetta lotta per le investiture e si concluse con il celebre episodio di Canossa. L'imperatore e la suocera, la contessa Adelaide, si recarono al castello della marchesa Matilde dove alloggiava il Papa nell'inverno tra il 1076 e il 1077. Vennero costretti per penitenza a rimanere inginocchiati con il capo cosparso di cenere per tre giorni e tre notti sotto una bufera di neve finché l'imperatore ottenne il perdono grazie anche all'intermediazione della marchesa Matilda e del padrino di Enrico IV, l'abate Ugo di Cluny.
    Interessante è anche ricordare come l'episodio anche se non ricordato da tutti sia diventato anche un'espressione di uso comune che indica quando una persona, avendo torto, si umilia per chiedere il perdono.

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  24. ...segue...
    Scusate!!ho dimeniticato la firma al mio commento: Elena Lauretti

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  25. Riguardo alla riforma gregoriana di cui oggi abbiamo parlato a lezione ,uno dei più celebri documenti della politica gregoriana si è detto è il dictatus papae.
    Durante la ricerca da parte dei seguaci di Gregorio VII di testi che dovevano provare le regole contenute nel Dictatus papae doveva essere capitato nelle loro mani un esemplare almeno di parte del Digesto. Ben 93 frammenti ne erano stati introdotti in una collezione canonica chiamata Britannica perchè il manoscritto che ora la contiene si trova ora al British Museum di Londra,ma che fu certamente composta a Roma.La Britannica contiene con ordine in giusta successione i passi del Digesto tratti dai primi 24 libri e indica di ciascuno esattamente il libro e il titolo in cui è contenuto.
    La riforma gregoriana riveste un ruolo fondamentale per il recupero dei testi giuridici giustinianei , tra cui soprattutto il Digesto.
    Ma non è stata la sola:
    la prima riapparizione del Digesto avvenne nel corso di un processo civile .
    Siamo nel marzo 1076 a Marturi, nel Senese.
    Il monastero di S.Michele rivendica alcuni beni che gli erano stati donati un'ottantina di anni prima dal marchese Ugo di Toscana ma che si trovavano nelle mani del marchese Bonifacio che amava spogliare chiese e conventi a vantaggio proprio e dei propri vassalli.
    Invano il monastero aveva sollecitato la restituzione . La prescrizione intanto era scattata e il possessore si riteneva ormai al riparo da ogni azione di rivendica.
    La corte che si riunisce nel 1076 con grande abilità aggira l'ostacolo dell'avvenuta prescrizione invocando un testo del Digesto, un passo di Ulpiano che riportava l'editto pretorio con cui si concedeva la restitutio in integrum prevista di regola per i minorenni ma in due casi anche per i maggiorenni : l'assenza prolungata di un ufficio pubblico e la mancanza di giudici a cui ricorrere .La denegata giustizia che aveva patito il monastero rientrava proprio in quest'ultima fattispecie.
    Lavinia Masini

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  26. Scusate ho dimenticato da dove ho preso quanto ho scritto:
    "Le grandi linee della storia giuridica medievale" Ennio Cortese 2000
    Lavinia Masini

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  27. Ho una correzione da fare ! Il marchese Bonifacio non era il terzo possessore dei beni del monastero di S.Michele , ma lo era un certo Sigizo di Firenze che approfittò dell'opera di spoglio fatta dal marchese Bonifacio.
    Lavinia Masini

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  28. Ho trovato il testo tradotto del Placito di Marturi che ho descritto sopra :

    Breve riasunto a vantaggio dei tempi futuri di come, alla presenza di Nordillo, messo di Beatrice, signora e marchesa, e di Giovanni visconte, nel corso di un giudizio con alcuni residenti, cui parteciparono il giurista Pepone e il giudice Guglielmo, unitamente a Rodolfo figlio di Signore, Rolando figlio di Rustico, Adilberto figlio di Baroncello, Stefano figlio di Petronio, Benzo figlio di Benzo e Signorotto figlio di Bonizio, ed alcuni altri, Giovanni, avvocato della chiesa e del monastero di San Michele sito nel castello (che è chiamato) di Martuli, insieme con Gerardo, preposto della stessa chiesa e del medesimo monastero, si scontrò ed ottenne sentenza favorevole ai danni di Sigizone da Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di Sant‘Andrea, situate nel luogo di Papaiano che erano state cedute al monastero dal marchese Ugo, cui, a sua volta erano state cedute da Vuinizio, dandone prova attraverso una chartula.

    Contro questa tesi il citato Sigizone fece obiezione, opponendo l‘intervenuta prescrizione e dicendo che su quelle terre per le quali era causa era stato esercitato un possesso che fra lui e suo padre ammontava a oltre quarant‘anni. La difesa del cenobio, dopo aver replicato, confutò l‘eccezione di Sigizone, sostenendo che nel periodo intercorso, durante la lite, i beni erano stati rivendicati . E prodotti tre testi adeguati, nelle persone di Giovanni avvocato della citata chiesa, Stefano figlio di Petronio e Adilberto figlio di Baroncello, tutti dissero che l‘Abate Giovanni aveva rivendicato quelle terre al marchese Bonifacio e l‘abate Guidrico al duca Gotofredo ed alla contessa Beatrice: e giurarono in tal senso. E, proprio in questo modo, l‘avvocato Giovanni, con la mano sui vangeli fece giuramento; anche Stefano e Adilberto volevano giurare, ma entrambe le parti furono d‘accordo che il giuramento del solo avvocato fosse sufficiente. Esposte le prove, il citato Nordillo, messo della signora Beatrice più volte nominata, considerata con attenzione la normativa contenuta nei libri dei Digesta, per la quale il pretore sanciva la restitutio in integrum a favore di quei soggetti che non avevano potuto far valere i loro diritti per mancanza di giudici, dispose la restitutio in integrum a favore del monastero di San Michele e della chiesa, concedendogli ogni diritto e l‘azione che aveva perduto in ordine alle terre ed ai beni che furono di Vuinizo e che lo stesso marchese Ugo attribuì e conferì alla chiesa di San Michele.

    Atto redatto nell‘anno 1075 di nostro Signore Gesù Cristo, mese di marzo, nel borgo di Martuli, nel territorio fiorentino. Io Nordillo, in qualità di scrivente, confermo quanto detto

    Lavinia Masini

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  29. Ancora, nel periodo che stiamo trattando ora, 1050/1100, ci troviamo di fronte il problema delle falsificazioni. Si continua ad avere l’esigenza di un controllo sulla correttezza del testo, poichè ormai non erano più i testi a fare la legge, ma gli autori stessi, inventando.
    Dal tempo delle lettere di San Paolo pseudoepigrafiche, risalenti all’epoca romana ( I-II secolo), alle falsificazioni filo imperiali, del XI secolo, la falsificazione trova il suo culmine nel medioevo. Era diffusissimo il timore delle carte false private, ed erano falsi numerosi atti normativi, basti pensare che dei diplomi merovingi editi è imitata circa la metà, sono spuri quasi 100 dei 262 di Carlo Magno, e almeno il 10-15% di quelli successivi della casa carolingie e di sassonia. Si pensi che un convegno internazionale sui falsi medievali, organizzato nel 1986 a Monaco dalla società dei Monumenta Germaniae Historica, ha prodotto cinque imponenti volumi di relazioni; ovunque, in Italia e in Europa, la ricerca storica sull’età medievale si è posta nel passato, e si pone tutt’ora, come necessità preliminare l’individuazione e la separazione dei documenti falsi da quelli autentici.

    Tutti questi falsi hanno inciso sulla storia in generale, sulla storia della chiesa ed hanno avuto un rilievo politico e giuridico;

    continua

    Francesca Finocchi

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  30. Con le lettere di San Paolo pseudoepigrafiche, sebbene non costituiscano un falso medievale in senso stretto in quanto risalenti all’epoca romana, permettono di iniziare a cogliere i concetti di authenticum, auctoritas e veritas che sono alla base della nozione medievale di falso.
    Le Decretali pseudoisidoriane del IX secolo, invece, sono il prodotto di un’elaborata opera di
    falsificazione che implica la fusione di vari pezzi autentici presi da fonti ecclesiastiche e laiche,
    ritoccati e forniti di nuove e autorevoli paternità canoniche. Il falsario non si limitò a copiare ma
    interpretò e adattò ai diversi contesti frammenti derivanti da fonti eterogenee: Bibbia, il Diritto
    romano, le legislazione franca e visigota, i testi conciliari, le lettere papali autentiche, statuti locali,
    scritti teologici, opere di storia. Attribuì quindi tali documenti a papi e illustri personaggi dei primi
    secoli per conferire autorevolezza al testo, in linea con la consuetudine pseudo epigrafica diffusa e
    comunemente accettata fin dal I secolo e presente nelle lettere paoline. Questo è uno dei motivi per
    cui nell’ottica medievale non erano considerate un falso. A ciò va aggiunto che nel medioevo con il
    termine “Authenticus” si esprimeva non il concetto di vero, ma di originale, s’indicava cioè l’autoritàe l’attendibilità del documento derivante dalla potestas che lo aveva elaborato o recepito e fatto proprio.
    Se la Chiesa recepiva ufficialmente documenti teologici o normativi, tali documenti, anche
    se spuri o senza autore, erano considerati autentici, viceversa testi originali per contenuto e paternità non erano considerati autentici se non riconosciuti. La Chiesa aveva recepito e corredato di un’autorità non discutibile la Collezione Pseudoisidoriana perché l’autore non si riprometteva affatto di indurre qualcuno in errore, ma, al contrario, di giovare alla Chiesa dei fedeli predisponendo un insieme di verità dottrinali e norme sull’organizzazione della chiesa e sui rapporti tra vescovi, nobiltà e papa, necessario per colmare il vuoto normativo dell’IX secolo.
    Le falsificazioni furono uno strumento usato anche dall’imperatore. Nell’XI secolo lo scoppio della lotta per le investiture vede il fiorire di numerosi scritti sia in ambienti gregoriani in appoggio del papa che in ambienti riformisti o cesaristi come quello di Ravenna. I dotti cesaristi erano spesso ecclesiastici che difendevano le prerogative imperiali non solo scrivendo “libelli de lite” infarciti di citazioni sacre, tra i quali il più famoso è la “Defensio Henrici IV Regis” del 1084, ma anche elaborando ardite e fantasiose falsificazioni. In particolare tre sono le falsificazioni anti-gregoriane più importanti;

    continua

    Francesca Finocchi

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  31. Hadrianum (Decretum Hadriani I), Privilegium maius e Privilegium minus., e mirano tutte a fondare il potere imperiale su una falsa "lex regia de imperio" (legge regale sul monopolio della sovranità), un documento che attesta l'alienazione (ossia il trasferimento) irreversibile ad un sovrano di ogni potere che precedentemente spettava al popolo.
    Nel caso dell’Hadrianum (Decretum Hadriani I), un falsificatorio e filoimperiale “libello de lite” che
    contiene la narrazione del soggiorno fatto da Carlo Magno a Roma nel 774, all’epoca della
    conquista del regno longobardo. Insieme con papa Adriano, egli avrebbe riunito un sinodo nel
    patriarchio lateranense con larga partecipazione di vescovi, abati, giudici, legum doctores, clero e
    popolo romano. All’ordine del giorno sarebbe stato messo il problema di rapporti tra la Sede
    Apostolica e l’Impero, nonché la definizione della dignità del patriziato: questioni sulle quali in
    tutto il mondo, dice il documento, dominava l’errore (“nimus error crescebat universo orbi).
    L’assemblea del 774 avrebbe ravvisato che il popolo romano nei tempi passati aveva già deliberato
    il trasferimento di ogni potere decisionale all’imperatore con la celebre “lex regia de imperio”.
    Il documento quindi attesta che papa Adriano e lo stuolo di partecipanti alla riunione, mossi da
    tanto esempio, avrebbero conferito a Carlo magno il patriziato e al contempo il diritto di eleggere
    il pontefice e di ordinare la Chiesa.
    Mentre la coppia di falsificazioni, Privilegium maius e Privilegium minus (774) consiste in documenti
    attribuiti all’antipapa Leone VIII (963-964) per ribadire le disposizioni dell’Hadrianum a favore di
    Ottone I. In particolare il Privilegium maius richiama la lex regia mostrando di averne notizia dalle
    Istituzioni di Giustiniano (Inst.1.2.6) e la interpreta per la prima volta esplicitamente come
    un’alienazione irrevocabile.
    Perciò, l’intervento falsificatorio consistette nell’arbitraria creazione testi inesistenti e
    nell’invenzione di un episodio del passato collegato con l’età romana e perciò autorevole.
    Questo è sicuramente un vero e proprio falso, peraltro fantasioso e finalizzato solo a soddisfare
    velleità cesaropapiste dell’imperatore.
    Un intervento di falsificazione identico a quello che era già stato compiuto dalla Chiesa con la
    Donazione di Costantino per creare una base al potere cattolico dei pontefici.
    Ed è così che inizia a dilagare sempre di più questo fenomeno, specialmente in un epoca dove ci si incomincia a rendere conto di come un diritto stabile e certo, sia più utile e necessario.


    Francesca Finocchi

    - Falsificazioni medioevali, Corso di Istituzioni religiose, Russo
    - Lunga storia di falsi e falsari, Preto
    - Falsi storici e falsari nell’Europa medioevale e moderna, Pfeto

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  32. scusate, se gli ultimi due post sono venuti
    con le frasi a pezzi,
    ma ho spinto qualcosa di sbagliato perchè ora me li scrive tutti così!
    Francesca Finocchi

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  33. Leggendo il testo del professore, “Gewere, vestitura, spolium: un’ipotesi di interpretazione”, mi sono soffermata sul concetto di gewere - possesso, prendendo spunti da Grossi, “Scienza giuridica italiana. Un profilo storico” e su Sacco, “Il possesso”.
    Ogni legislatore si trova a dover scegliere fra la protezione del potere di fatto qualsiasi, e la protezione del potere di fatto simmetrico rispetto al potere del proprietario.
    Il diritto romano mise in atto la protezione del potere di fatto modellato sul potere dominicale. Il filo del discorso non si spezza per il fatto che alla proprietà (e al potere corrispondente) furono equiparati gli altri diritti reali.
    Il diritto germanico conosceva – e metteva al centro del diritto (oggettivo) sui beni – la Gewere, signoria di fatto di origine non viziosa ( e non simmetrica né parametrabile ad una proprietà diversa da questa signoria, per la buona ragione che mancava ogni forma di signoria giuridica diversa dalla Gewere).
    La coabitazione di modelli romani e germanistici nell’Europa del diritto comune ha prodotto situazioni normative cui l’analisi giuridica ha dedicato concettualizzazioni e apprezzamenti votati dall’inutilità perché tentano di cogliere il razionale là dove c’è soltanto la storia con i suoi capricci.
    Il diritto canonico doveva ampliare la protezione prevista dal diritto romano contro la violenza, e in questo senso doveva portare ad una rivalutazione della posizione del detentore.
    Su un altro lato del fronte, viceversa, il diritto francese, dovendo dare forma compiuta alla complainte, messa al servizio del soggetto della saisine, identificava questo soggetto con il possessore (in senso stretto), immobiliare qualificato (e modellava la complainte, all’incirca, sulle azioni a difesa della proprietà).
    Diritto canonico e diritto francese scalzavano la tradizione romanistica in un periodo storico in cui la Gewere, così o altrimenti denominata, prendeva una posizione centrale nel diritto consuetudinario francese e nel diritto commerciale.
    Questa situazione complessa è alla base di un conflitto teoretico maturato e verbalizzato come contrapposizione di concetti, mentre si basava su una contrapposizione fra tradizioni storiche opposte. Nel secolo scorso, Savigny si schi8erava infatti per la concezione del possesso come caratterizzato dall’intento di essere proprietario, e qualche decennio più tardi Jhering abbracciava la concezione del possesso come potere di fatto indistinto. Essi affermavano entrambi di volere interpretare fonti romane; in realtà, sceglievano fra un diritto romano, che i contatti con altri ordinamenti avevano inguaribilmente eroso, e il diritto germanico.
    Le codificazioni hanno dovuto scegliere. Il Code civil se si è rimesso agli interpreti per quanto ha tratto alle azioni possessorie immobiliari, ha regolato l’azione recuperatoria mobiliare (azione indistinta, chiamata revendication, ma assorbente di ogni protezione possessoria) verniciandola con la terminologia “romanistica”, ma tenendo in piedi le soluzioni operative proprie del regime della Gewere. Il BGB, con l’aria di scegliere la soluzione romanistica jheringhiana, media la concezione del possesso come Gewere e le linee cardinali della rivendicazione romana.

    ...Continua...

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  34. ...Vedi sopra...

    Il fervore della officina giuridica novecentesca è colto senza prevenzioni formalistiche o legalistiche, ma anche senza la spocchia dello scienziato cui ripugna la grossolana attualità quotidiana: legislatori, giuristi, giudici, probiviri, arbitri, strutture collettive private sono ormai la “ compagnia folta” chiamata a produrre diritto. I sentieri del diritto vivente e della legislazione sociale si congiungono nella formazione di quella creatura giuridica tutta nuova che è il diritto del lavoro.
    Una volta postosi su questo osservatorio spazioso, non è difficile al giurista di intravedere il senso della linea e gli esiti della linea; infatti “le forme nascenti del contratto e dell’arbitrato collettivo, legate storicamente non logicamente ai conflitti del lavoro, frutto d’una tendenza ben più vasta e più profonda, lasciano intravedere una lontana modificazione nel concetto della legge e nel concetto dello Stato”. Dal ristretto terreno degli infortunii l’ala del giurista risale alla teoria del rischio professionale, alla struttura del contratto di lavoro e in un continuo crescendo ai grandi temi costituzionali dello Stato e della legge ben fortificati all’interno del sacrario borghese; quando il giurista si spoglia della vesta angusta dell’esegesi, può diventare il percettore più puntuale dei mutamenti radicali della storia.
    Dal campo giuscommercialistico e giuslavoristico dominati dalla prassi e ovviamente ben immersi nella attualità economica e sociale vanno a investire anche il campo immacolato della “ragion civile”: è infatti proprio nel 1915 che il civilista Enrico Finzi pubblica una indagine ponderosa su “Il possesso dei diritti”. Non è (né vuole essere nella mente dell’autore) una delle tante monografie sistematizzanti questo o quell’istituto; è piuttosto un discorso sul metodo, perché è l’indicazione di un nuovo osservatorio fecondissimo da cui guardare l’intera realtà giuridica o una buona fetta di essa: esaminare gli istituti giuridici quasi contro luce, partendo dalla loro ombra sulle cose più che dalle linee della loro normale figura.

    ...Continua...

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  35. Vedi sopra...

    Spieghiamoci meglio. Finzi invita a esaminare l’ordinamento giuridico non come se fosso una collezione museale di modelli, più adatti a popolare un manuale scolastico che una esperienza viva, ma nella sua compenetrazione coi fatti, nella sua dimensione semisommersa che ha il pregio d’essere offensiva o tendente all’effettività. Il campo è tutta questa vasta gamma di rapporti che non possono dirsi rapporti giuridici perfetti per il mancare di alcuni presupposti che l’ordinamento prevede necessari alla loro costituzione, ma nei quali, per il verificarsi degli elementi formali, “è avvenuta di fatto l’investitura di un diritto a favore di tal persona cui quel diritto giuridicamente non spetterebbe”. Rapporti di fatto soltanto nel senso del loro raffronto ad un modello di rapporto perfetto e assolutamente tipico, che un formalismo miope potrebbe condannare nella fossa delle invalidità, ma che invece l’ordinamento stesso, per le istanze sociali da cui è mosso, recupera alla dimensione della giuridicità ad un più basso livello possessorio, facendone tanti possessi di diritti costruiti sulla analogia economica – sociale col rapporto perfetto.
    Enuncia Finzi: “ Io affermo come possibile accanto a ciascun rapporto giuridico un altro rapporto giuridico il quale ha per fatto giuridico l’investitura in quel rapporto e per contenuto la mera possibilità legale di esercitarne il contenuto”; cioè una figura universale, il possesso dei diritti, la dimensione possessoria dei diritti, quasi come uno strato del giuridico non del tutto sotterraneo e non del tutto palese, ma certamente efficace nelle vicende della società, che si giustappone al sistema formale dei rapporti tipici come l’ombra all’oggetto soprastante.
    Quel che qui preme di sottolineare è che una dimensione di effettività si viene ad aggiungere alla dimensione della validità. Nel 1915, anno turbolento, l’anno di ingresso attivo dell’Italia nella grande tragedia bellica, Finzi faceva propria la lezione del suo maestro Giacomo Venezian e la riproponeva, corredata con un ammirevole apparato di cultura giuridica, all’attenzione degli scienziati italiani. Finzi e Venezian appartengono allo stesso filone di pensiero, appartato e minoritario, e perseguono un medesimo fine: liberare la scienza giuridica dai lacci del formalismo legalista e recuperare (termine caro a Finzi), il vigoroso livello dell’effettività.


    Eleonora Cannatà

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  36. Salve a tutti!!!dopo la lezione di qualche giorno fa su Graziano e il suo Decretum, nella biblioteca di facoltà ho trovato a proposito un interessante articolo di Mario Ascheri. Si tratta di una relazione che il Professore fece a un Convegno di Chiusi nel 2007; il titolo del brano è "L'importanza del Decretum di Graziano" ed è contenuto nel libro " Graziano da Chiusi e la sua opera" che raccoglie tutti gli interventi del predetto Convegno, edizione Luì del 2009.

    Per prima cosa troviamo una breve descrizione del contesto storico in cui operò Graziano. Ci troviamo tra il XI e il XII secolo, in pieno periodo di conflitto tra Papato e Impero per la supremazia nella Chiesa, l'epoca nota come quella della "lotta per le investiture".
    Durante questa epoca, proprio perchè non era chiaro chi stesse ai vertici della Chiesa e il Vescovo di Roma era un semplice Vescovo come tutti gli altri, circolavano diverse raccolte di norme canoniche che variavano da luogo a luogo e anche da Chiesa a Chiesa mancando totalmente di uniformità. Un esempio erano le "penitenziali" ovvero delle raccolte in cui si stabilivano le pene per ogni peccato che cambiavano però da luogo a luogo.
    In questo contesto di estrema varietà e confusione, le raccolte che circolavano tentavano di mettere un po' di ordine nel diritto della Chiesa. Esigenza che si rafforzò dopo la nascita della Scuola di Bologna che con Irnerio e i suoi seguaci cercò di dare una stabilità e un ordine al diritto civile e al suo studio. Graziano iniziò la sua opera di armonizzazione delle norme canoniche negli anni successivi al Concordato di Worms tra Papato e Chiesa che avevano con esso raggiunto una tregua nella loro acerrima battaglia per la supremazia.
    Il Decretum si compone di fonti piuttosto varie: passi delle Sacre Scritture, norme di diritto romano, scritti dei Padri della Chiesa, norme stabilite da Papi e Concilii. La particolarità di esse è che spesso, si trovavano in contrasto tra di loro, perciò Graziano e i suoi seguaci vi apposero dei "dicta" cioè delle loro interpretazioni per armonizzarle; da notare che il titolo originale dell'opera era "Concordia discordantium canonum". Questo testo ebbe subito un enorme successo e si diffuse presto nei tribunali ecclesiastici di tutta Europa. Nacque anche la scuola canonistica dove il Decretum veniva studiato e glossato al pari del Corpus Juris Civilis nella Scuola bolognese. La centralità di questo testo, il suo ruolo di fulcro per il diritto canonico è testimoniato anche dal fatto che negli anni successivi alla sua pubblicazione vari Pontefici (si ricorda soprattutto Alessandro III) ne spiegavano le norme con dei loro atti, le famose Decretali anch'esse frutto di studio da parte dei decretalisti che si aggiungevano così ai decretisti che invece studiavano il Decretum.

    ...segue...

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  37. ...segue...

    Nel corso dei secoli il testo ha sempre tenuto vivo l'interesse degli studiosi e non solo, si ricorda la Summa che ne fece Uguccione da Pisa, la lunga discussione sull'autenticità della donazione di Costantino che Graziano riporta, le versioni critiche fatta nel settecento da Bohmer e Friedberg. Importante anche ricordare che il Decretum è rimasto al centro del diritto canonico fino al 1917 quando è stato sritto l'attuale codice canonico e che le uniche significative modifiche le subì nel 1582 all'indomani del Concilio di Trento che rese indispensabile un adeguamento al mutamento dei tempi.
    Importante ricordare anche come a Graziano è attribuito il merito di avere per la prima volta separato il cosiddetto foro interno da quello esterno, cioè gli affari che riguardano unicamente la fede e quelli che invece incidono nel diritto. Questa idea è anche riportata da Dante Alighieri nel canto X del Paradiso: " Quell'altro fiammeggiare esce del riso/Di GRazian, che l'uno e l'altro foro/Aiutò sì che piace in paradiso". In realtà il diritto e la teologia spesso nell'opera ancora si confondevano e spesso per risolvere casi specifici della vita dei fedeli si accendevano dibattiti tra teologi e giuristi. A Graziano va comunque il merito di aver riconosciuto come alcune tematiche, anche all'interno della Chiesa (vedi l'organizzazione interna per esempio) trascendano l'aspetto della fede e interessino invece quello giuridico.
    Questo primo abbozzo di separazione, conclude il Professore, ha posto le basi per il diritto della società odierna europea, per la laicità. E' stato il primo passo per la fine della confusione tra potere temporale e spirituale tipico della teocrazia, che purtroppo tutt'oggi interessa ancora alcuni Stati del mondo.

    Elena Lauretti

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  38. Il Decretum Gratiani fu una raccolta di leggi ecclesiastiche pubblicata intorno al 1140 ad opera di un monaco camaldolese Graziano, professore del diritto a bologna, che riordinò sistematicamente e conciliò tra loro i canoni contraddittori (da ciò derivò anche il titolo dato a tale opera Concordia Discordantium canonum). Si ispirò ai seguenti criteri già seguiti da Abelardo: tra una norma generale e una speciale, prevale la seconda (ratione dispensationis), tra una norma antica e una recente, soccombe l'antica (ratione temporis), tra una norma generale e una particolare, si preferisce la prima (ratione loci), tra una norma chiara e una oscura, prevale la prima (ratione significationis). Il Decretum Gratiani è diviso in tre parti (con due aggiunte posteriori), la prima parte è divisa in centouno distinctiones, le prime venti considerano i problemi generali del diritto, le altre ottantuno trattano del governo ecclesiastico e della sua disciplina; la seconda parte, è divisa in trentasei causae che introducono una discussione giuridica e sono dedicate a vari temi e sono divise in Quaestiones. Per ogni Quaestio, Graziano illustra le sue soluzioni con i suoi dicta. La terza parte è suddivisa in sole cinque dinstinctiones, relativa ad un trattato sui sacramenti che è stato aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magistri.

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