domenica 14 marzo 2010

Ottimi interventi

Bravi a tutti quelli che hanno scritto dei commenti sul blog, sono andati in biblioteca a cercare libri e hanno ampliato quel che abbiamo detto a lezione. Stiamo cominciando bene! Ricordatevi però di mettere il vostro nome sul commento, perché alla fine potrò utilizzarli per la valutazione.

45 commenti:

  1. Nella lezione odierna,a seguito di un accenno alle enormi difficoltà cui andava incontro lo storico del diritto medievale, ci è sembrato opportuna una piccola ricerca tra i testi di grandi giuristi per avere qualche chiarimento riguardo al ruolo da esso svolto nel "passaggio" dalla "romana lingua" al diritto volgare.
    Uno spunto può essere rintracciato nell'opera "Introduzione al diritto comune" di F. Calasso (edizione del 1951), ove si riporta una frase che,a nostro avviso, è fondamentale per comprendere la problematica.
    Si afferma infatti che "laddove l'occhio del romanista non ha più il dovere di spingersi, lì inizia il compito dello storico del diritto medievale: dello storico che avanza cauto, tra difficoltà enormi e lunghi silenzi di fonti [..]", in un epoca in cui il diritto volgare, nell'urto con la civiltà barbarica, ha accolto,rielaborato o respinto istituti fino ad allora esistenti (si veda l'esempio del testamento romano contrapposto a quello germanico riportato oggi a lezione).
    I numerosi fenomeni giuridici sviluppatisi in questo periodo "non trovano nè la regolamentazione di un legislatore, nè la guida di una dottrina" e ciò questo quadro evidenzia quindi le difficoltà cui va incontro lo storico del diritto medievale nella ricostruzione di quello.

    Romina Di Ruocco & Fiamma De Nardo

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  2. L'idea che il patrimonio giuridico trasmesso in eredità dal mondo antico al medio evo non fosse da vedersi tutto e soltando nelle raccolte legislative e che accanto ad esse , fluissero verso il nuovo mondo le grandi correnti di un diritto nn ufficiale, non scritto, affermatosi nella realtà della vita mentre lo Stato andava in dissoluzione,venne per la prima volta
    enunciata in una celebre opera tedesca dovuta a uno dei più insigni storici del diritto, ENRICO BRUNNER.Quest'opera, comparsa nel 1880 e dedicata alla storia del documento romano e germanico, trattava l'affascinante problema della storia del titolo al portatore;trovava che questa forma di documentazione , la quale incoparava in sè il diritto documentato cosi da potersi trasmettere con essa, nn aveva radici nel diritto romano ufficiale; coi principii del quale anzi era in aperto contrasto, ma si legava invece a una prassi che, alterando gravemente il diritto ufficiale, aveva lentamente
    immedesimato l'obbligazione nella pergamena che la documentava.
    Questa prassi slegata e indipendente dal diritto scritto, il Brunner ha battezzato col titolo di DIRITTO ROMANO VOLGARE, per evidente analogia con latino volgare, e ha ragionato cosi: <>. L'idea,ebbe,
    un successo enorme, a integrala e a ditarla, malgrado che procedesse per strade diverse, contribui undici anni più tardi, nel 1891, un'altra opera tedesca dovuta anch'essa a un altro celebre storico del diritto, LUDOVICO MITTEIS, il quale affrontava, con particolare riguardo alle provincie orientali dell'impero, il problema della persistenza dei diritti locali malgrado la romanizzazione, illuminado la lotta fra il <> (Reichsrecht) e quei diritti provinciali ch'egli raccolse nella designazione di <> (Volskrecht) che è quella mediante la quale gli storici del diritto tedesco alludono alle consuetudinidei popoli germanici.

    Scritto tratto dal libro MEDIO EVO DEL DIRITTO di Francesco Calasso del 1954

    Rosaria Imbrogno

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  3. A seguito di una piccola ricerca tra le opere di Calasso ci siamo imbattute in un argomento che ha colpito la nostra attenzione, dall'opera "Citramontani,Ultramontani e il problema storico del diritto comune". Ci è sembrato interessante considerare il cosiddetto "duello" tra diritto romano e germanico che aveva impedito una completa scoperta di quella vena "sottile","sotterranea" ma "perenne" e "fresca" di quel "diritto vivo" chiamato diritto romanzo; diritto che gli Iura Propria consolidarono tra il XII e XIV sec, quello stesso periodo storico caratterizzato dalla fase creativa della scienza giuridica italiana il cui problema più tormentato fu "coordinare" e "fondere" lo ius proprium, storicamente IUS NOVUM, con il diritto giustinianeo,IUS COMMUNE,per la coscienza universale. L'assolvimento di un tale arduo compito fu il risultato del capolavoro dei Commentatori,i quali attraverso l' apertura verso il nuovo, dopo un lungo travaglio negli equilibri tra gli schemi secolarizzati e la nuova realtà della vita, determinarono una rapida espansione della loro opera al di fuori dell'Italia. L'opera dei Commentatori considerata "storia del diritto Romano nel Medioevo" apparì come un'opera di deformazione,alterazione e decadenza. Non fu compreso il suo processo creativo. Purtroppo tale giudizio fu il risultato di uno studio parziale,nonchè superficiale dell'opera dei Commentatori.

    Fiamma De Nardo, Romina Di Ruocco

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  4. Si è parlato di Puchta e della sua particolare teoria della consuetudine. Approfondendo l'argomento si vede come il giurista tedesco, allievo di Hegel, utilizzò infatti lo strumento della dialettica storica caratterizzata dalla tripartizione nei momenti della tesi, antitesi e sintesi per l'elaborazione delle sue teorie delle fonti del diritto consuetudinario. Egli divise la vita dei popoli in tre fasi: il periodo dell'innocenza, del pluralismo e della scientificità. Queste fasi rappresentavano i tre momenti di formazione della consuetudine. Nelle prime due vi sarebbe una partecipazione decrescente del popolo mentre nell' ultima fase, corrispondente alla produzione del diritto, vi parteciperebbe il giurista, in quanto "organo" del popolo. Per Puchta i giuristi,provvisti di una formazione scientifica, erano infatti gli unici interpreti della volontà e del pensiero popolare. Il concetto di Volksgeist e la riabilitazione della consuetudine, l'idea del divenire dgli istituti giuridici, il senso della storicità del diritto romano e il suo inserimento in nuove esperienze concorsero ad aprire la via ad un'interpretazione sociale del diritto romano.

    Claudia Di Pasquale

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  5. Puchta, ha affrontato la problematica della consuetudine non solo nel testo “Diritto consuetudinario” analizzato nel precedente post, ma anche nell’introduzione di uno scritto successivo, intitolato “Corso delle istituzioni” (1841-1847) opera a carattere storico, che presenta interessanti spunti metodologici. Abbiamo trovato un breve passo in cui l’autore confuta la concezione della consuetudine predominante in quel periodo:
    “ Molti per determinare la parte che la pratica del diritto ha sulla sua origine asserirono che la consuetudine sia la fonte di esso. E’ questa un’opinione, la quale si connette con quelle già mentovate sull’origine del diritto. L’opinione vera è la contraria: la pratica è soltanto l’ultimo momento in cui il diritto già sorto e vivo nella coscienza individuale si manifesta e prende corpo esternamente.”
    Questo breve passo sembra confermare la teoria di Puchta analizzata nell’ultima lezione. Infatti secondo il giurista l’applicazione della regola o del comportamento ha un ruolo marginale nella formazione di una consuetudine, convinzione in contrasto con la definizione odierna di consuetudine nel nostro diritto civile (comportamento costante ed uniforme, tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia obbligatorio).

    Alessandro Sonnino e Ruben Benigno

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  6. Puchta però, segnando uno spostamento rispetto alla prospettiva in cui si erano mossi la Scuola Storia e il Savigny (equilibrio maggiore fra momento storico e sistematico), reinterpretò il concetto di spirito del popolo modificando la visione "di diritto frutto della tradizione storica" come elemento formante un organismo vivo e diviso in altrettanti parti organiche che si suppongono e completano reciprocamente. La conoscenza sistematica del diritto era perciò quella in grado di percepire l’intimo legame che unisce le singole parti, ossia ne comprende i particolari come membra dell’intero – corpo.
    In questa sua visione del diritto come organo, la scienza del diritto viene a far parte del sistema, in quanto il sistema non era altro che la comprensione piena dell’organicità naturale del diritto come fenomeno. Fu così che si procedette al recupero della sistematica giusnaturalistica.
    Dal pensiero del giurista si evince, senza ombra di dubbio, la preminenza assegnata oltrechè algiurista, alla sistematica rispetto alla storia e il netto privilegio
    per una tendenza rigidamente razionalista.

    SERENA PECCI

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  7. Lorena Granato
    nell'ultima lezione di lunedì si è fatto riferimento alle critiche mosse alle teorie di C.Von Savigny attraverso tre opere principali, di cui due riferite a due allievi dello stesso Savigny.
    navigando in internet mi sono imbattuta nel testo di"PER UNA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE NEL XXI SECOLO" del professor Conte, dove è ben chiaro che la scelta adottata dall'autore(Savigny) per la scienza del diritto aveva una motivazione di carattere politico in quanto con ciò si mirava a dotare l'intera Nazione Tedesca di un "diritto privato unificato" che oltretutto anticipasse, forse anche al fine di costruirne le fondamenta, la unificazione politica(dunque anche territoriale) dell'allora Germania.
    Come sempre ripetuto a lezione naturalmente a tale scopo Savigny volle creare una scienza giuridica nazionale fondata sula rilettura del Digesto promulgato da
    Giustiniano tredici secoli prima(scelta difficile in quanto innaturale)e riprese dunque gli istituti di diritto romano giustignaneo, perchè esso aveva in sè quel carattere proprio del diritto come veniva concepito dai tedeschi in quanto espressione dello spirito popolare( Volksgeist).
    Sempre sfogliando le pagine del testo sopraindicato, mi sono imbattuta in un giurista italiano che si era formato sugli insegnamenti stessi della scuola storica: Salvatore Riccobono,anch'egli come Calasso professore dell'università La Sapienza, che nel 1952 nella "riunione fiorentina" della "Societé
    Internationale pour l’Histoire des
    Droits de l’Antiquité (SIHDA)", si propose come difensore dell'eterna validità del diritto romano nella sua forma giustignanea, un diritto secondo lo stesso giurista, rimasto intatto nel mondo contemporaneo e idoneo ad esser utilizzato come bagaglio dai giuristi moderni.
    Di fronte a ciò si riconferma a noi ulteriormente il ruolo fondamentale svolto dalla Pandettistica(che nasce con Savigny)sino ai nostri giorni, un ruolo dunque affatto marginale!

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  8. Salve a tutti, mi sono permessa di fare un approfondimento riguardo il rapporto tra la storia e il diritto, ritenendolo interessante e basilare per lo studio della materia, (quindi retrocedo alla lezione introduttiva)..

    Secondo Momigliano, in "Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi", un avvenimento storico molto importante è la fine della storia del diritto come branca autonoma della ricerca storica. Poche sezioni della storia possono vantare l'anzianità e l'autorità della storia del diritto. Non c'è più modo di mantenere una distinzione tra la storia degli storici e la storia dei giuristi. Per centinaia d'anni la distinzione si è mantenuta perchè i giuristi si servivano della storia politica per interpretare le ragioni e il significato dei provvedimenti legislativi, mentre gli storici si servivano di provvedimenti legislativi per illuminare gli avvenimenti politici. Agli storici del diritto premeva vedere come le differenti civiltà si esprimessero in diverse forme di legislazione; agli storici premeva di usare i documenti legislativi come espressioni di diverse civiltà. Differenze di stile, di tradizione letteraria e di facoltà universitarie, cooperarono a mantenere la separazione. Gli storici del diritto parlavano un linguaggio giuridico non sempre accessibile al profano; partivano da forme letterarie come la glossa e il trattato sistematico; insegnavano non per gli storici, ma per giuristi professionali. Ora, l'unica distinzione che rimane tra storici - storici e storici - giuristi è la separazione dell'insegnamento delle facoltà. Ed è separazione che sempre più appare assurda. Infatti, nel diritto antico, la distinzione non esiste più. Non si trovano differenze intrinseche dagli ordinari libri di storia. Al massimo, una certa differenza di fraseologia.
    Uno dei nostri maestri più eminenti nella scuola sociologica del diritto, Henri Lèvy - Bruhl, asserisce che gli storici vogliono sapere quel che è avvenuto e perciò sono tentati di rigettare come senza valore i documenti apocrifi, mentre il giurista al contrario sa che la leggenda è più vera della storia. Tutto ciò, al fine di mantenere un'ultima parvenza di distinzione tra storici "puri" e giuristi.
    Di fatto, l'eliminazione della storia del diritto come storia indipendente è implicita nel programma di lavoro per una storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa in Occidente formulato nei "Prolègomènes" di Gabriel Lee - Bras (1955). E' generale il riconoscimento che il diritto, come sistemazione di rapporti sociali a un dato livello, è incomprensibile senza un'analisi delle credenze etico - religiose, della produzione economica e delle forze militari che caratterizzano una data società a un dato momento e si esprimono in aggruppamenti di individui e in conflitti.
    Si può oggi pensare che la storia della letteratura, la storia dell'arte, della scienza e della religione possano conservare una qualche autonomia, in quanto radicate in diverse attività degli individui. Non si può più pensare ad un'autonomia della storia del diritto che è per sua natura una formulazione di rapporti sociali radicati in molteplici attività umane.
    ...Continua...

    Eleonora Cannatà

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  9. ...Vedi sopra...
    La cambiata natura della storia del diritto risulta evidente dal senso di malessere che si prova appena si vede affrontato, in termini tradizionali, un ordinario problema di storia giuridica. E' difficile mostrare erroneo un ragionamento che partendo dal presupposto che le genti siano formazioni patrizie, si deduce che le curie erano riservate ai patrizi e che, quindi, il testamento davanti ai comitia calata era riservato ai patrizi. Ma la questione è un'altra. La questione è se nella società romana del quinto secolo a.C, che ha creato le dodici tavole, potesse sussistere una tale distinzione in materie di genti e di testamento tra patrizi e plebei, e se per il periodo prima delle dodici tavole siamo sufficientemente informati così da poter formulare qualsiasi ipotesi non tanto sul testamento, ma sulla natura delle genti.
    Non è l'eliminazione della contrapposizione tra storia-storia e storia giuridica che vale la pena discutere, ma sono piuttosto le conseguenze. La ricerca storica esige che ogni storico sappia capire il diritto come l'economia, la religione come la politica. Nelle università italiane, lo studioso di storia antica non impara mai il diritto romano. Viceversa, lo storico del diritto romano, educato nelle facoltà di legge, poco sa di storia politica e di ricerca filologica.
    La tesi che Momigliano vuole proporre è che uno sfruttamento appropriato della situazione creata dal confluire della tradizione storica e della tradizione giuridica, varrà a sormontare le difficoltà metodiche inerenti alla situazione stessa.
    Non è caso che gli studiosi del nostro tempo più convincenti siano proprio quelli in cui si fonde l'arte di seguire passo a passo un processo storico secondo il metodo annalistico con l'arte di inquadrare i fatti entro una cornice istituzionale predefinita. Vedi Louis Robert, l'epigrafista, la cui forza è di non mai considerare un testo epigrafico in isolamento, ma di esaminarlo nel quadro geografico in cui è nato, nella tradizione formulare in cui si inserisce: "l'epigrafista deve essere insensibile all'orrore del vuoto". Così in Elias Bickerman l'acutezza della formazione di un problema particolare è sempre subordinata alla consapevolezza che il valore di una testimonianza dipende dalla tradizione storiografica in cui la testimonianza si trova: attraverso lo studio delle formule egli raggiunge la coscienza religiosa e politica di ebrei, pagani e cristiani nel mondo ellenistico - romano. Tre storici della religione rimarranno esemplari: Nilsson, Latte, Nock. Storici differentissimi, eppure uniti non solo in amicizia, ma in propositi, dall'assenza di congetture superflue e di vane speculazioni, e dalla presenza di un costante quadro di riferimento per le manifestazioni religiose individuali. In Nilsson prevalgono l'antropologo e lo studioso di associazioni religiose. In Latte confluiscono la tradizione giuridica di Mommsen, quella comparatistica di Usener e quella linguistica di Sckulze.
    ...Continua...
    Eleonora Cannatà

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  10. ...Vedi sopra...
    Di Nock avrebbe potuto sembrare a prima vista che egli soprattutto desiderasse di restringere la sfera della religiosità a vantaggio di quella del costume: egli sperava di lasciare meno religione di quanta ne avesse trovata nascendo. Ma, Nock combinava un apprezzamento preciso di quanto fosse nuovo in ogni esperienza religiosa con la convinzione che la religione si trasmette in formule, e le formule tendono a farsi costume privo di precisi valori emotivi e razionali. Tutti questi storici sono appunto indicativi del nostro tempo perchè hanno insieme il senso dell'istituto e dell'individuo ed evitano congetture arbitrarie. Proprio il contrario di storici che non sapendo controllare la propria fertile immaginazione con lo studio delle istituzioni, degli usi linguistici, delle convenzioni storiografiche, cadono continuamente nell'arbitrio. Ma, se la conoscenza delle strutture (tra cui quelle linguistiche e giuridiche) serve a limitare gli arbitrii dell'interpretazione dei singoli documenti, il rispetto per il fatto individuale è altrettanto necessario per impedire di procedere a sistemazioni che si condannano da sè quando si definiscono come "eleganti". La mentalità dell'istituzionalista e la mentalità dello storico devono esercitare eterna vigilanza l'una sull'altra.
    Anche se si può obiettare che da un lato sono apparse negli ultimi anni delle opere importanti di diritto antico, che si tengono lontane da ogni interpretazione in termini di storia sociale; d'altro lato ci sono opere recenti di storia politica e culturale dell'antichità che trascurano e addirittura disprezzano il diritto.
    E' indubbio che si è avuta una ripresa di pubblicazioni in cui certi diritti orientali, il diritto greco e quello romano,sono presentati in forma sistematica e descrittiva, come per esempio Yaron, "The law of sale". O Schulz in "Classical Roman Law", che conferma l'impossibilità di lasciar fuori la società romana dalla storia del diritto romano. Secondo Momigliano, queste sono opere di compromesso e come tali, sono soddisfacenti solo fino a quando non si sarà fatto meglio.
    Questi sono estremi di un purismo del diritto, che ormai si rivela come impossibile; a questi, corrisponde in storiografia, una tendenza a sottovalutare gli aspetti istituzionali e giuridici di ogni questione politica e culturale. Però, bisogna sottolineare come, per esempio: E. Badian, abbia cercato di chiarificare la politica estera di Roma negli ultimi secoli della Repubblica introducendovi il concetto di clientela. Un altro storico inglese, A. H. M. Jones, può combinare la direzione della progettata Prosopografia del Basso Impero con attento studio delle fonti giuridiche. Questa combinazione è normale in Francia, come attestano le opere di Petit, Chastagnol; in Germania rappresentata dai lavori di Ensslin e in Italia dal volume di Ruggini, "Economia e Società nell'Italia annonaria".

    Eleonora Cannatà

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  11. Nella lezione di diritto comune del 15 marzo 2010 è stata affrontata la problematica relativa al VULVUS con riferimento a quanto affermato da Brunner e Matteis. I due summenzionati giuristi tedeschi, la cui idea è stata profondamente criticata dal Calasso, ritenevano che il "sentire dei popoli emergesse nonostante il formalismo imposto dal diritto romano" (per riprendere l'affermazione enunciata dal prof. Conte durante la lezione).Il Calasso,invece, riteneva che le teorie enunciate dai germanisti avevano portato alla creazione di un "mostro" poiché ritenevano esistente un organismo privo di vita nel quale gli istituti non cambiavano ma. Peraltro, è proprio questa dicotomia tra il pensiero dei germanisti e quello dei romanisti che ha portato alla differenziazione tra le sue materie: da un lato, il diritto romano e dall'altro, il diritto germanico. La Scuola Storica subì un forte colpo di arresto proprio su un punto che invece la caratterizzava attraverso la critica del Volksgeist. Infatti, nel 1828 furono pubblicate tre importanti opere i cui autori, giovanissimi, erano: Puchta, Jacob Grimm e Albrecht. Puchta, fondatore della "giurisprudenza dei concetti", nel suo scritto del 1828 avente ad oggetto l'analisi della consuetudine nel diritto romano afferma che quest'ultimo poteva essere studiato perché lontano dall'epoca nella quale si trovava la Germania nel 1800 a dfferenza del Medioevo, il quale non poteva costituire oggetto di analisi e studio poiché la Germania viveva ancora il suddetto periodo. E per Puchta la consuetudine doveva essere considerata una norma giuridica allorquando nel popolo ossia nel Volsk vi era la "convinzione" che ci trovava dinanzi ad una norma. Mentre nel diritto romano, la consuetudine era tale quando era applicata, per Puchta una consuetudine era tale anche quando non era mai stata esercitata. La seconda opera fu redatta da Jacob Grimm, il quale riteneva che nelle antichità giuridiche tedesche andasse ricercato il vero spirito o meglio le convinzioni del popolo tedesco non influenzato dal diritto romano, poiché gli intellettuali dell'800 avevano un'impostazione classica fondata esclusivaente sul diritto romano. Terzo ed ultio libro che determinò la crisi della Scuola Storica di Savigny fu scritto da Albrecht, il quale nella sua opera: "Die Gewere", si conprappone alla Teoria del possesso di Savigny, che aveva avuto largo consenso. Per Albercht il possesso in Germania non era inteso come nel diritto romano. Savigny sosteneva, infatti, che gli elementi del possesso erano: l'animus e il corpus ossia la cosa doveva esser posseduta materialmente. Albercht riteneva invece che il popolo tedesco non considerava il possesso come nel diritto romano e che la Gewere attribuiva una azione possessoria mentre la proprietà attribuiva titolarità. Albrecht attraverso questa interpretazione della Gewere, ammetteva un tutela immediata. Concludendo, ALbrecht riteneva innaturale per il popolo tedesco accogliere l'impostazione romanistica del possesso perché estraneo alla storia tedesca.

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  12. Per quanto concerne la questione del possesso e le diverse posizioni di Savigny e Albrecht della lezione di ieri, ho trovato interessante vedere come, ancora una volta, è Whitman a dominar la scena, offrendoci, con il suo "The legacy of Roman Law in the German Romantic Era. Historical Vision and Legal Change", uno spaccato della realtà tedesca dell'Ottocento.
    Il libro, aspramente criticato da Dieter Norr, è stato, però, salvato da Kriechbaum, il quale riconosce a Whitman il merito di aver colto un nesso fondamentale tra la Pandettistica e i problemi della riforma agraria, che sconvolgono la Germania agli inizi dell' Ottocento.
    Per le questioni contadine dell'epoca era sicuramente fondamentale il problema del possesso dei diritti, ma, come ci fa notare il nostro Professore nel suo " Uso, tempo, possesso dei diritti. Una ricerca storica e di diritto positivo", i signori potevano far valere le proprie pretese nei confronti dei contadini, avvalendosi ,non del possesso di Savigny, ma, della Gewere di Albrecht.
    Questo perchè Savigny aveva costruito un istituto troppo romanistico e dunque troppo lontano e contrastante con la realtà tedesca.
    La Gewere, invece, ricostruita da Albrecht , avendo un campo di applicazione molto vasto, non era estranea al sentire nazionale tedesco.
    Quindi Savigny che aveva illuminato con gli strumenti della filologia i complessi profili tecnici dell’istituto ed elevato così il possesso, secondo il Moriya, da semplice “fatto” al livello di categoria giuridica, venne fortemente criticato dai Germanisti, che vedevano, invece nella Gewere, ogni sorta d’uso, ogni concreto rapporto di godimento anche se parziale e limitato con la cosa.
    Alla base della Gewere vi è per loro, il concetto di tutela e di difesa della cosa e dello specifico rapporto con essa, in quanto sulla cosa stessa si esercita e si rivendica un vero e proprio “diritto”.

    Laura Infante

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  13. lorena granato
    mi scuso per i commenti separati ma ho avuto problemi di connessione.
    tornando al discorso di Salvatore Riccobono ho fatto alcune ricerche per capire meglio del ruolo di tale giurista e ho trovato alcune informazioni che a mio modesto parere possono esser rilevanti e interessanti.
    anzitutto Riccobono nasce nel 1864(quindi cinquanta anni dopo la pubblicazione della prima opera di Savigny),fonda la SCUOLA ROMANISTICA PALERMITANA e muore nel 1958.
    la sua è una produzione scientifica a dir poco vasta ma importante è sapere che ha contribuito al RINNOVAMENTO DEL METODO NEGLI STUDI ROMANISTICI, a partire dalla fine dell'800; e fin dai prima suoi scritti delineò chiaramente lo scopo delle sue ricerche,vale a dire quello di RICOSTRUIRE LA STORIA INTERNA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI NEL DIRITTO CLASSICO,ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE DELLE SINGOLE DOTTRINE CHE I GIURECONSULTI CLASSICI AVEVANO ELABORATO.
    come poi disse Ugo Brasiello:"Riccobono ci fa vedere un diritto classico dinamico, ricco di tendenze e di opinioni diverse e contrastanti,giganteggiante nella personalità dei singoli interpreti.
    Riccobono dunque si basa sull'esegesi delle fonti classiche.
    so che l'argomento non è stato trattato a lezione nè il giurista è stato menzionato ma mi sembrava interessante anche questa breve parentesi,forse relativamente agli anni,più vicina a noi.

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  14. E del povero Jacob Grimm, che oltre ad essere un narratore di favole incantate, contribuì a formare un'opinione pubblica democratica in Germania, ne vogliamo parlare??
    Trattandone brevemente in classe, sembrava fosse un personaggio storico "secondario", che rimase alla storia unicamente per le sue fiabe per bambini, ma quest'ultime in realtà riflettevano, con metafore e sensi nascosti, il periodo all'inizio del XIX secolo quando il Sacro Romano Impero aveva da poco cessato di esistere, e la Germania era frammentata in centinaia di principati e piccole nazioni, unificate solo dalla lingua tedesca. Questa, infatti, fu una delle motivazioni che spinse i Grimm a trascrivere le fiabe; altra "missione" culturale comune dei popoli di lingua tedesca, fu il desiderio di aiutare la nascita di una identità germanica.
    Jacob Grimm è soprattutto famoso in linguistica per aver formulato la legge sulla prima mutazione consonantica, legge di Grimm (o erste Lautverschiebung), più in particolare, sull'evoluzione di alcuni dialetti tedeschi rispetto alle altre lingue germaniche, oltre alla forulazione di un dizionario tedesco ( Deutsches Worterbuch ).
    Le teorie di Grimm sulla "letteratura come espressione del sentire popolare" vengono riproposte all'interno del paragone tra il linguaggio e diritto. Egli descrive il paragone tra i due come una deduzione ovvia, "voler inventare un diritto con la sola ragione è insensato come voler inventare una lingua".
    La più esplicita formulazione del paragone del diritto (Recht) con il linguaggio (Sprache) 4 è in Friedrich Carl von Savigny, non a caso i Grimm erano suoi allievi.
    Jacob, testimonia un’attenzione acuta per la specificità che possiede del linguaggio giuridico; all'interno del "Von der Poesie im Recht"(la poesia nel diritto),Grimm indaga le forme poetiche di cui è ricca quella specifica forma di linguaggio.
    Come sottolinea Giuliano Marini,in un articolo, «l’affinità profonda tra diritto e
    poesia porta con sé, altresì, l’uso frequente di procedimenti analoghi; e
    l’abbondanza di rime, allitterazioni, ripetizioni del medesimo concetto,
    due o tre volte, in formule che sono ricche insieme di significato rafforzativo,
    quindi di valore pratico, e di bellezza poetica".
    Chiudo questo commento con una citazione di una frase di Goethe, che affermò dopo aver letto un libro per bambini scritto dai Grimm: " è un opera scritta per far felici i bambini, e ora mi sento uno di loro". E se lo dice Goethe!
    Francesca Finocchi

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  15. Parlando di Scuola Storica e di Pandettistica credo sia necessario approfondire alcuni aspetti caratterizzanti le due correnti di pensiero, per una loro mgliore contestualizzazione nel quadro giuridico della Germania ottocentesca.
    La Scuola Storica, scuola giuridica fondata da Savigny (1779-1861), proponeva uno studio della fenomenologia giuridica in grado di raggiungere l'equilibrio tra il momento storico e il momento sistematico. Il fenomeno giuridico, inquadrato nel suo divenire storico, si poneva, quindi, in rottura con quei principi giusnaturalisti e giusrazionalisti che avevano portato la Francia ad esiti politici rivoluzionari. La pubblicazione, nel 1814, della "Vocazione della nostra epoca per la legislazione e la giurisprudenza", ossia il manifesto della scuola, scritto dal Savigny, era il frutto della diatriba sorta con Thibaut, sulla necessità di elaborare una codificazione, sul modello napoleonico, volta ad unificare il diritto nel mondo germanico. L'opinione savigniana contrastava tale necessità per due ragioni: la redazione di un codice scritto avrebbe rappresentato un inutile irrigidimento del fenomeno giuridico, non racchiudibile invece in schemi precisi; ed inoltre si individuava il vero fondamento del diritto nello spirito del popolo, da cui si desumeva l'impossibilità di racchiuderlo nella "gabbia codicistica" in quanto fenomeno in continua evoluzione e trasformazione. Da tutto ciò ne scaturiva che, per gli storici, l'unico strumento in grado di realizzare l'unificazione del diritto, superando la frammentazione giuridica, era la scientia iuris, la scienza del diritto comune alla nazione, sulla base del diritto romano. Quindi, solo la scientia iuris, espressa dai giuristi romani, rappresentava quel sapere tecnico funzionale al superamento della frammentazione giuridico tedesca. Una scienza del diritto assimilabile alla certezza del calcolo matematico, in grado di congiungerla con la scienza matematica stessa, dove gli strumenti matematici erano considerati come i più efficaci per far riemergere quelle potenzialità razionali insite nei testi giuridici romani, nascoste nel disordine della compilazione giustinianea.

    continua...

    Alessandro Serrani

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  16. ...continua da sopra

    La Pandettistica (dalle Pandette di Giustiniano, ritenute il miglior testo possibile su cui attuare esercizi sistematici), come naturale proseguo della Scuola Storica, segnava un mutamento di prospettiva, a causa della netta prevalenza del metodo sistematico, rispetto alla storia, proponendo un sistema giuridico chiuso, capace di andare al di là di ogni valore etico e della realtà storica e sociale. Puchta, rappresentando la massima espressione della scuola, reinterpretava la visione del diritto, intendendolo come un organismo vivo, diviso in parti organiche che si completavano reciprocamente. Proprio grazie alla prevalenza del metodo sistematico era possibile una comprensione di tutte le parti del diritto, nel loro insieme, creando una connessione interna tra le singole parti e dando vita in tal modo ad una costruzione concettuale espressa in una piramide concettuale. In essa erano sistematicamente organizzati tutti i concetti (Begriffen) giuridici, grazie ad una scala percorribile tanto in senso ascendente, quanto in senso discendente. Questo modo di operare aveva però l'inconveniente di determinare un sviluppo progressivo del sistema giuridico verso una spiccata astrattezza.
    La Pandettistica si rifaceva al diritto romano attestato dalle fonti giustinianee e negava il valore di tutte quelle interpretazioni e rielaborazioni su di esse ad opera delle scuole medievali e moderne.
    Entrambe le scuole, rifiutando i principi del giusnaturalismo e giusrazionalismo fatti propri dalla rivoluzione francese (sovranità popolare e partecipazione del cittadino al momento formativo della volontà politica), gettavano le basi di un '800, caratterizzato dalla convinzione che la scientia iuris avrebbe potuto dominare la realtà socio-economica attraverso il metodo sistematico, in cui si affermava l'idea di stato come risultato di un ordine espresso organicamente dalla storia del popolo. Da questa concezione ne derivavano immancabilmente l'esaltazione dei valori espressi dalla storia e dalla tradizione della Germania e l'espulsione della politica dall'ordinamento giuridico, permanendo un atteggiamento di resistenza nei confronti delle idee rivoluzionarie.

    Alessandro Serrani

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  17. Nella lezione odierna il professore ha accennato il delicato argomento della questione soggettiva della consuetudine. Ricercando in materia di consuetudine ho scoperto che di questa parla anche Francesco Calasso nel vol I di: MEDIO EVO DEL DIRITTO parte I cap VIII. Leggendolo è stato molto interessante scoprire il processo di formazione del feudum come " singolarissima sorta di diritto reale" risultante dalla fusione della componente beneficiaria di carattere personale, il beneficium, e di quella del contratto di vassallaggio; questo da un parte ( quella del "senior") prevedeva difesa e mantenimento, dall' altra (quella del vassus) fedeltà e prestazione di determinati servizi. Il contratto si perfezionava con un rito, “commendatio”, di giuramento del vassus nelle mani del senior...
    Il rapporto feudale si evolve immediatamente coinvolgendo al suo interno il sovrano e “ alcune persone che , prima o dopo di questa costituzione, vennero incaricate di pubblici servizi” questo determinò un trend di dissoluzione della figura statale, poiché “allora l' esercizio dei pubblici servizi finì per apparire non più come emanazione del potere pubblico che il sovrano aveva conferito a queste persone all' atto di affidarglieli, bensì come conseguenza o prerogativa del rapporto feudale”.
    Nei territori infeudati lo stato era pienamento esautorato, fra la figura del sovrano e quella dei sudditi si frapponeva quella del vassus il quale forte del beneficium, ricollegava direttamente ad esso la natura dei suoi poteri pubblici, “scavalcando i confini dell' ambito pubblicistico e invadendo il campo di diritto privato, il quale in realtà governava così la concessione beneficiaria come contratto di vassaticum. Chiave in questi avvenimenti il ruolo della consuetudine poiché fu proprio questa ad avere la forza di spostare le basi della sovranità e di trasformare radicalmente l' assetto sociale, fondando la costituzione feudale. Comprendiamo a questo punto quanto possa essere stato forte il valore legislativo della consuetudine in periodo medievale.


    Giovanni Gaeta

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  18. E’ stato interessante sfogliare qualche pagina di F. Wieacker, “Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Unter besonderer Berucksichtigung der deutschen Entwicklung” (Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania)

    Le posizioni metodologiche e giuridico – politiche di Georg Beseler risentono l’influenza del suo maestro Kiel Falck e del suo compagno di lotta Reyscher. L’indirizzo autonomo e fruttuoso di questi giuristi e critici della costituzione, veniva a trovarsi di per sé altrettanto lontano dal Romanesimo di Savigny, che dal quietismo di Germanisti romantici del vaglio dei fratelli Grimm. Anch’essi si posero il quesito d’obbligo circa i presupposti di metodo per una scienza positiva del diritto. Ma la loro risposta, improntata alla filosofia dello Stato e del diritto di Hegel, si richiamava ai compiti sociali e pratici della giurisprudenza ed alla concezione del diritto viva nella coscienza politica popolare del presente.
    Questi influssi, fanno sì che i lavori di diritto privato tedesco del Beseler, siano caratterizzati, più che non quelli di altri Germanisti del suo tempo, da un diretto interesse politico – giuridico e dal ricorso a concezioni popolari attuali.
    Anche la teoria delle fonti del diritto di Beseler è frutto di un impulso attuale. Precorso dalla propulsione di Basilea del 1835, appare nel 1843 evidentemente in polemica con il Gewohnheitsrecht di Puchta, il Volksrecht und Juristenrecht di Beseler in cui si riflettono le punte più accese della disputa di principio all’interno della Scuola storica. Il libro e la sua accoglienza mostrano chiaramente come, nel passaggio dall’astratto riferimento romantico al passato tedesco all’attuale rivendicazione politica di una maggiore considerazione delle moderne convinzioni popolari, i conflitti latenti nel seno della Scuola storica dovessero necessariamente venire alla luce. La controversia era purtroppo destinata ad assumere, sotto la spinta della polemica con Puchta, un risvolto dottrinario. E infatti Beseler non ha remore a definire apertamente la Recezione come una “colpevole sventura nazionale”cagionata dai giuristi a culti, a cui si deve la spaccatura tra “diritto dei giuristi” e “diritto del popolo”; l’unica concessione che Beseler, quale rappresentante del movimento tedesco per l’unità, è disposto a fare è che la Recezione ha contribuito a conservare alla nazione tedesca un diritto unitario.
    Altrimenti sono i diritti dei singoli popoli che continuano a vivere: essi sono riconoscibili non soltanto nelle fonti storiche, bensì anche nella realtà popolare del presente, e soprattutto nella vita dei gruppi di volta in volta interessati, nelle cooperative, nei ceti agricoli, nella prassi giuridica del commerciante. A garantire e sviluppare ulteriormente questo diritto popolare, Beseler sostiene la necessità di collegi giudicanti misti di giurie popolari: rivendicazione, questa, tipica del primo Liberalismo europeo, ma che poi sarà fatta propria dall’ideologia liberale tedesca e infine dalla riforma giudiziaria del XIX secolo. Se in tal modo però Beseler falsava per il futuro l’immagine della Recezione interpretando come incidente nazionale quello che invece era stato uno sviluppo coinvolgente l’intera Europa, egli aveva perfettamente ragione laddove individuava come un pericolo quell’estraniamento del diritto dalla società che il concentrarsi di legislazione e giurisprudenza nelle mani di un ceto di giuristi – funzionari aveva evocato a partire dalla Recezione.

    Continua...

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  19. ...Vedi sopra...
    Da queste basi nuove ripartì Beseler anche per dare nuovo alimento alla disputa sulla codificazione. Se il quietismo di Savigny era caratterizzato dalla preoccupazione per il vacillare della tradizione culta a seguito dei sopravvenuti orientamenti politici, Beseler invece, sull’onda dei moti costituzionali ed unitari pre – quarantotteschi, preferisce rifarsi, in coerenza con le sue idee, alle proposte di Thibaut per un codice nazionale. Con il Savigny si trova d’accordo nella protesta contro la legislazione dell’età assolutista, ma la codificazione è per lui possibile ed utile, addirittura necessaria, soltanto nel caso in cui essa si rifaccia al diritto popolare o serva a riconciliare con questo il diritto giurisprudenziale. Una considerazione puramente storica invece di tutti gli istituti giuridici che siano mai stati creati sarebbe completamente inutile in una esperienza in cui operino un’accorta politica del diritto ed una sensibile percezione della presente vitalità del reale. Con queste rivendicazioni, la rottura con le idee della prima Scuola storica diventava definitiva. I comprensibili impulsi di questa svolta, e cioè la lotta per una più diretta partecipazione del popolo al fenomeno giuridico contro una concezione autoritaria, paternalistica e burocratica della giustizia, per un “diritto popolare” al servizio delle esigenze di una società libera a fronte di un diritto dotto astratto e lontano dalla prassi, avevano di mira una più piena integrazione del diritto e dei giuristi, e conservano ancor oggi tutta la loro legittimità. Ma con esse il Nazionalismo giuridico romantico era destinato ad acquistare, con pericolosa sovrapposizione, il predominio sulla filosofia della storia e sulla concezione classica dell’Uomo; forse lo spirito di scuola e la tensione franco – tedesca dell’inizio degli anni Quaranta tolsero al germanista Beseler la coscienza di quanto il suo programma fosse frutto della Rivoluzione francese e dell’eredità spirituale da quella lasciata. La sconfitta dei moti democratici del 1848 e la vittoria dopo il 1866 del principio monarchico fecero sì che di quelle rivendicazioni nazionaldemocratiche sopravvivesse soltanto il pathos nazionalista; il che si rivelò ormai insufficiente per la piena integrazione del diritto di provenienza statale nella società moderna.

    Eleonora Cannatà

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  20. Leggendo l’opera ( medioevo del diritto) di Calasso mi sono soffermato sul XI secolo e quindi nel momento del rinascimento giuridico.
    Intorno al XI secolo si hanno i primi segni, e non soltanto il materia di diritto, di questo nuovo rinascimento giuridico.
    Vediamo che con l’apertura del nuovo secolo si apre una nuova vita per il popolo, ma il passaggio che avviene non è da concepirsi come un mutamento immediato di un mondo e la nascita di uno nuovo,perchè questo va a contraddire le fonti del diritto che prevedono una continuità fluida,senza soluzione, a volte turbata da svolte anche violente.
    Siamo intorno al 1200 quindi abbiamo la nascita della prima università fondata da Irnerio a Bologna,mentre in Francia e Germania abbiamo una nascita più lenta ,come il professore ha accennato , siamo intorno al 1300 1400.
    È questo il periodo in cui molteplici studiosi di diritto Francesi e Tedeschi oltrepassano le Alpi per venire a studiare all università di Bologna che era il centro dello studio del diritto.
    Innanzitutto cosa vediamo in questo contesto?La formazione dei giuristi francesi e tedeschi viene a formarsi sul diritto romano, che veniva studiato a Bologna.
    Loro cercarono quindi di modificare la loro formazione del diritto con l’influenza dello spirito germanico. I Tedeschi addirittura considerano il nostro diritto più ampio, a differenza del loro che si basano piu sulla fiducia , avendo meno regole.
    E quindi in questo momento che interviene Pucha , è il motivo per cui le tre pubblicazioni di Pucha , Albrecht, Grimm,puntano ad andare il piu indietro possibile nel tempo della letteratura giuridica tedesca,cercando i testi non contaminati da influenze romanistiche.

    Ci troviamo intorno all’anno 1000 e un altro dato importante è l’aumento della popolazione,con questa i ceti inferiori aumentano quelli costituiti dal popolo italiano genuino che dava motore dell industria e ai traffici. Nascono pertanto due economie: quella (rurale ) ispirata ai paesi nordici,legati alla terra e all economia cittadina; e( quella monetaria) appena nascente,dei commerci e scambi.
    Nasce quindi un nuovo sistema di produzione e di circolazione della ricchezza, si afferma quindi una classe capitale e quella feudale viene travolta.
    Ci troviamo nel momento anche della nascita dei comuni, fonte di organizzazione politico-giuridica delle forze economiche.
    Si pensi alla straordinario importanza che i comuni hanno avuto nell’organizzare la società

    Questo rinascimento giuridico spinse la ricerca su questo campo invece di disporre nuovi fronti su nuovi campi, e non c’è dubbio che risultati in questo campo restano acquisiti dalla scienza.



    Matteo Gobbo

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  21. Ho trovato interessante il seguente passo tratto da “Vocazione” di Savigny , opera di cui anche lei ci ha parlato a lezione per contrapporre la figura di Savigny a quella di Thibaut. Nel libro di testo in cui ho studiato Filosofia del Diritto, Norberto Bobbio ci riporta queste righe per farci comprendere quanto fosse sentita da Savigny una riforma del diritto; i giuristi tedeschi infatti erano sommersi da un’enorme quantità di materiale giuridico e ritenevano che fosse loro compito metterlo in ordine:

    “questi materiali ci investono e ci premono d’ogni lato, sovente senza che lo sappiamo. Taluno forse penserebbe che quest’azione si potesse distruggere, procurando di spezzare ogni filo storico, ma anche tale impresa sarebbe fondata su di un’illusione … questa predominante influenza dei materiali sarà per noi perniciosa fintanto che la subiamo incosciamente, benefica se le opponiamo una forza viva e creatrice, se mediante un’approfondita conoscenza storica signoreggiamo quei materiali e così ci appropriamo di tutto il patrimonio delle passate generazioni..”
    ... continua...
    BARBARA TACCONE

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  22. ... vedi sopra..
    quando Savigny parla di "taluno" si riferisce chiaramente a Thibaut e alla sua idea di codificazione.
    le parole che hanno attirato maggiormente la mia attenzione sono:
    -"subiamo incosciamente" quasi proprio a sottolineare quanto si sentissero oppressi i giuristi dell'epoca
    -"signoreggiamo quei materiali" che mi ha fatto notare quanto fosse ritenuta importante la figura del giurista. e allora, se come lei ci ha detto, anche noi alla fine dei nostri studi diveniamo giuristi, l'augurio che faccio a tutti noi del corso è di far signoreggiare ciò di cui siamo e saremo circondati.
    BARBARA TACCONE

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  23. Salve a tutti!Leggendo"L'ordine giuridico medievale" di Paolo Grossi,ho trovato due importanti spunti di riflessione riguardo alla consuetudine e al contratto di locazione-conduzione.Fondamentale è fare una premessa:l'Autore evidenzia innanzitutto che essenza del diritto è la sua storicità,ossia "il suo consistere in una dimensione stessa del vivere,associato,naturale,inseparabile espressione della comunità che producendo diritto vive la sua storia in tutta la sua pienezza".In questa visione del diritto l'intento è quello di recuperare il diritto alla natura del corpo sociale e di identifcarlo come forma vitale.Grossi dunque ritiene che guadando storicamente al diritto lo si guarda con un "occhiale appropriato",avendo la possibilità di coglierne i suoi aspetti intrinseci.L'Autore spiega come ci si debba approcciare al diritto medievale:"come ad una grande esperienza giuridica che nutre nel suo seno un'infinità di ordinamenti,dove il diritto è(...)ordine,ordine del sociale."
    A proposito della consuetudine,Grossi definisce la stessa,"costituzione",e,identificando il diritto con la realtà ordinante e fondante,ritiene che la dimensione giuridica della società sia soprattutto consuetudinaria.La consuetudine non attiene al singolo,in quanto il singolo è l'inconsapevole cellula della consolidazione dell'uso,essa si origina dal basso e dal particolare,spiega l'Autore,nasce sempre da una "microcoagulazione collettiva",impregnando di sè le strutture.La consuetudine è la primitiva LEX NON SCRIPTA e le successive LEGES SCRIPTAE si pongono prevalentemente come sistemazione di materiale consuetudinario.Grossi sottolinea che il termine LEX sia utilizzato come IUS,come VOLKSRECHT,come redazione scritta di un complesso patrimonio consuetudinario.Egli richiama la LEX BAIWARIORUM:"UNAQUAQUE GENS PROPRIAM SIBI EX CONSUETUDINE ELEGIT LEGEM.LONGA ENIM CONSUETUDO PRO LEGE HABETUR."Ogni popolo si formò dalla consuetudine una LEX propria.L'uso prolungato infatti ha valore di legge.
    L'Autore attribuisce ruolo primario al tessuto economico della società,in particolare alla posizione del proprietario capitalista;è nel campo dei diritti reali che egli coglie la sintonia tra scienza e prassi. A questo punto fa riferimento alla realizzazione del contratto di locazione di cose.In primo luogo distingue tra locazione a breve termine e locazione a lungo termine ed evidenzia che nessun problema sorga per la disciplina della prima secondo le regole del diritto romano;difficoltà sorgono per la disciplina della seconda.Grossi si pone in merito il seguente interrogativo:"come è possibile rionoscere che il lungo permanere di un soggetto nel godimento di un bene non ha alcuna conseguenza e che quel soggetto resta un semplice dententore?"Proprio la durata rappresenta un fatto profondamente modificativo:muta la situazione di fatto in "effettiva" e conferisce alla stessa "cittadinanza nel terreno del reale".
    Ho trovato interessante il parallelo che l'Autore fa tra la locazione e le servitù prediali:in diritto romano,le servitù prediali per essere riconosciute come IURA IN RE ALIENA devono soddisfare un bisogno permanente,ovvero ciò che il giurista Paolo in un frammento del DIGESTO chiama "perpetua causa".Anche per la locazione,è possibile identificare nella continuità di esercizio da parte del conduttore,una "perpetua causa",dunque una situazione "reale".
    Silvia Codispoti.

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  24. Nel testo “Istituzioni di diritto civile” (1914) redatto da Brugi, vi è espresso riferimento alla disputa relativa a Villa Borghese citata durante l’ultima lezione:
    "Fondamentale a tal fine era stata la vertenza che aveva opposto al Principe Borghese il popolo di Roma a proposito dell'uso di quest'ultimo di passeggiare per la Villa Borghese. In una celebre comparsa, poi pubblicata, Pasquale Stanislao Mancini, avvocato del Comune di Roma, aveva polverizzato l'obiezione che o si trattava d'uso del passeggio, che non poteva che essere personale - e quindi mancava la necessaria perpetuità, o si trattava di servitù prediale e quindi mancava la coesistenza dei fondi, avanzando l'idea che si trattasse di un diritto diverso: non si tratta - aveva argomentato il Mancini - di servitù privata, ma del possesso, più che notorio di un uso pubblico a favore della universalità degli abitanti di una città intera, che è di affatto differente natura, sia che si qualifichi uso civico e diritto reale sui generis, sia che si qualifichi servitù non di diritto privato, ma di utilità pubblica. Pur ammettendo la carenza, nel codice vigente, di norme atte a regolare tale specie di diritti, si era potuto affermare che questo ne contemplava però l'esistenza rinvenendovi le pur non frequenti ricorrenze dell'espressione "uso pubblico", e richiamando l’istituto degli usi civici per invocare lo ius civitatis che essi implicavano. Era stato egualmente merito del Mancini l'avere suggerito che la regolamentazione di questa nuova categoria di diritti non andasse cercata nel diritto privato ma nel pubblico."

    Mancini come si evince dal testo sopra riportato tenta di risolvere la problematica cercandone la soluzione nel diritto pubblico. Come può Mancini giustificare l’utilizzo del diritto pubblico per risolvere un problema di diritto privato?

    Penso inoltre, come senza volerlo Mancini appoggi il pensiero di Von Gierke che sosteneva la supremazia del diritto tedesco rispetto al diritto romano considerato che lo stesso comprendeva sia il pubblico che il privato. I giuristi hanno vissuto più o meno nello stesso periodo, Von Gierke (1841-1921, Mancini (1817-1888). Forse l’esigenza di un diritto più vasto si auspicava anche in Italia e la difesa sostenuta da Mancini potrebbe rappresentarne un esempio.

    Ruben Benigno

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  25. ...Continua da sopra...

    La polemica del Beseler servì a dare esca alla seconda grande discussione di politica del diritto del secolo. La disputa sul diritto romano e sul fondamento della Recezione che si andò a poco a poco sviluppando, nonostante tutte le carenze tipiche di un diverbio ideologico e dottrinario fra intellettuali, aveva tuttavia un risvolto politico reale nel senso che il suo vero oggetto riguardava (come un tempo il duello tra Thibaut e Savigny) il rapporto tra le responsabilità facenti capo alla conoscenza meramente scientifica e quelle facenti capo all’azione politica.
    Per capire ciò, bisogna tener conto di due presupposti generalmente trascurati nella valutazione corrente della Scuola storica. E cioè, in primo luogo lo scopo della Scuola non è mai stato la comprensione storica, bensì il rinnovamento della scienza giuridica del suo tempo. Suo oggetto era dunque, in effetti, l’ordinamento giuridico attuale della nazione e la sua realtà sociale. Il conflitto sui modelli politici e sociali della società nazionale era dunque necessariamente insito già in questa prospettiva. In secondo luogo, i Germanisti, sostenuti dall’ideale di un sistema scientifico globale, elaborarono una concezione del diritto privato tedesco come ordinamento giuridico positivo chiuso, costituito a scienza mediante una rigorosa intelaiatura concettuale. La disputa presente e passata tra diritto “romano” e “tedesco” doveva quindi apparire loro necessariamente come lo scontro di due ordinamenti giuridici conclusi, mentre la Recezione non poteva essere interpretata che come il rifiuto di un ordinamento giuridico nazionale unitario a favore di un altro ordinamento di uguale struttura ma di provenienza straniera, quello “romano”.
    Per entrambi questi motivi il giudizio sulla Recezione era destinato a rappresentare una scelta di fondo sul proprio ordinamento giuridico, addirittura sullo stesso futuro della società nazionale.
    Al momento della fondazione della Scuola entrambi gli indirizzi si erano trovati in stretto accordo sulla piattaforma comune dell’unità nazionale, in senso politico e culturale, che non lasciava spazio a tensioni tra “borghesia e stato nazionale”. In questa prima fase i Germanisti erano stati trascinati dalla volontà prepotente di Savigny. Con la svolta di Puchta, però, dal Romanticismo storico al Positivismo scientifico e con quella di Beseler dall’ideale romantico del Volksgeist alla concretezza delle rivendicazioni nazionaldemocratiche i contrasti vennero immediatamente alla luce.

    ...Continua...

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  26. ...Vedi sopra...

    Essi affiorarono alla luce della coscienza pubblica nei due “incontri di Germanisti”, che ebbero luogo nel 1846 al Romer di Francoforte e nel 1847 al Municipio di Lubecca con la partecipazione dell’intera borghesia colta. Si trattò in quell’occasione di un convegno di tutti i notabili della giovane ma fiorente scienza dell’antichità tedesca, della storiografia, della storia della lingua e del diritto, e al tempo stesso di un preavviso dell’imminente sollevazione. La presidenza fu affidata nel 1847 a Jacob Grimm, uno dei Sette di Gottingen, e questa scelta, oltre alla composizione dell’ordine del giorno, era di per sé un chiaro indice della svolta ormai prossima. I punti salienti erano: 1) Il problema dello Schleswig – Holstein; 2) L’istituzione di collegi giudicanti con i giudici popolari; 3) La codificazione, con particolare riguardo alla disciplina della cambiale e al codice di commercio (i Romanisti si opposero!); 4) Significato e fondamento della Recezione. Un felice tentativo di mediazione rappresentò, per quanto concerne quest’ultimo punto, il comunicato conclusivo: “E’ un errore affermare che soltanto il diritto romano costituisca il substrato giuridico comune a tutta la Germania; è vero piuttosto che diritto romano e diritto tedesco integrandosi e permeandosi a vicenda costituiscono per i Tedeschi il Diritto (divenuto) Comune”. Oltre a questa formulazione misurata ed obiettiva i Germanisti più radicali dovettero accettare anche il rimprovero che il prestigio del diritto tedesco non si accresce facendo ricorso a “principi generali”, bensì con la coscienziosa attuazione nella legislazione e nella prassi dei suoi elementi caratteristici.
    Era questo, per la codificazione, il momento politicamente più favorevole dall’avvento della Restaurazione nel 1814. Sebbene infatti in concomitanza con il fallimento della sollevazione del 1848 fosse caduto anche il progetto di un codice civile nazionale, la codificazione del diritto privato era rimasta tuttavia all’ordine del giorno. Il codice di commercio fu messo in cantiere dalla stessa Confederazione germanica, mentre un comune diritto tedesco delle obbligazioni, all’atto dello scioglimento della Confederazione, era ormai imminente. Poco dopo la costituzione dell’Impero fu presa anche la decisione di apprestare un codice civile (pur se soltanto “piccolo tedesco”). Col sopravvenire di questi successi, si andò a poco attenuando la polemica sulla Recezione a cui finirono col togliere interesse il profilarsi di più attuali problemi economici e sociali, gli sforzi per la realizzazione dell’unità nazionale e la legislazione progressista della fine degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta. Un sintomo di nuovi tempi rappresentò, dopo la morte di Savigny, il rinnovamento condotto in suo nome della Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft (1861).

    Eleonora Cannatà

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  27. Nella lezione di mercoledi il professore ha parlato della fondamentale importanza per il fenomeno della recezione del diritto romano in Germania (vista come "la disgrazia" per Beseler) dell'istituzione ad opera della Dieta imperiale del 1495 del Tribunale Camerale dell'Impero con sede a Francoforte. Questo tribunale, riprendendo la struttura della Sacra Rota , era composto inizialmente da membri la cui metà doveva aver conseguito una laurea .Successivamente una riforma del 1500 prevederà che tutti i componenti dovessero avere la qualifica di giudici professionali. Tali dotti si formavano presso le università italiane e inoltre, come dalla dieta specificato, dovevano applicare il diritto romano , a meno che, per le cause minori, le parti stesse d'accordo non richiedessero l'applicazione del diritto locale. Il diritto romano cui si faceva riferimento era in particolare quello della Glossa Accursiana, ovvero la littera Bononiensis.Oltre al diritto giustinianeo la recezione riguardò le opiniones che accompganavano tali testi, il che permise la divulgazioni anche della dottrina italiana. In questo periodo nascono in Germania la maggior parte delle Università,tardivamente rispetto a quanto già non fosse avvenuto in Italia dove infatti, da molto tempo, anche i giuristi germanici si formavano. Curioso è quindi notare come l'insorgere dei molti poli universitari in Germania sia contestuale alla recezione del dirtto romano e quindi al rinnovato interesse per il diritto giustinianeo ,e come a loro volta queste stesse Università abbiano contribuito alla recezione e alla sedimentazione in Germania del diritto romano. Il riferimento è ai consigli ufficiali che nelle cause venivano dai giudici tedeschi richiesti alle facoltà di giurisprudenza. Inizialmente il responso era un "consiglio", successivamente diventò decisorio della causa stessa.Data la formazione romanista dei docenti tedeschi di diritto che da sempre si erano formati presso le univesrità italiane e l'imponente flusso di dottori italiani presso la docenza nelle neonate Università tedesche, è facilmente desumibile quanto la radicata adozione del modello romanistico abbia potuto influenzare i loro responsi e abbia quindi potuto contribuire al radicamento del diritto romano.

    FRANCESCA GUARICCI

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  28. Nella lezione di mercoledi il professore ha parlato della fondamentale importanza per il fenomeno della recezione del diritto romano in Germania (vista come "la disgrazia" per Beseler) dell'istituzione ad opera della Dieta imperiale del 1495 del Tribunale Camerale dell'Impero con sede a Francoforte. Questo tribunale, riprendendo la struttura della Sacra Rota , era composto inizialmente da membri la cui metà doveva aver conseguito una laurea .Successivamente una riforma del 1500 prevederà che tutti i componenti dovessero avere la qualifica di giudici professionali. Tali dotti si formavano presso le università italiane e inoltre, come dalla dieta specificato, dovevano applicare il diritto romano , a meno che, per le cause minori, le parti stesse d'accordo non richiedessero l'applicazione del diritto locale. Il diritto romano cui si faceva riferimento era in particolare quello della Glossa Accursiana, ovvero la littera Bononiensis.Oltre al diritto giustinianeo la recezione riguardò le opiniones che accompganavano tali testi, il che permise la divulgazioni anche della dottrina italiana. In questo periodo nascono in Germania la maggior parte delle Università,tardivamente rispetto a quanto già non fosse avvenuto in Italia dove infatti, da molto tempo, anche i giuristi germanici si formavano. Curioso è quindi notare come l'insorgere dei molti poli universitari in Germania sia contestuale alla recezione del dirtto romano e quindi al rinnovato interesse per il diritto giustinianeo ,e come a loro volta queste stesse Università abbiano contribuito alla recezione e alla sedimentazione in Germania del diritto romano. Il riferimento è ai consigli ufficiali che nelle cause venivano dai giudici tedeschi richiesti alle facoltà di giurisprudenza. Inizialmente il responso era un "consiglio", successivamente diventò decisorio della causa stessa.Data la formazione romanista dei docenti tedeschi di diritto che da sempre si erano formati presso le univesrità italiane e l'imponente flusso di dottori italiani presso la docenza nelle neonate Università tedesche, è facilmente desumibile quanto la radicata adozione del modello romanistico abbia potuto influenzare i loro responsi e abbia quindi potuto contribuire al radicamento del diritto romano.

    FRANCESCA GUARICCI

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  29. Riguardo all'interdipendenza tra economia, società e diritto accennata nell’ultima lezione, sicuramente la Rivoluzione Industriale è stata la trasformazione sociale ed economica del XIX secolo che più di tutte ha influenzato il campo del diritto privato.
    Ma come si preparava la scienza del diritto privato di quell'epoca a fronteggiare quest’evento?!? La risposta a questa domanda la troviamo in “ Diritto privato e Società industriale” di
    Wieacker. Nei confronti della Rivoluzione Industriale, la Germanistica occupava una posizione più favorevole dal momento che oggetto del suo studio erano i punti cruciali della nuova società imprenditoriale. I Germanisti infatti affrontavano, con maggiore elasticità concettuale, manifestazioni concrete come i contratti commerciali, l’organizzazione dell’industria mineraria, i titoli di credito e il credito immobiliare.
    La Romanistica invece?!?!
    Wieacker ci dice che, se anche essa partecipò poco al perfezionamento dei settori più importanti della nuova società economica, ebbe, tuttavia, occasione di confrontarsi continuamente con la Rivoluzione Industriale. Questo perché vi erano molti tipi negoziali caratteristici del recente sviluppo (es.: pagamenti bancari con girata, cessione del credito) che non rientravano nel diritto commerciale ma nel diritto delle obbligazioni elaborato dalla Pandettistica Romanistica.
    I Romanisti si trovarono così di fronte a quel che Wieacker definì un vero e proprio dissidio perché,
    da una parte i loro principi corrispondevano alle richieste di una società economica basata su un libero sviluppo degli interessi, dall’altra il loro formalismo logico gli impediva un esplicito riferimento alle funzioni sociali ed economiche del diritto privato.
    C’è da dire che però la Romanistica respingeva nettamente l’opinione, oggi dominante, che la scienza del diritto e la giurisprudenza debbano servire ad interessi economici e sociali.
    Infatti secondo Savigny il diritto “regna senza limiti nel suo campo”, non deve servire a nessun altro compito eccetto che alla “destinazione etica della natura umana” e non deve ,inoltre, servire ai fini economici dello Stato “sotto il nome di bene pubblico”. Più tardi anche Windscheid affermava che le considerazioni politico-economiche non rientravano nella “competenza del giurista in quanto tale”.
    Politicamente queste posizioni corrispondevano al sistema dello Stato costituzionale liberale e al formalismo dello Stato di diritto e sono ancora più significative perché non attribuibili ad un’ ignoranza della realtà economica e sociale contemporanea. Basti pensare infatti che Savigny conosceva bene quella realtà in quanto amministratore di un notevole patrimonio personale e relatore per il diritto cambiario e commerciale presso il ministero della giustizia prussiano.

    Laura Infante

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  30. Passeggiando in biblioteca, con l'atteggiamento di chi si trovi in un luogo estraneo e difficilmente praticabile, tappezzato di una conoscenza estremamente tecnica e imponderabile, dopo aver sfogliato qualche libro di mastodontiche opere composte di decine di volumi, l'istinto più naturale del novizio frequentatore è quello di evadere il più presto possibile. Fortunatamente nel corso della mia fuga mi sono imbattuto in due scaffali numerati 340/55 recanti la dicitura "storia del diritto" e devo dire che mi sono sentito come se approdassi a uno scoglio sicuro o, almeno, meno impervio. Tra tutti i grandi volumi, bellissimi e riccamente rilegati, ho estratto il volumetto più piccolo, scritto evidentemente con una vecchia Olivetti lettera 32 e senza neanche leggere il nome dell'autore ho cominciato a sfogliarne le prime pagine imbattendomi nella espressione "recente costituzione repubblicana". Evidentemente si tratta di un libro degli anni '50 ma scritto in maniera molto semplice e con una visione che ho ritenuto subito molto interessante. Nel primo capitolo si parla del concetto di "rinascita del diritto Romano" da cui magari prenderò spunto in seguito ma che è comunque strettamente connesso a quello che sto per scrivere. La cosa più interessante è stata trovare nell'indice un paragrafo intitolato "il sistema del diritto comune nel pensiero di Calasso". Voglio riportarne qui un estratto. Calasso viene qui inteso come il giovane ribelle ed è un po' come ce l'ha descritto il professore. Ma la sua ribellione, le sue polemiche sono il frutto di un discorso molto ben ragionato. Prendiamo le mosse da una certa lettera che Calasso inviò nel 1933 al preside della Sapienza in cui sostanzialmente criticava l'infelice interpretazione di Riccobono (che rappresenta in questa storia colui che ormai al culmine dell'esperienza, anziano e stanco, si vede superato e criticato dai giovani pieni di idee e di forza, come tutti ogni grande vecchio che si rispetti) secondo cui " il diritto moderno derivi per sviluppo spontaneo dal diritto giustinianeo". Orrore! ne abbiamo parlato fin dalla prima lezione, che non vogliamo studiare la storia del diritto sotto l'aspetto evoluzionistico, e questo vecchio insegnante (Riccobono intendo) lo racconta come se nulla fosse, in un periodo in cui la storia romanistica era in evidente crisi. E' certamente un'idea che nemmeno Riccobono ormai avrebbe condiviso totalmente ma la necessità del momento era quella di rilanciare gli studi di storia del diritto. Calasso invece, quasi impietosamente, non cerca di dare alcuna interpretazione benevola di questa uscita o, almeno, di renderla meno peccaminosa. Anzi fa una provocazione forse anche troppo eccessiva, data la veneranda età e l'autorevolezza del personaggio. Sarebbe stato meglio lasciar perdere riferimenti specifici, ma si sa che il modo migliore per diventare qualcuno è criticare chi è stato qualcuno. A parte la forma, forse troppo brusca, Calasso sostiene che Riccobono sostanzialmente ha ragione ma per aver ragione dovrebbe dimostrare 4 specifiche condizioni storiche:
    1) continuità di sviluppo
    2) immunità da infiltrazione di principi esterni
    3) società spiritualmente ed etnicamente omogenea
    4) condizioni economiche immutate

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  31. [continua...] Calasso a sua volta opera subito la dimostrazione della infondatezza di queste questioni, in pratica le smentisce sostenendo che in primo luogo il diritto romano tornò in vita piena solo con la scuola dei glossatori, senza distruggere l'eredità dell'età vecchia; in secondo luogo riconosce l'esistenza di infiltrazioni esterne sia del diritto canonico che del diritto germanico; inoltre non trova omogeneità nella società (per l'esistenza di statuti e consuetudini difformi) e nelle condizioni economiche. Riallacciandomi al concetto di Ius Novum che ho trovato in un intervento precedente di Fiamma e Romina, Calasso riconosce alcune forzature che si dovettero attuare per riconoscere l'esistenza del diritto effettivo che fu interpretato come modificazione del diritto romano per adattarlo alle esigenze del tempo, tacciando i glossatori di superficialità, di aver chiuso gli occhi alla realtà effettiva del tempo e, in questo modo implicitamente dà del glossatore anche al povero Riccobono. Insomma dire a qualcuno "sei un glossatore" è un insulto bello e buono, da tenere sempre a mente. Calasso continua poi questa invettiva nel 1934 con un altro scritto "Concetti di diritto comune" in cui mostra due punti fondamentali che i glossatori non riuscirono mai a risolvere:
    1) la validità dei diritti propri e del diritto feudale nei confronti del diritto romano
    2) problema del sorgere del diritto canonico.
    Riguardo al primo punto essi si pronunicarono con un "fin de non recevoir" ricorrendo al concetto consuetudinario la cui tesi trova fondamento in Oberto dell'Orto. Per il secondo punto essi non si pronunicarono. L'unica idea era che l'"unum ius" dell'impero fosse il diritto giustinianeo. Non si può non cogliere una vena di polemica nella diversa trattazione delle due problematiche: i glossatori vengono rappresentati malissimo, come asserviti alla causa imperiale, di cui il diritto universale era l'ambizione più desiderata.

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  32. I commentatori invece attraverso la loro arte riconobbero la validità del diritto canonico come parte del diritto comune, e ne regolavano i rapporti con il diritto civilie e risolsero l'altro problema riconoscendo validi gli ordinamenti nuovi, ammettendo che principi e città esercitassero nei propri confini il potere legislativo che il dominus mundi esercitava su tutto l'impero. Visioni diverse che denotano periodi diversi. Calasso in pratica riprende la tesi di Brandileone secondo cui il diritto italiano segue le sorti del diritto comune, anche se alcuni territori sfuggivano alla sua disciplina in quanto il diritto comune non poggia sulla somma delle parti ma "esiste ex se, senza cangiar di natura a cagione del restringersi della sua sfera di efficacia". il diritto comune nasce in quanto l'idea unitaria del medioevo penetra nel mondo giuridico e crea le basi di un'antitesi concettuale tra ius commune e ius proprium, dove lo ius commune comprende il dir. canonico e il dir. civile vincolati da un legame che ne faceva un sistema di norme universali utrumque ius che politicamente, secondo Calasso, coincide con il connubio indissolubile tra Chiesa e Impero. Quindi l'aver disconosciuto questo aspetto da parte dei glossatori, a mio avviso, è secondo Calasso è un atto volontario con una finalità ben precisa. I glossatori sono coevi del periodo più teso nei rapporti tra Impero e Chiesa e si schierano dalla parte dell'impero. Irnerio stesso sarà scomunicato per essere ricorso alla lex regia, in difesa di Enrico e del suo antipapa. Quindi anche la genesi del lavoro irneriano ha una finalità politica. E' infatti negato da Savigny che Matilde di Canossa abbia avuto un ruolo determinante con la sua petizione che non rilascerebbe alcun privilegio, nè intercederebbe presso l'imperatore, ma si tratterebbe di un progetto nato e diretto dai vertici del potere. E infatti i glossatori mi hanno sempre dato l'idea di gente molto molto dotta che scrivesse troppo ma che pensasse poco. E sicuramente la strumentalizzazione del diritto e della storia c'è sempre stato per quel concetto che gli stessi glossatori definiscono come "auctoritas", lo stesso motivo per cui il Codice Napoleone continuerà ad esistere anche dopo la Restaurazione. Auctoritas di concezioni forti ma anche di personaggi carismatici. L'auctoritas di cui questo libro parla diffusamente nel primo capitolo è pericolosissima e nel Medioevo è una spina nel fianco dell'evoluzione culturale umanistica che germoglia nel seno dell'Europa ma che ancora non riesce a manifestarsi. L'auctoritas del diritto romano come l'auctoritas di Aristotele: sono due facce della stessa medaglia come ritiene l'autore di questo libro. Insomma in definitiva, meglio stare alla larga dai glossatori.

    Antonio

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  33. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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  34. C'è qualche problema con il blog, ha pubblicato 2 volte l'ultima parte, chiedo scusa. Comunque riguardo all'orientamento politico dei glossatori è utile ricordare il dissidio politico tra i bolognesi (filoimperiali) e il Piacentino; dissidio che lo vedrà costretto a lasciare Bologna e fondare l'Università di Montpellier. A riguardo è dedicato il paragrafo "spunti di teoria politica nell'apparato" in E. Conte - Tres Libri Codicis nella cui nota relativa è riportata un'opera di Calasso "i glossatori e la toria della sovranità" che penso che chiarirà del tutto la sua opinione sui glossatori.

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  35. Salve a tutti,
    leggendo l'opera di Enrico Finzi "Il possesso dei diritti" ho avuto modo di approfondire le tematiche trattate nelle ultime lezioni.In particolare l'autore evidenzia che in Germania,dopo la recezione del diritto romano,si riteneva che GEWERE e POSSESSIO fossero equivalenti,pertanto la GEWERE fu in un certo senso trascurata.Fu il libro di Savigny a richiamare nuovamente l'attenzione sul tema.Il possesso di Savigny,spiega Finzi,si affermava come signoria fisica,corporale,di fatto,ma soprattutto vi erano casi di GEWERE che non sembrava potessero ricondursi nel concetto di POSSESSIO.Secondo l'autore i rapporti denominati GEWERE possono ricondursi a tre: 1° la GEWERE come puro potere fisico sopra una cosa; 2° la GEWERE come potere di fatto,collegato col diritto corrispondente ( ad esempio la GEWERE del proprietario); 3° la GEWERE priva di potere fisico.Finzi richiama l'opera di Albrecht "DIE GEWERE" che il professore ha menzionato a lezione.Albrecht si dedica ad un esame etimologico del concetto di GEWERE,sia in senso materiale sia in senso giuridico il concetto di GEWERE indica "tutela,difesa di una cosa"; egli distingue in GEWERE con signoria di fatto su una cosa e GEWERE con signoria astratta.Albrecht chiama la prima anche possesso ed evidenzia due lati della GEWERE: l'interno,ovvero la possibilità di disporre della cosa e l'esterno,ossia la possibilità di pretendere la non ingerenza di terzi sulla cosa."Qui il possesso diventa diritto" e sarebbe proprio questo lato esterno del possesso quello designato e costruito dalla dottrina tedesca con l'espressione GEWERE.Sembra così delinearsi una distinzione di fondo tra la "GEWERE giuridica" e la "GEWERE di fatto",e quest'ultima potrebbe indicarsi come "GEWERE difensiva".
    La "GEWERE germanica" viene considerata essenzialmente dal punto di vista del suo rapporto col corrispondente diritto,come esteriorità,"apparenza del diritto".L'autore ricorda come la dottrina si sia anche occupata della tutela da concedersi a questa "apparenza di diritto",tutela da riconoscere da un lato a colui che si trova in tale stato,dall'altro ai terzi che in buona fede hanno concluso contratti con il non avente diritto.
    Nella parte finale della sua trattazione Finzi si occupa dell'investitura.L'incipit è: "all'investitura in un diritto segue la possibilità legale di esercitarne il contenuto".L'investitura è il fatto giuridico del "possesso di un diritto",dunque,spiega l'autore che all'investitura segue un rapporto giuridico e conseguentemente l'effetto dell'investitura è il possesso formale di un diritto ed esso ha secondo Finzi natura relativa di "mera possibilità legale".In seguito viene spiegato cosa si intende per "possibilità legale",la "possibilità" è contrapposta a "potere",a "diritto"; il termine "legale" è contrapposto alla mera possibilità di fatto.Finzi conclude affermando che colui che è soltanto investito in un rapporto è in una situazione "precaria",la cui durata dipende dall'arbitrio altrui.

    Giovannina Damiani.

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  36. Negli scritti inerenti una lezione tenuta all’Università Tor Vergata dal Prof. Diurni ho rilevato alcuni argomenti interessanti. Per quanto concerne la discussione riguardante la tematica del possesso oltre a Savigny e Albrecht anche Jhering ha rivestito un ruolo importante. A lezione sono state spiegate le visioni antitetiche di Savigny e Albrecht. Mentre il primo proponeva un ripristino dell’istituto del possesso così com’era visto nell’antico diritto romano, il secondo nella sua opera “Die Gewere”proponeva un modello più flessibile capace di giustificare ogni tipo di diritto ( reale, di credito , di supremazia personale, persino di esercizio di un potere di carattere pubblico, stralcio tratto dall’articolo “Per una storia del diritto medievale” del Prof E.Conte). Nell’articolo di Diurni ci si sofferma sui requisiti necessari (corpus e animus possidendi) affinchè possa configurarsi l’istituto del possesso secondo le diverse opinioni dei giuristi.
    Si evidenzia come Savigny ritenesse predominante l’elemento dell’animus al fine di tutelare il possessore mentre Jhering mettesse invece in risalto l’elemento oggettivo, il legame con la cosa, offrendo un’idea del possesso correlata all’idea di proprietà. Questa è la sua teoria di apparenza del diritto, secondo la quale il possesso è la difesa avanzata della proprietà. Diurni sottolinea inoltre come la concezione di possesso Jhering accolta nel BGB, sia una signoria di fatto, che appare vicina alla figura della Gewere.
    Ruben Benigno

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  37. Questo mio intervento vuole essere una riflessione personale su quanto appreso dalle lezioni e dagli utili approfondimenti che leggiamo in questo blog. In particolare voglio soffermarmi sul punto d’ arrivo del discorso condotto finora, senza aggiungere ulteriori informazioni rispetto all’esaustiva elaborazione sviluppata nel manuale e nel corso delle ultime due lezioni (limitatamente, certo, alla disponibilità delle traduzioni dei testi cui ci siamo imbattuti). Stiamo attraversando un percorso oscuro, durante il quale non è difficile perdere i punti di riferimento indispensabili per procedere e, talvolta, devo ammettere, ho ceduto alla distrazione! Tuttavia ho notato come sia riuscita a far finalmente luce su quanto ci stavamo accingendo a mettere a fuoco, attraverso l’ istaurazione di un parallelismo tra gli istituti del passato, le loro diverse elaborazioni (romanistica e germanistica) e la realtà giuridica attuale. In particolare ci siamo soffermati sull’ istituto del possesso e sull’ elaborazione di Wilhelm Albrecht nella sua opera “Die Grewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts”, 1828, quindi su come l’ esponete della classe borghese, mosso da un’ insicurezza sociale, ha contrastato la consacrata opinione di Savigny, proponendo un’ alternativa tedesca al possesso romano. La critica di Albrecht è stata espressione e sintesi di ciò che stava accadendo all’ interno della società e interessante è stato proprio notare, innanzitutto, come opinioni autorevoli, in quel contesto storico, siano state tanto determinanti nella formazione del diritto, così come lo conosciamo noi, e, in secondo luogo, percorrere un’ indagine a carattere, se vogliamo, ”sociologico”. Ritengo non ci sia modo migliore, per imparare a muoversi con facilità in un campo insidioso, se non quello di sfruttare i propri mezzi e, per noi “futuri giuristi”, le nozioni apprese finora sui codici e sugli istituti attuali non possono che essere il parametro che ci consente di comprendere i codici e gli istituti del passato, nella loro storia e nelle loro sfumature. Con brevi cenni all’ opera di Beseler, il quale si è espresso sulla questione del “sentire” popolare in relazione alla cultura dei giuristi, abbiamo inquadrato il fotogramma del contesto storico della Germania della prima metà dell’ Ottocento e condotto un’ analisi sulla società, lavoro che ci ha permesso di scomporre in diversi, finalmente chiari, passaggi il progressivo formarsi del metodo della scienza giuridica. In conclusione volevo ringraziare per l’ opportunità che abbiamo, in questa sede, di scrivere e affinare il nostro spirito critico, opportunità non molto frequente nell’ arco della nostra formazione. Spero di potermi rendere utile, il più presto possibile, rintracciando spunti interessanti di ricerca e di riflessione.
    Virginia Lombardi

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  38. a lezione abbiamo parlato di Paolo Grossi,importante poichè attualmente riveste la carica di giudice costituzionale.nel 1995 pubblica "l ordine giuridico medievale",in cui viene sancito che l'assenza di un’istituzione particolarmente forte che potesse imporre il suo diritto, e l’eccessiva lontananza delle istituzioni universali della chiesa e dell’impero, abbia fatto sì che l’uomo medievale avesse una particolarissima concezione del diritto, come completamente slegato dall’autorità del potente di turno, come vivente una vita propria. Il diritto nel Medioevo era solo in minima parte derivante dalla volontà del sovrano: sopravviveva da una parte negli iura propria delle varie comunità e dall’altra nello ius commune, nell’Auctoritas dei testi giustinianei riuniti nel Corpus Iuris Civilis e dell’interpretazione data dai giuristi. La sovrapposizione di ordinamenti giuridici differenti cominciò ad affievolirsi con l’affermarsi dello stato moderno, e fu spazzata definitivamente via dall’esperienza della Rivoluzione Francese, che portò alla luce il principio, tuttora ritenuto valido della esclusiva statualità del diritto.
    L’esperienza giuridica medievale si pone in maniera diversa da quella moderna: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata.
    Su questa base Paolo Grossi ricostruisce questa mentalità,mettendo in evidenza i vari istituti che organizzano la vita d’ogni giorno,quello che noi oggi chiamiamo ‘diritto privato’. Ne consegue una civiltà giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che nel diritto si rispecchia. A fronte di una disordinata condizione politico-sociale,emergono la saldezza e la stabilità dell ordine giuridico appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale.in aula abbiamo discusso con il professore di tale giurista,ed è emersa la sua critica contro lo stesso,poichè ha ripreso l idea di Gierke,usando parole moderne,cioè critica all individualismo.

    Luca Landolina ,Priscilla Marra

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  39. (di Irene Calzavarini).
    L'iperatore Romano d'Oriente,Teodosio II,data la vasta materia normativa,sentì l'esigenza di comporre un libro di Costituzioni,composto di 16 libri,al fine di assoggettare tutti tribunali dell'impero ad una disciplina unitaria.
    Il Codex Theodosianus venne pubblicato nel 438 ed entrò in vigore sia nell'impero d'Oriente che in quello d'Occidente (1 gennaio 439).
    Una prima stesura dell'opera ebbe luogo nel 428;Teodosio dispose che dovessero essere realizzati due codici : l'uno contenente le costituzioni imperiali da Costantino in poi,l'altro, i brani giurisprudenziali dei Giureconsulti romani più importanti.I funzionari Imperiali,deputati alla steserura dei due codici,erano sottoposti al divieto di manipolare i testi oggetto dell'opera.
    Nonostante gli intenti dell'imperatore,i tempi politici e giuridici non erano tuttavia maturi per realizzare un tale disegno compilativo tanto che l'impresa si arenò.
    Solo nel 435 si accantonò l'idea di una raccolta di iura per procedere alla compilazione del Codice.
    Nel dicembre 435,Teodosio,rendondosi conto dell'insuccesso,decise di costituire una nuova commissione,composta da 16 membri, affidandole il compito di redigere un solo codice contenente le Costituzioni Imperiali da Costantino in poi,permettendo,tenuto fermo il divieto di glossa,la correzione dei testi al fine di adattarli alle nuove esigenze dell'impero.
    L'opera,caratterizzata da un effetto retroattivo,vide luce nel 438 e nel 439 entrò in vigore,su richiesta di Valentiniano III,anche nell'Impero Romano d'Occidente.
    Il nuovo Codex era composto da 16 libri,suddivisi in titoli,distinti da rubriche indicanti l'argomento.
    Ciascuna Costituzione Imperiale conteneva "l'inscriptio"( indicante l'imperatore emanante ed i destinatari ) e la "subscriptio"(indicante luogo e data di emanazione).
    L'opera risultava così suddivisa:
    - libro I: fonti del diritto, organizzazione degli officia (competenze) dei funzionari imperiali;
    - libri II , III, IV, V, e alcuni titoli del libro VIII : diritto privato;
    - libro VI: gerarchia dei funzionari e privilegi delle numerose dignitates;
    - libro VII: diritto militare;
    - libro VIII: disposizioni di vario genere;
    - libro IX: diritto penale;
    - libro X e XI: diritto finanziario;
    - libri XII, XIII, XIV, XV: disciplina delle corporazioni e del commercio;
    - libri XVI: diritto ecclesiastico.
    Seppur non abbia avuto luogo una totale eliminazione,il Codex Theodosianus,integrò,da un lato,il codice Ermogeniano,costituito prevalentemente da leges generales relative a materie di diritto pubblico;dall'altro,il codice Gregoriano,attiene a
    costituzioni di stampo privatistico.
    L'importanza della compilazione è indubbia in quanto:
    -In Occidente,riuscì a sopravvivere alla caduta dell'Impero e continuò ad essere in vigore in quanto alcune disposizioni furono rielaborate ed inserite nelle leggi Romano-barbariche;
    -In Oriente invece,il Codice fu abbandonato solo quando,nel 529,Giustiniano provvide alla pubblicazione del suo primo codice.

    (Irene Calzavarini).

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  40. (di Irene Calzavarini).
    L'iperatore Romano d'Oriente,Teodosio II,data la vasta materia normativa,sentì l'esigenza di comporre un libro di Costituzioni,composto di 16 libri,al fine di assoggettare tutti tribunali dell'impero ad una disciplina unitaria.
    Il Codex Theodosianus venne pubblicato nel 438 ed entrò in vigore sia nell'impero d'Oriente che in quello d'Occidente (1 gennaio 439).
    Una prima stesura dell'opera ebbe luogo nel 428;Teodosio dispose che dovessero essere realizzati due codici : l'uno contenente le costituzioni imperiali da Costantino in poi,l'altro, i brani giurisprudenziali dei Giureconsulti romani più importanti.I funzionari Imperiali,deputati alla steserura dei due codici,erano sottoposti al divieto di manipolare i testi oggetto dell'opera.
    Nonostante gli intenti dell'imperatore,i tempi politici e giuridici non erano tuttavia maturi per realizzare un tale disegno compilativo tanto che l'impresa si arenò.
    Solo nel 435 si accantonò l'idea di una raccolta di iura per procedere alla compilazione del Codice.
    Nel dicembre 435,Teodosio,rendondosi conto dell'insuccesso,decise di costituire una nuova commissione,composta da 16 membri, affidandole il compito di redigere un solo codice contenente le Costituzioni Imperiali da Costantino in poi,permettendo,tenuto fermo il divieto di glossa,la correzione dei testi al fine di adattarli alle nuove esigenze dell'impero.
    L'opera,caratterizzata da un effetto retroattivo,vide luce nel 438 e nel 439 entrò in vigore,su richiesta di Valentiniano III,anche nell'Impero Romano d'Occidente.
    Il nuovo Codex era composto da 16 libri,suddivisi in titoli,distinti da rubriche indicanti l'argomento.
    Ciascuna Costituzione Imperiale conteneva "l'inscriptio"( indicante l'imperatore emanante ed i destinatari ) e la "subscriptio"(indicante luogo e data di emanazione).
    L'opera risultava così suddivisa:
    - libro I: fonti del diritto, organizzazione degli officia (competenze) dei funzionari imperiali;
    - libri II , III, IV, V, e alcuni titoli del libro VIII : diritto privato;
    - libro VI: gerarchia dei funzionari e privilegi delle numerose dignitates;
    - libro VII: diritto militare;
    - libro VIII: disposizioni di vario genere;
    - libro IX: diritto penale;
    - libro X e XI: diritto finanziario;
    - libri XII, XIII, XIV, XV: disciplina delle corporazioni e del commercio;
    - libri XVI: diritto ecclesiastico.
    Seppur non abbia avuto luogo una totale eliminazione,il Codex Theodosianus,integrò,da un lato,il codice Ermogeniano,costituito prevalentemente da leges generales relative a materie di diritto pubblico;dall'altro,il codice Gregoriano,attiene a
    costituzioni di stampo privatistico.
    L'importanza della compilazione è indubbia in quanto:
    -In Occidente,riuscì a sopravvivere alla caduta dell'Impero e continuò ad essere in vigore in quanto alcune disposizioni furono rielaborate ed inserite nelle leggi Romano-barbariche;
    -In Oriente invece,il Codice fu abbandonato solo quando,nel 529,Giustiniano provvide alla pubblicazione del suo primo codice.

    (Irene Calzavarini).

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  41. Salve a tutti, scorrendo i commenti del blog ho notato che l'argomento che vorrei pubblicare è già stato ampiamente analizzato da Antonio Belviso, perciò mi limiterò a poche considerazioni per evitare ripetizioni e risulare quindi ripetitiva.
    Sono stata nella biblioteca della Facoltà e ho trovato una raccolta di scritti di Francesco Calasso tra cui figura quella famosa lettera in cui l'autore esprime la sua opinione riguardo al diritto comune e l'opportunità di introdurre il suo insegnamento delle Università italiane. Il testo a cui mi riferisco è "Scritti di Francesco Calasso" pubblicati nel 1965 dalla Giuffré.

    Dell'argomento avevamo già dicusso durante le prime lezioni e ricordo che il Professore ci disse che Calasso auspicava che un insegamento di diritto comune venisse introdotto nelle Facoltà Giuridiche, cosa che poi ottenne alla Sapienza.

    Il testo in questione parte ricordando lo scritto di un altro illustre autore e professore, Salvatore Riccobono, che pure criticava come negli ultimi anni si stesse ristringendo l'insegnamento del diritto romano. Calasso si trova d'accordo con Riccobono sull'opportunità di introdurre una cattedra di diritto comune, ma per motivi diversi. Riccobono infatti, da romanista, auspicava l'evento per riportare il diritto romano in auge, in quanto per lui il diritto comune ne rappresentava la semplice continuazione, interpretazione se vogliamo, ma comunque un naturale proseguimento.
    Calasso, come abbiamo invece accennato, critica seppure con modi rispettosi (basti notare che si riferisce sempre a Riccobono chiamandolo Maestro con la lettera maiuscola) questa concezione.
    Il diritto Comune rappresenta l'anello di congiunzione tra Giustiniano e l'epoca moderna, colma una lacuna di 13 secoli che nemmmeno l'insegnamento di Storia del Diritto Italiano riusciva a fare perchè appunto non teneva conto delle trasformazioni avvenute in questo arco temporale.
    Il diritto comune nell'ottica di Calasso, è il frutto dell'unione del particolarismo che imperava in quei secoli: non esisteva solo il diritto romano (anche se era comunque il più importante e studiato), ma erano importanitissimi anche il diritto canonico, il diritto germanico con tutte le sue trasformazioni e adeguamenti a quello romano, le varie consuetudini e Statuti locali. Anello di congiunzione da intendere però in senso dinamico, il diritto comune si trasformava con la società stessa, si evolveva, non era un semplice ponte di passagio tra l'epoca romana e quella moderna in senso statico e immutabile come invece riteneva il Riccobono.
    Questa concezione sarebbe provata per Calasso dalle seguenti osservazioni:
    - il diritto romano si è traformato con travaglio, con fatica durante il Medioevo e non è germogliato in modo spontaneo e naturale
    - importanti infiltrazioni di altri diritti dati dalle invasioni straniere e dall'evoluzione della società (particolarismo di cui sopra)
    - il variare delle condizioni economico-sociali
    - il cambiamento dello strato sociale rispetto l'epoca romana
    - l'influenza della giurisprudenza
    Per Calasso tutte queste trasformazioni diedero vita allo Jus Novum, cioè al Jus commune come lo intende lui, in senso dimamico, un diritto che racchiude e rappresenta tutte queste trasforrmazioni e evoluzioni.
    Significativo è anche il fatto che l'autore sottolinei come l'insegnamento di diritto comune sia quindi utile non solo per gli sutdiosi, per meglio capire le sorti del diritto romano nonchè le caratteristiche del diritto moderno, ma anche per gli studenti che colmerebbero così le loro lacune causate dai metodi di insegnamento dell'epoca.
    L'importanza del diritto comune non è soltanto per la storia del diritto italiano, ma anche per la storia del diritto europeo vista la vastità del fenomeno.
    lo scritto si conclude con l'auspicio di Calasso di ottenere l'insegnamento di questa disciplina per potere dunque fornire ai giuristi futuri una visione completa e d'insieme del diritto.

    Elena Lauretti

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  42. Mi rendo conto che siamo passati a parlare di un capitolo successivo, tuttavia leggendo Le Fiabe dei fratelli Grimm ho trovato interessante la prefazione che ne fa Giuseppe cocchiara nell’edizione Einaudi 2007; hai fini del nostro studio trovo utile riportarne alcune parti.
    Sia Jacob che Wilhelm, frequentando i corsi del Savigny presso l’università di Marbourg, appresero dallo stesso il metodo scientifico il quale caratterizzò tutto il loro lavoro storiografico.
    Entrambi , anche quando non collaborarono insieme, sentirono la stessa missione: approfondire quel movimento di studi che nel passato della propria patria vedeva la libertà del presente; elevare il mondo germanico a un organismo poetico e politico concluso in se stesso, ma che assumesse il valore eterno di un simbolo per il popolo cui essi si ispiravano. E ciò comunque, sempre con la massima compostezza e con la più rigida parsimonia spirituale.
    Per raggiungere questo scopo i Grimm attesero anzitutto alle ricerche particolari con la raccolta e la pubblicazione di quei testi che erano l’espressione dell’antica letteratura germanica, oppure di quegli altri che, vivi in mezzo al popolo, e perciò affidati alla tradizione orale, costituivano il prolungamento stesso di quella letteratura. Si accinsero quindi, unendo tutti quei materiali, alle ampie sintesi mediante le quali affrontarono lo studio di tutto ciò che formava il sacro patrimonio della loro stirpe: l’epopea, la mitologia, il diritto, la lingua ecc.
    E per quanto siano arbitrarie le loro conclusioni, per quanto siano vaghi i loro accostamenti, fatto è che essi con la loro opera seppero dare un nuovo e saldo fondamento non solo alla germanistica, ma anche a una nuova disciplina storica che allora si veniva affermando: la scienza del folklore.
    Indicativa è la pubblicazione del 1828 ad opera di Jacob de “Deutsche Rechtsaltertumer”, in cui è contenuto lo studio delle leggi del suo paese, dando però spiccato rilievo al diritto consuetudinario e in particolar modo al diritto popolare, nascosto quest’ultimo non solo nei riti e negli usi, ma anche nei proverbi, negli indovinelli, ecc. Omaggio al Savigny, che dell’importanza del diritto consuetudinario era stato il più alto sostenitore.

    Se poi mi è concesso proseguire con un personale e modesto parere, leggendo Le Fiabe, mi è parso che gli autori fossero molto concentrati ad arrivare al “nocciolo della questione”, piuttosto che dediti a controllare la tecnica narrativa e ad inserire i vari espedienti, l’utilizzo dei quali ci si aspetterebbe da “narratori di fiabe”.
    Le storie raccontate dai Grimm mi sembrano quanto mai strumentali all’unificazione di una tradizione fino ad allora trascurata dal punto di vista giuridico.
    Detto questo, mi sembra si possa avanzare un interessante parallelismo tra l’individualismo presente all’interno del diritto romano e la dimensione collettiva di cui invece si preoccupa il diritto germanico, con l’universalismo proprio del mondo romano e il nazionalismo sempre più stringente della cultura germanica.
    Nicoletta Barra

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  43. Ciao Nicoletta, leggendo il tuo intervento sui fratelli Grimm, mi è venuta voglia di andare a rileggere alcune loro fiabe che da tempo erano sepolte nella mia libreria.
    Per quanto possa contare mi trovo d'accordo con te quando parli dell'interesse degli autori ad arrivare al "nocciolo della questione" piuttosto che perdersi nella descrizione fantasiosa di mondi magici come siamo invece abituati a riscontrare leggendo fiabe. Devo dire che anzi, le loro storie pur presentando elementi fiabeschi e fantasiosi, attingono sempre al mondo strettamente reale della società dell'epoca. Come protagonisti abbiamo spesso personaggi umili o signorotti locali e ne vengono sempre descritte in modo forse enfatizzato ma sempre incisivo e significativo caratteristiche e abitudini. Il linguaggio è molto semplice, alle volte essenziale e le scene narrate molto, ma molto crude. Puntano a trasmettere una morale (il famoso nocciolo), piuttosto che a costituire semplice intrattenimento. Leggendo per esempio Cenerentola sono rimasta abbastanza toccata dell'esemplarità della punizione per le cattive sorellastre della protagonista vittima delle loro angherie: due colombe alla fine del racconto per punirle della loro malvagità cavano loro entrambi gli occhi facendole rimanere cieche per tutta la vita. Questo è solo un esempio ma in tante altre loro fiabe si riscontrano punizioni esemplari e forse un po' troppo crude per essere destinate a un pubblico di soli bambini. Da questi elementi si può a mio avviso notare il forte senso di giustizia che cercano di trasmettere, giustizia non nel senso romanistico del termine, ma secondo il sentire che ne aveva allora il popolo tedesco che ancora risentiva dei processi germanici. In quei contesti, soprattutto nelle località più lontane, a giudicare erano collegi di pari, che di diritto poco ne sapevano e che si basavano appunto su un sentire popolare, su usi e consuetudini che solo essi conoscevano.

    Mi rendo conto che questo intervento poco c'entra con il percorso che abbiamo intrapreso a lezione, l'intervento di Nicoletta, tuttavia, mi ha dato l'occasione di rileggere seppur velocemente alcune di queste famose fiabe, ormai dimenticate, sotto un'altra luce, con occhio più critico.
    Penso siano inoltre interessanti per scendere un po' nella mentalità dell'epoca, per capire un più a fondo il famoso Volksgeist base del pensiero di Savigny successivamente ripreso in modo molto più intenso dai germanisti durante il periodo del Romanticismo ottocentesco tedesco.

    Elena Lauretti

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  44. Great work keep it coming, best blog on earth

    generic paxil

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